
Il D.lgs. n. 219/2023, in attuazione della delega di cui alla Legge n. 111/2023, ha introdotto l’art. 10-octies nello Statuto dei diritti del contribuente, disciplinando l’istituto della consulenza giuridica.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate, dando attuazione alle disposizioni applicative demandate dal decreto, con la risposta n. 171016/2026, ha definito un vero e proprio paradigma procedurale fornendo puntuali indicazioni operative circa la proposizione delle istanze, l’individuazione degli Uffici competenti, le modalità comunicative delle risposte e ogni altra specificazione integrativa della procedura.
Soggetti legittimati
L’istanza di consulenza giuridica può essere presentata esclusivamente dai soggetti indicati nell’art. 10-octies della L. n. 212/2000:
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Come cancellare i debiti fiscali
Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.
Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).
Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali.
Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
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Leonarda D’Alonzo, 2025, Maggioli Editore
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- Associazioni sindacali e di categoria;
- Ordini Professionali;
- Enti pubblici e privati;
- Regioni, Enti locali e Amministrazioni dello Stato.
È importante precisare che le istanze di consulenza giuridica non hanno ad oggetto le posizioni tributarie dei singoli contribuenti, avendo cura di esaminare (e dirimere) dubbi interpretativi afferenti a questioni fiscali di interesse collettivo o di settore.
Come specificato al secondo comma, inoltre, la richiesta di consulenza non produce effetti sulle scadenze previste dalle norme tributarie, sulla decadenza dei termini e sulla sospensione/interruzione della prescrizione.
Uffici competenti
Le istanze di consulenza giuridica devo essere presentate alla Direzione regionale competente facendo riferimento al domicilio fiscale del soggetto istante.
Nello specifico, le Direzioni regionali sono chiamate ad accogliere le istanze formulate:
- dalle associazioni sindacali e di categoria e Ordini professionali che esprimono interessi diffusi nell’ambito della Regione, ai quali sia stato attribuito il codice fiscale;
- dagli enti pubblici territoriali ed anti locali, nonché organi periferici delle amministrazioni statali, operanti nell’ambito della Regioni, ai quali sia stato attribuito il codice fiscale.
Le istanze formulate da soggetti non residenti, nonché le istanze formulate dalle amministrazioni centrali dello Stato, dagli enti pubblici aventi rilevanza nazionale, dalle rappresentanze nazionali delle associazioni sindacali e di categoria e dagli organi istituzionali di rappresentanza nazionale degli Ordini professionali sono presentate alla Divisione Contribuenti.
Se l’istanza è presentata ad un Ufficio diverso da quello competente ovvero ad un indirizzo di posta certificata o ordinaria diverso da quello corrispondente all’Ufficio competente o, in caso di soggetto non residente, l’Ufficio ricevente la trasmette all’Ufficio competente. In questa ipotesi, il termine per la risposta inizia a decorrere dalla data di ricezione dell’istanza da parte dell’Ufficio competente.
In ogni caso, è fatta salva la facoltà per le Direzioni regionali di inoltrare alla Divisione Contribuenti le istanze ricevute aventi ad oggetto casi di maggiore complessità o incertezza della soluzione; a seguire, sarà la Divisione medesima a fornire la risposta all’istante.
Modalità di presentazione dell’istanza
L’istanza, redatta in forma libera ed esente da bollo, deve essere sottoscritta ed inoltrata dai soggetti legittimati agli Uffici secondo le modalità sopracitate.
Ai sensi dell’art. 47 D.p.r. n.445/2000 il rappresentante del soggetto istante deve dichiarare di non essere a conoscenza, alla data di proposizione dell’istanza, dell’esistenza di attività di controllo nei confronti dell’istante in corso o, comunque, non ancora definite mediante ravvedimento, accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione o a seguito di giudicato aventi ad oggetto le medesime questioni costituenti il contenuto dell’istanza.
Istruttoria e risposta alle istanze di consulenza giuridica
Nei casi in cui l’istanza risulti carente dei requisiti regolarizzabili di cui all’art. 3, comma 1, lettere c) d) e) del decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 24 giugno 2025, l’invito a regolarizzare è comunicato all’istante entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza da parte dell’ufficio competente.
Successivamente, i termini (ordinatori) per la risposta iniziano a decorrere dalla ricezione dei dati integrati giunti a conoscenza dell’Ufficio richiedente.
Integrazione documentale dell’istanza di consulenza giuridica
Quando non è possibile fornire risposta all’istanza di consulenza giuridica sulla base dei documenti allegati, l’Ufficio procedente può chiedere all’istante, una sola volta, nel termine ordinatorio di trenta giorni dalla ricezione o dalla regolarizzazione, di integrare la documentazione presentata.
L’istante è tenuto a trasmettere all’Ufficio richiedente tutti i documenti richiesti entro sessanta giorni dal ricevimento dell’invito, con le stesse modalità consentite per la presentazione dell’istanza, o, in alternativa, a esplicitare i motivi della mancata esibizione. I termini per la risposta iniziano a decorrere dalla ricezione della documentazione integrativa da parte dell’Ufficio richiedente, purché tale documentazione risulti completa rispetto a quella richiesta.
L’Ufficio procedente, quando richiede un parere preventivo ad altra amministrazione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, terzo periodo, del decreto, ne dà contestualmente comunicazione all’istante, informandolo della sospensione dei termini per la risposta. Se il parere preventivo non è reso e comunicato nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, l’istanza di consulenza giuridica è dichiarata improcedibile.
Quando la regolarizzazione o la documentazione richiesta non sono trasmesse entro i termini previsti, l’Ufficio procedente prende atto della rinuncia all’istanza di consulenza giuridica e ne dà comunicazione all’istante. In pendenza dei termini di istruttoria della consulenza giuridica, resta ferma la possibilità per gli istanti di presentare all’Ufficio competente la rinuncia espressa all’istanza, con le stesse modalità consentite per la presentazione dell’istanza.
Termini di risposta, sospensione feriale e pubblicazione
Da ultimo, la risposta, redatta in forma scritta e motivata, è comunicata all’istante entro il termine ordinatorio di centoventi giorni. Tutti i termini stabiliti dal decreto, sia per l’Ufficio sia per gli istanti sono sospesi in ogni caso tra il 1° e il 31 agosto. Detti termini, se scadono di sabato o di giorno festivo, sono differiti al primo giorno successivo non festivo. Le risposte rese alle istanze di consulenza giuridica ammissibili sono pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate secondo i criteri stabiliti con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 185630/2018.










