L’efficacia probatoria della stampa dei movimenti contabili tramite home banking

La Corte di cassazione, con sentenza n. 2607 del 2024, ha chiarito che la stampa dei movimenti contabili effettuata autonomamente dal correntista tramite l’home banking è conforme ai documenti bancari ufficiali. Tuttavia, tale presunzione è condizionata alla mancanza di una contestazione specifica e dettagliata da parte dell’istituto di credito.

Corte di Cassazione, sez. I civ.-sent. n. 2607 del 29-01-2024

La questione

Il 28 agosto 2013, il Tribunale di Reggio Emilia ha emesso un decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro nei confronti di diverse parti coinvolte in fideiussioni per mutui concessi a una società. Gli oppositori contestarono il ricorso sollevando varie eccezioni, incluso il fatto che la società fosse creditrice anziché debitrice, e che uno dei co-fideiussori aveva concluso una transazione con la banca. L’opposizione fu accolta parzialmente con sentenza, riducendo l’importo da pagare e respingendo diverse eccezioni, inclusa quella di usura nei contratti di mutuo. La decisione del tribunale fu basata sulla mancanza di estratti conto, legittimità degli interessi di mora e la natura “pro quota” della transazione. Inoltre, la decisione respinse l’eccezione di tardività dell’azione del creditore, considerando la procedura di concordato preventivo della società coinvolta.
Gli oppositori presentarono un appello contro questa decisione che fu dichiarato inammissibile. Successivamente, gli oppositori avanzarono un ricorso in cassazione, illustrando diversi motivi, tra cui la questione del valore probatorio dei movimenti del conto corrente ottenuti tramite home banking.

Premessa

In via preliminare, la corte di Cassazione ha sottolineato che, come chiarito nell’ordinanza interlocutoria resa da Cass. civ. n. 20459 del 2023, il ricorso per cassazione che impugna la sentenza di primo grado e l’ordinanza di inammissibilità dell’appello di cui all’art. 348 bis c.p.c. deve presentare una trattazione separata delle censure rivolte ai provvedimenti. Nel caso in esame, tale modalità di redazione del ricorso è stata osservata in modo accurato, poiché i primi quattro motivi si incentrano sull’ordinanza d’inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c. , mentre le restanti obiezioni sono rivolte avverso la sentenza emessa dal dal giudice di primo grado.[1]

Le censure contro l’ordinanza

Come già chiarito, i motivi di ricorso presentati si articolano in diverse critiche rivolte da un lato, all’ordinanza di inammissibilità dell’appello emessa dalla Corte d’appello di Bologna; dall’altro, alla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia.
In sintesi, i quattro motivi di censura contro l’ordinanza d’inammissibilità dell’appello sembrano contestare principalmente la violazione degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c., insieme all’articolo 101 c.p.c., con richiamo all’articolo 111, comma 7, Cost. In sintesi, il primo motivo di ricorso accusa la Corte d’Appello di aver consentito la trattazione della causa prima di pronunciare l’inammissibilità dell’appello; la violazione   degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c., insieme agli articoli 345 e 183 c.p.c.: Si afferma, infatti, che la Corte d’appello avrebbe integrato la decisione del Tribunale su un punto specifico, rendendo autonomamente impugnabile l’ordinanza; il terzo motivo afferma la violazione degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., unitamente agli articoli 112 e 352 c.p.c., accusando la corte di non aver affrontato il motivo di appello relativo alle conseguenze della rinuncia avanzata dal Banco davanti al tribunale.
Il quarto motivo contesta la violazione dell’articolo 4 del D. M. Giustizia n. 55 del 2014 e della tabella n. 12 allegata allo stesso decreto. Si afferma che la liquidazione dei compensi eccede il quantum previsto dal decreto ministeriale, considerando l’attività svolta dalla parte vittoriosa e i parametri indicati nella motivazione dell’ordinanza.
Lo scrutinio delle doglianze richiede una preliminare considerazione sui limiti e le condizioni di impugnazione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. In primo luogo, va chiarito che l’impugnazione per cassazione di tale ordinanza è ammessa solo in presenza di “vizi suoi propri”, quali, ad esempio, l’inosservanza delle disposizioni di legge specificamente previste dall’art. 348 bis comma 2 e dall’art. 348 ter comma 1, primo periodo, e comma 2 c.p.c. Pertanto, l’impugnazione in Cassazione può riguardare gli “errores in procedendo”. I giudici di legittimità sottolineano che non sono deducibili gli “errores in iudicando”, salvo che non si tratti di motivazione inesistente, apparente, perplessa o incomprensibile.
Sulla base di tali principi, il primo motivo di ricorso risulta infondato, poiché la corte d’appello ha pronunciato l’ordinanza impugnata nell’ambito dell’udienza di cui all’art. 350 c.p.c.
La corte ritiene infondato anche il secondo motivo dal momento che la corte d’appello non ha integrato alcuna motivazione aggiuntiva, come erroneamente attribuito dai ricorrenti.
Il terzo motivo di ricorso è stato considerato irricevibile. In primo luogo, la Corte di Cassazione, in conformità con quanto precisato nella sentenza delle Sezioni Unite [2] ha chiarito che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello, in base all’art.  348 ter c.p.c., non è soggetta a ricorso per cassazione, nemmeno ai sensi dell’articolo 111, comma 7, Cost., quando si denuncia l’omessa pronuncia su un motivo di gravame.
Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. Secondo i parametri indicati dalla parte ricorrente, la corte di appello ha liquidato le spese processuali in modo preciso, rientrando nei limiti previsti dal D.M. n. 55 del 2014.

I motivi di ricorso contro la sentenza

Le altre censure del ricorso sono, invece, rivolte contro la sentenza di primo grado del Tribunale.
Il quinto motivo lamenta la violazione degli artt. 1304, 1292, 1298, 1367, 1419, 1965 e 1299 c.c. In particolare, i ricorrenti sostengono che il tribunale avrebbe erroneamente rigettato l’eccezione di estinzione del credito a seguito della transazione con il condebitore.
Il motivo è inammissibile dal momento che il Tribunale ha fornito una giustificazione congrua in linea con il minimo costituzionale, precisando che la transazione doveva riguardare solo la quota del condebitore. Nel caso di specie, il Tribunale ha agito in conformità al suo potere di interpretazione e valutazione delle prove fattuali.
La corte sottolinea il principio secondo cui il sindacato del giudice di legittimità non può estendersi all’investigazione del risultato interpretativo in sé, in quanto rientrante nell’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito. In particolare, si richiama la necessità di specificare in concreto l’an dei canoni violati e il quomodo con cui il giudice di merito si è eventualmente discostato da essi, escludendo l’astrattezza delle doglianze formulate.
Infine, la corte ha precisato che l’argomento relativo alla nullità della transazione non è stato trattato nei precedenti gradi di giudizio, evidenziando la sua esclusione dall’oggetto delle precedenti fasi processuali.
La Corte di Cassazione, in base a una consolidata giurisprudenza, richiede che il ricorso per cassazione, affrontando questioni non trattate nella sentenza impugnata, allegasse non solo la deduzione delle stesse davanti al giudice di merito ma indicasse anche l’atto specifico in cui tale deduzione è avvenuta. La mancanza di aderenza a tale principio di autosufficienza del ricorso può comportare l’inammissibilità dello stesso. Inoltre, si sottolinea che i motivi del ricorso devono investire solo questioni già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, escludendo la prospettazione di nuove questioni o temi di contestazione non trattati in fase di merito.

L’efficacia probatoria della stampa dei movimenti contabili tramite home-banking

Il sesto motivo di ricorso riguarda la violazione degli artt. 1241, 1247 e 2712 c.c.
Il motivo di ricorso sostiene la mancata valutazione delle prove ammissibili. Il tribunale, nella sentenza di primo grado, ha respinto l’eccezione di compensazione, sostenendo che la mancata produzione degli estratti conto da parte degli opponenti risultasse determinante.
I ricorrenti criticano l’affermazione del tribunale, sostenendo che la stampa dei movimenti bancari ottenuta tramite home banking rappresenta un documento, seppur elaborato liberamente dalla parte produttrice.
Il quadro normativo italiano prevede l’utilizzo dei documenti informatici nei procedimenti giudiziari. Prima delle modifiche apportate dall’art. 20 del D.Lgs. n. 217 del 2017, l’art. 2712 c.c. disciplinava le riproduzioni meccaniche come mezzi di prova, ma non faceva esplicito riferimento ai documenti informatici. L’introduzione del Codice dell’amministrazione digitale ha ridefinito le regole per l’utilizzo dei documenti informatici, inclusi quelli privi di firma elettronica.
Nel caso di specie, l’analisi riguarda la contestazione di movimenti contabili presentati come “stampa-movimenti” di un conto corrente attraverso il servizio di home-banking. Secondo l’art. 2712 c.c. la riproduzione meccanica forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, a meno che la parte avversa non provi il contrario.
L’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 2712 c.c. ha suscitato due letture diverse. Da una parte, alcuni equiparano il valore probatorio delle riproduzioni meccaniche a quello delle scritture private; altri ritengono che debbano essere liberamente valutate dal giudice, secondo la sua opinione[3].
È necessario ricordare che l’orientamento principale della giurisprudenza di legittimità indirizzata verso l’interpretazione che considera le e-mail come “riproduzioni informatiche” ai sensi dell’art. 2712 c.c.: queste costituiscono documenti elettronici che formano piena prova dei fatti rappresentati.
In linea con questa visione, la definizione di “documento informatico” contenuta nell’art. 1, comma 1, lett. p) del Codice dell’amministrazione digitale è estesa alle pagine web, e ciò è stato sottolineato in modo univoco dalla dottrina. Le pagine web, come le e-mail, rientrano nella categoria di “documenti elettronici che contengono la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”, godendo quindi dell’efficacia probatoria prevista dall’art. 2712 c.c.
Questo principio di veridicità delle scritture contabili [4]si estende anche alla stampa dei movimenti contabili, che può essere equiparata all’ipotesi di copia analogica di documento informatico, disciplinata dall’art. 23 del Codice dell’amministrazione digitale.
Dunque, la stampa di una pagina web che detiene i movimenti del conto corrente può essere considerata valida, a condizione che il cliente, ricevendo l’estratto o documento equivalente, non contesti la sua conformità.
Nel caso specifico, il giudice di prime cure ha respinto la domanda degli attori sostenendo che non avevano depositato gli estratti conto e che la stampa dei movimenti bancari ottenuta dal sistema di home banking fosse riconducibile a un documento elaborato dalla parte senza una specifica provenienza dall’istituto bancario e, per l’effetto, modificabile.
I giudici di legittimità, invece, hanno sostenuto che la stampa degli estratti conto a video, ottenuta dal database della banca tramite il servizio di home-banking, deve essere valutata secondo quanto stabilito dall’art. 2712 c.c., quindi, a tutti gli effetti, la stampa degli estratti conto deve essere considerata un documento informatico dotata di piena efficacia probatoria.
In conclusione, la doglianza proposta dai ricorrenti è fondata, e, per questi motivi si enuncia il seguente principio di diritto: “In tema di conto corrente bancario, la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal database della banca, ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di home banking, rappresenta una copia (o estratto) analogica del documento informatico, non sottoscritto, costituito dalla corrispondente pagina web. Essa, pertanto, giusta l’art. 23 del D.Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), si presume conforme, quanto ai dati ed alle operazioni in essa riportati, alle scritture del conto stesso in mancanza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite formulate dalla banca e riguardanti, specificamente, la loro non conformità a quelle conservate nel proprio archivio (cartaceo o digitale)”.
In definitiva, il sesto motivo di ricorso è stato accolto mentre gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti, inammissibili o infondati.

Note

[1] In questo modo il ricorso risulta idoneo a perseguire lo scopo di critica nei confronti di ambedue i provvedimenti impugnati, come stabilito da consolidata giurisprudenza di legittimità.  (cfr. Cass. n. 25297 del 2022; Cass. n. 12440 del 2017).

[2] cfr. Corte di Cass. sent. n. 1914 del 2016.

[3] La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice può accertare la conformità al documento originale mediante altri mezzi probatori.

[4] La giurisprudenza ritiene soddisfatto il principio di autenticità dei documenti derivanti da elaborazioni computerizzate effettuate dal sistema contabile della banca.

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