
La Seconda Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 14179/2025, pubblicata il 27 maggio (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), è tornata sul tema della liquidazione del compenso all’avvocato d’ufficio. La pronuncia, in particolare, affronta la questione delle spese sostenute dal legale per ottenere il rimborso del proprio compenso, chiarendo se tali costi debbano gravare sull’Erario o restare a carico del professionista. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Il recupero del credito professionale del difensore d’ufficio”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Il recupero del credito professionale del difensore d’ufficio
Il volume nasce dalla ventennale esperienza degli Autori nelle attività relative al recupero del credito per il difensore d’ufficio e nei procedimenti di opposizione ai decreti di liquidazione.
Il taglio è molto pratico, illustra nella maniera più esaustiva possibile le modalità per il recupero del credito nei confronti dell’assistito e dello Stato, di presentazione delle istanze di liquidazione – sia nel caso di recupero infruttuoso che di debitore irreperibile – ed i principi giurisprudenziali che sovraintendono l’attività di liquidazione del giudice che poi si traducono in possibili motivi di opposizione. Il volume si rivolge agli avvocati iscritti alle liste dei difensori d’ufficio, a coloro che svolgono attività anche in favore di assistiti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e, infine, agli stessi magistrati chiamati ad eseguire la liquidazione o ai giudici di merito che debbono decidere le opposizioni ex art. 170 D.P.R. n. 115/02. L’opera è completata da utili Modelli,
disponibili anche nella sezione online, e aggiornata alle recentissime pronunce della Cassazione civile relative alla liquidazione dell’attività conclusasi con sentenza ex art. 420 quater c.p.p. (Cass., sez. II, n. 20795/25, ord.) e dell’attività svolta nel corso dell’udienza predibattimentale (Cass., sez. II, n.33055/25, ord.).
Francesco Bianchini
Avvocato cassazionista e socio fondatore della Sezione di Perugia dell’Associazione Italiana Difensori d’Ufficio (ADU).
Dario Epifani
Avvocato cassazionista e socio fondatore della Sezione di Perugia dell’Associazione Italiana Difensori d’Ufficio (ADU).
Leggi descrizione
Francesco Bianchini, Dario Epifani, 2026, Maggioli Editore
21.00 €
19.95 €
Il recupero del credito professionale del difensore d’ufficio
Il volume nasce dalla ventennale esperienza degli Autori nelle attività relative al recupero del credito per il difensore d’ufficio e nei procedimenti di opposizione ai decreti di liquidazione.
Il taglio è molto pratico, illustra nella maniera più esaustiva possibile le modalità per il recupero del credito nei confronti dell’assistito e dello Stato, di presentazione delle istanze di liquidazione – sia nel caso di recupero infruttuoso che di debitore irreperibile – ed i principi giurisprudenziali che sovraintendono l’attività di liquidazione del giudice che poi si traducono in possibili motivi di opposizione. Il volume si rivolge agli avvocati iscritti alle liste dei difensori d’ufficio, a coloro che svolgono attività anche in favore di assistiti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e, infine, agli stessi magistrati chiamati ad eseguire la liquidazione o ai giudici di merito che debbono decidere le opposizioni ex art. 170 D.P.R. n. 115/02. L’opera è completata da utili Modelli,
disponibili anche nella sezione online, e aggiornata alle recentissime pronunce della Cassazione civile relative alla liquidazione dell’attività conclusasi con sentenza ex art. 420 quater c.p.p. (Cass., sez. II, n. 20795/25, ord.) e dell’attività svolta nel corso dell’udienza predibattimentale (Cass., sez. II, n.33055/25, ord.).
Francesco Bianchini
Avvocato cassazionista e socio fondatore della Sezione di Perugia dell’Associazione Italiana Difensori d’Ufficio (ADU).
Dario Epifani
Avvocato cassazionista e socio fondatore della Sezione di Perugia dell’Associazione Italiana Difensori d’Ufficio (ADU).
Il caso
Un avvocato aveva ottenuto dal Tribunale di Milano un’ordinanza che accoglieva parzialmente la sua opposizione, riconoscendogli un compenso di 430 euro per l’attività svolta in qualità di difensore d’ufficio in ambito penale. Il Tribunale, tuttavia, aveva rigettato la sua ulteriore richiesta di rimborso delle spese sostenute nella procedura di recupero del credito.
Contro tale decisione, l’avvocato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la violazione del D.P.R. n. 115/2002 per non aver ritenuto rimborsabili le spese legate al recupero del credito, e l’errata compensazione delle spese legali basata su una presunta parziale soccombenza.
Il primo motivo: la legittimità del rimborso delle spese di recupero
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando come Tribunale si fosse discostato dall’orientamento ormai consolidato secondo cui le spese sostenute dal difensore d’ufficio per ottenere il pagamento del proprio compenso non devono restare a suo carico. Tali costi – bolli, imposte, notifiche – rientrano nei rimborsi che l’Erario è tenuto a corrispondere, in quanto legati all’esercizio di un diritto riconosciuto e a una funzione di pubblico interesse.
La Cassazione ha quindi ribadito che porre dette spese a carico del professionista, quando egli agisce per il recupero delle somme dovute dallo Stato, contrasta con i principi già affermati nella giurisprudenza di legittimità (si veda, ad esempio, Cass. n. 22579/2019).
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Il secondo motivo: la soccombenza non sussiste
La Corte ha invece respinto il secondo motivo, con cui il ricorrente lamentava una violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. in relazione alla compensazione delle spese. Secondo il ricorrente, il rigetto parziale della domanda non avrebbe dovuto essere interpretato come una soccombenza tale da giustificare la compensazione.
I giudici, tuttavia, hanno osservato che la domanda dell’avvocato era articolata in più capi. Il Tribunale aveva accolto solo la richiesta relativa al compenso, rigettando quella per il rimborso. Ne derivava, correttamente, una compensazione delle spese, non potendosi configurare una soccombenza reciproca in senso tecnico.
La decisione e le sue implicazioni
La Corte ha cassato l’ordinanza impugnata limitatamente al motivo accolto, decidendo nel merito: ha riconosciuto al professionista la somma di 500 euro a titolo di spese sostenute per il recupero del proprio credito, condannando il Ministero della giustizia al pagamento e compensando le spese del giudizio di legittimità.
Conclusioni
L’ordinanza n. 14179/2025 assume rilievo in quanto conferma il principio secondo cui l’attività volta al recupero del compenso da parte del difensore d’ufficio rientra nell’ambito delle spese rimborsabili dallo Stato. Il professionista che agisce per ottenere quanto dovuto in base a un’attività svolta su designazione pubblica non può essere gravato anche dei costi accessori. La decisione richiama i principi di effettività della tutela e di equa ripartizione degli oneri processuali nei rapporti con la pubblica amministrazione.











