Rimborso integrale dei buoni fruttiferi postali in favore del cointestatario superstite

in Giuricivile.it, 2023, 3 (ISSN 2532-201X), nota a Cass., sez. I civ., n. 1278 del 17.01.2023

La Suprema Corte di Cassazione, Sezione I Civile, con l’Ordinanza n. 1278 del 17 gennaio 2023, ha indirizzato in maniera decisa l’orientamento della medesima Corte in merito alla possibilità per il cointestatario superstite di un buono fruttifero postale di ricevere il suo integrale rimborso. E ciò senza dover condizionare la liquidazione alla presentazione presso Poste Italiane S.p.A. della dichiarazione di successione del cointestatario defunto nonché di specifica dichiarazione sottoscritta congiuntamente da tutti gli eredi del medesimo soggetto.

L’importanza di tale pronuncia si coglie sotto due aspetti: il primo, di ordine prettamente giuridico, riguardante, come verrà indicato, l’inquadramento sistematico e funzionale dell’istituto del buono fruttifero postale; l’altro, di ordine pratico e quotidiano, andando a risolvere una problematica ricorrente nella prassi, data la notevole estensione dell’utilizzo dei buoni fruttiferi postali quale mezzo di conservazione del risparmio familiare.

La vicenda

La vicenda definita dalla Suprema Corte tramite la pronuncia in commento si origina dalla controversia fra Poste Italiane S.p.A. e P.L., cointestataria di buoni fruttiferi con P.E., suo defunto nonno, di valore pari a complessivi € 7.698,57.

Ed infatti, P.L. richiedeva a Poste Italiane S.p.A. il rimborso dei buoni fruttiferi postali cointestati con il defunto nonno, in quanto recanti la clausola di “pari facoltà di rimborso”, condizione che permette a ciascun cointestatario di vedersi rimborsato “a vista” il totale valore del buono.

Poste Italiane S.p.A., in ossequio alla sua ricorrente posizione in merito, riscontrava a P.L. subordinando la liquidazione dei buoni fruttiferi alla presentazione della dichiarazione di successione del proprio nonno nonché di una dichiarazione congiunta degli eredi del de cuius.

Tale tesi veniva fondata sull’applicazione analogica ai buoni fruttiferi postali della disciplina di cui all’art. 187, comma 1 del D.P.R. n. 256/1989[1], in materia di “Rimborso a saldo” dei libretti postali intestati o cointestati a persona defunta, il quale prevede che: “Il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto”.

Investito della controversia, il Tribunale di Roma accoglieva la domanda principale di P.L., la quale, come detto, aveva richiesto la condanna di Poste Italiane S.p.A. all’integrale rimborso dei buoni cointestati.

Tuttavia, la pronuncia di primo grado veniva completamente riformata dalla Corte di Appello di Roma, la quale rigettava la domanda dell’attrice, la quale, conseguentemente, impugnava la relativa sentenza innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

La questione di diritto e gli orientamenti contrapposti

La questione di diritto sottesa alla vicenda in esame ha come presupposto l’inquadramento giuridico dei buoni fruttiferi postali e l’analisi della loro funzione, elementi questi utili alla ricerca della disciplina normativa pertinente.

In particolare, la questione posta agli Ermellini verte sull’applicabilità, per analogia, ai buoni fruttiferi postali, della disciplina dettata dall’art. 187, comma 1 del D.P.R. n. 256/1989, in materia di “Rimborso a saldo” dei libretti postali intestati o cointestati a persona defunta, il quale prevede che: “Il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto”.

In merito alla questione posta, sono ravvisabili due contrapposti orientamenti, anche in seno alla Suprema Corte di Cassazione.

Il primo dei citati orientamenti, il quale trova una delle sue ultime affermazioni nella Sentenza n. 11137/2020, sancisce l’applicabilità della predetta norma e, quindi, in sostanza, asseconda la tesi di Poste Italiane S.p.A., limitando in maniera decisiva l’operatività della clausola di “pari facoltà di rimborso” apposta sui buoni fruttiferi postali in caso di decesso di uno dei cointestatari.

Simile posizione rinviene il proprio presupposto in tre principali circostanze, la prima di ordine sistematico; la seconda di ordine sostanziale; la terza di rango funzionale alla supposta tutela di diritti permeanti l’ordinamento.

Quanto al primo aspetto, è ritenuta applicabile ai buoni fruttiferi postali la disciplina dettata in materia di libretti di risparmio postali – e quindi anche il citato art. 187 – in ragione dell’espresso rinvio operato dall’art. 203 del D.P.R. n. 256/1989, norma applicabile ratione temporis[2] al caso esaminato dalla Corte, il quale vi compie un espresso rinvio residuale ed “in quanto compatibile”[3].

In secondo luogo, tale tesi viene rafforzata evidenziando la comunanza della natura giuridica fra i libretti postali ed i buoni fruttiferi, i quali, effettivamente, costituiscono titoli di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 del codice civile.

In merito a tale ultimo aspetto, è necessario brevemente indicare come il “documento di legittimazione” sia un documento di natura atipica che esplica la propria funzione unicamente sul piano probatorio, in quanto legittimano i relativi intestatari all’esercizio dei diritti a cui il titolo medesimo fa riferimento.

In quanto tali, quindi, si distinguono dai titoli di credito poiché, a differenza di questi ultimi, non posseggono i caratteri della letteralità e dell’autonomia né incorporano il diritto indicato[4].

Quanto al terzo elemento, si indica come la risalente tesi rassegnata da Poste Italiane S.p.A. in casi d’esame analoghi alla fattispecie in commento, si fondi anche su esigenze di tutela degli eredi del cointestatario defunto, i quali, in caso di integrale rimborso “a vista” dei buoni in favore del cointestatario superstite si vedrebbero esclusi da un rapporto giuridico nel quale subentrerebbero iure successionis[5].

Su posizioni diametralmente opposte si pone il secondo orientamento[6] in materia, a cui, nel caso di specie, la sentenza in commento aderisce.

In particolare, viene svolta una riflessione sulla funzione dei buoni fruttiferi postali e su come tale elemento possa permettere, in via propedeutica, di discernere in maniera più pertinente la fonte normativa applicabile.

Ed infatti, a prescindere dalla natura comune di documenti di legittimazione fra i buoni fruttiferi ed i libretti postali, sostanzialmente diversa è la loro funzione, elemento questo intorno a cui si è cristallizzata la volontà dei rispettivi titolari al momento della relativa sottoscrizione.

Orbene, è noto come i libretti postali svolgano una funzione di risparmio personale utile alla gestione quotidiana degli affari correnti dei titolari e, pertanto originino dei rapporti bancari soggetti a movimenti e modificazioni frequenti.

Diversamente i buoni fruttiferi si caratterizzano per l’attitudine all’investimento nel breve e medio periodo nonché per l’univoca preordinazione al loro futuro rimborso.

Nello specifico, il legislatore accoglie tale visione sancendo, all’art. 204, comma 3 del citato D.P.R. n. 256/1989, l’incedibilità e, in generale, l’intrasferibilità dei buoni fruttiferi.

Dall’esame della loro unica causa, ovvero quella dell’immobilizzazione di somme di denaro in funzione del loro rimborso (maggiorate degli interessi riconosciuti), viene altresì riscontrato un rafforzamento nell’accezione assunta dalla clausola di “pari facoltà di rimborso” impressa sui buoni medesimi.

In relazione a tale aspetto, infatti, diversamente opinando, si paralizzerebbe lo scopo ultimo e unico per cui i buoni sono predisposti, frustrando l’evidente volontà delle parti sottoscrittrici che, all’evidenza, intendono non solo condividere il diritto rappresentato dal buono fruttifero ma anche assicurarne la possibile fruizione, con l’integrale e relativo rimborso ad uno solo dei due, “a vista”, mediante l’apposizione della clausola di “pari facoltà di rimborso”.

Recuperata ed acclarata la funzione propria dei buoni fruttiferi, indipendentemente dalla categoria di appartenenza dell’istituto, il secondo dei citati orientamenti, sancisce la conseguente sostanziale differenziazione degli stessi con i libretti postali.

Da tale riqualificazione ermeneutica, l’interprete, valorizzando la clausola di salvezza (“in quanto compatibile”) contenuta nel già menzionato art. 203 del D.P.R. 256/1989, nega l’estensibilità della specifica disciplina dettata per i libretti di risparmio di cui all’art. 187 della predetta fonte ai buoni fruttiferi.

Invece, per ciò che attiene alla menzionata tesi afferente alle esigenze di tutela degli eredi del cointestatario defunto, la stessa viene superata attraverso l’analisi dello scopo della normativa in materia.

Infatti, come comunemente condiviso, la ratio legis di cui al D.P.R. n. 256/1989 non risiede nella tutela dei soggetti succeduti al cointestatario di un buono fruttifero, i quali, in ogni caso, in ragione nella successione nel rapporto giuridico, manterrebbero nei confronti del cointestatario superstite il diritto di regresso ai sensi degli articoli 1295 e 1298 del codice civile, in ragione della solidarietà attiva che avvince i cointestatari dei buoni (ed i loro eventuali eredi), anche in ipotesi di liquidazione degli stessi in forza della clausola “con pari facoltà di rimborso”.

Opinando in maniera diversa, si giungerebbe alla prevalenza della protezione degli interessi degli eredi del cointestatario rispetto allo scopo a cui è preordinata l’espressione di volontà dei titolari originari del buono fruttifero[7].

La soluzione della Corte

Nel caso di specie, la Suprema Corte, pur riconoscendo un contrasto riguardo alla materia in esame, aderisce al secondo dei citati orientamenti, puntualizzando i seguenti aspetti:

  • i buoni fruttiferi e i libretti postali, pur condividendo la natura di documenti di legittimazione hanno una funzione marcatamente differente, essendo questi ultimi preordinati al fine esclusivo del loro rimborso;
  • da ciò si desume un rafforzamento della volontà negoziale intorno alla clausola di “pari facoltà di rimborso” e sulla sua esercitabilità “a vista” da parte di uno qualsiasi dei cointestatari;
  • la morte di uno dei titolari del diritto rappresentato dal buono fruttifero non è evento idoneo a frustrare l’operatività della predetta clausola, trovando gli eredi del cointestatario defunto la propria tutela in diverse norme dell’ordinamento disciplinanti i rapporti fra concreditori solidali.

In definitiva, la pronuncia in commento pone un ulteriore e deciso tassello circa l’interpretazione della prospettata questione di diritto che, allo stato, appare costituire orientamento del tutto maggioritario.


[1] “Regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni”.

[2] Il Titolo VI del D.P.R. n. 256/1989 è stato abrogato dall’articolo 9 del D.M. 19 dicembre 2000, ma trova ancora applicazione ai rapporti già in essere alla data di entrata in vigore del decreto medesimo per effetto della previsione di cui all’art. 7, comma 3 del D.L.gs n. 284/1999.

[3] Art. 203 del D.P.R. n. 256/1989: “Le norme relative al servizio dei libretti di risparmio postali, di cui al titolo V del presente regolamento, sono estese al servizio dei buoni postali fruttiferi, in quanto applicabili e semprechè non sia diversamente disposto dalle norme del presente titolo VI”.

[4] Cfr. Ferri G., “Manuale di Diritto Commerciale”, Tredicesima Edizione, a cura di Angelici C. e Ferri G.B., p. 775 – UTET.

[5] Per una più estesa rappresentazione della tesi indicata, vedasi Cassazione Civile, Sez. I, Sent. n. 24639/2021, primo motivo di ricorso.

[6] Cfr. Cassazione Civile, Sez. I, Sent. n. 24639/2021.

[7] Cfr. Coll. Coord. Arbitro Bancario Finanziario, Decisione n. 22747/2019.

Iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Roma ove svolge la professione forense. Si laurea in giurisprudenza nel 2017 presso l'Università degli Studi di Roma TRE e consegue il diploma di specializzazione presso la "Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali" del medesimo ateneo nel 2019. Quanto all’attività forense, ha maturato una significativa esperienza nel campo del diritto civile e del diritto del lavoro. Per ciò che attiene il diritto d’impresa, ha partecipato a diverse iniziative concernenti lo studio e la creazione di Reti di Imprese, istituto in cui ha, inoltre, conseguito una specifica formazione. Inoltre, si occupa di progettazione nell’ambito delle misure di finanza agevolata pubblica, materia in cui ha conseguito un apposito Master Universitario.

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Per favore, inserisci qui il tuo nome

18 − diciassette =

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.