L’accertamento tecnico preventivo ex art 696 cpc

in Giuricivile, 2020, 5 (ISSN 2532-201X)

Nell’ambito del diritto processuale civile, un ruolo strumentale di particolare rilievo è ricoperto dai procedimenti cautelari, disciplinati dagli artt. 669- bis e ss. c.p.c. Invero, detta tipologia di procedimenti – risolvendo i problemi derivanti dall’ordinaria durata dei normali processi di cognizione o di esecuzione – consente di offrire un’adeguata tutela ai diritti del cittadino, anche nel caso in cui insorgano particolari circostanze che rendano necessario agire in tempi brevi.

Il presente elaborato vuole offrire, senza pretese di esaustività, una panoramica del procedimento cautelare disciplinato dall’art. 696 c.p.c., ossia l’accertamento tecnico preventivo (anche chiamato più brevemente ATP).

Sommario
1. Normativa e finalità dell’ATP: l’art. 696 c.p.c.
2. Modalità di proposizione della domanda
3. Il procedimento
4. La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite

Normativa e finalità dell’ATP: l’art. 696 c.p.c.

Qual è la funzione principale dell’accertamento tecnico preventivo? L’ATP è finalizzato a voler “cristallizzare” le cause tecniche a causa delle quali è insorta una controversia (ad es. un vizio o un danno).

Invero, il citato art. 696 c.p.c. – rubricato “Accertamento tecnico ed ispezione giudiziale” – ai commi 1° e 2° testualmente recita

“Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli articoli  e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un’ispezione giudiziale.

L’accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica.”

L’urgenza di far disporre dal giudice un ATP o un’ispezione giudiziale può verificarsi in seguito a svariate circostanze, come – a titolo di esempio – la possibilità di deperimento degli elementi probatori o l’ elevata probabilità di una modifica dello stato dei luoghi. Generalmente, però, l’ATP viene richiesta quando si ha necessità di far rimuovere con urgenza la situazione (di pericolo, di pregiudizio, di inutilizzabilità di un bene) che si è determinata in seguito all’evento che si intende contestare in giudizio, ripristinando lo status quo ante.

In altri termini, l’ATP serve a costituire una prova prima dell’instaurazione di un giudizio ed in vista dello stesso, espletando una funzione cognitiva in relazione al giudizio di merito, dato che le risultanze dell’ATP entreranno processualmente in quest’ultimo.

Può dunque concludersi che la ratio dell’istituto in esame sia da rinvenirsi nella necessità di impedire la dispersione degli elementi probatori, che può essere provocata dalle modificazioni cui, a causa del decorso del tempo, possono essere soggetti luoghi, beni o persone fisiche, al fine di preservare determinati profili di fatto ritenuti rilevanti in ordine al successivo giudizio di merito che la parte intende instaurare a tutela dei diritti che si assumono essere stati lesi dalla commissione di un fatto illecito.

Modalità di proposizione della domanda

Delineate le coordinate generali dell’istituto, ecco le modalità con cui deve essere formulata al giudice la richiesta di disporre un ATP.

L’istanza di ATP deve essere proposta mediante ricorso depositato – ai sensi dell’art. 693 c.p.c. – nella cancelleria del Presidente del Tribunale competente per territorio, informando la controparte, secondo le modalità previste dagli artt. 692, 693, 694, 695, 696 c.p.c. Invece, in corso di causa la suddetta istanza deve essere proposta al magistrato già investito della controversia.

Nel ricorso dovranno essere enunciati i motivi sulla base dei quali si intende procedere all’ATP, con particolare riferimento agli aspetti tecnici contestati ed ai danni subiti: proprio per tale ragione al ricorso introduttivo di una domanda di ATP è spesso allegata la relazione di un consulente tecnico di parte.

Dovranno essere inoltre esposte con precisione le ragioni che giustificano l’urgenza dell’accertamento e – a pena dell’inammissibilità della domanda – i profili giuridici della domanda di merito cui l’ATP è finalizzato (il periculum in mora ed il fumus bonis iuris, presupposti indefettibili di qualsiasi domanda finalizzata all’ottenimento di una tutela cautelare).

Il procedimento

Se il Presidente del Tribunale decide di accogliere la domanda di ATP egli provvederà ex artt. 694 e 695 c.p.c., nominando – mediante ordinanza non impugnabile – un consulente tecnico d’ufficio e stabilendo la data in cui il consulente e le parti debbano comparire dinnanzi al Tribunale. In tale udienza, verranno inoltre enunciati dal giudice i quesiti tecnici, sui quali in CTU dovrà relazionare ed in base ai quali dovrà esprimere il proprio giudizio. Giova al riguardo precisare che l’eventuale improcedibilità della domanda di ATP deve essere contestata o rilevata proprio entro la prima udienza.

Si deve tener presente che fino alla promulgazione della l. 80/2005 le attività esperibili nell’ambito di un ATP erano limitate alla mera acquisizione di rilievi planimetrici e/o di documentazione fotografica, finalizzati a documentare lo stato dei luoghi e/o dei beni coinvolti. Il CTU, invero, non poteva entrare nel merito delle questioni tecniche e/o ricercare le cause degli eventi dedotti in giudizio o la definizione delle responsabilità e delle corresponsabilità delle parti in causa. Per di più, era preclusa al CTU anche la possibilità di formulare pareri o giudizi che potessero anche larvatamente configurarsi come un’indebita anticipazione di fatti e circostanze da acquisire agli atti mediante l’ordinaria attività istruttoria nelle more del giudizio di merito.

La novella legislativa del 2005, invece, ha previsto che “L’Accertamento Tecnico Preventivo può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica”, parificando, in sostanza, il compito che il CTU svolge nell’ambito di un ATP a quello usualmente demandatogli nell’ambito di un ordinario giudizio di merito.

In seguito all’instaurazione del contraddittorio e all’affidamento dell’incarico al CTU, il procedimento non prevede alcuna ulteriore udienza per la discussione e l’acquisizione dell’elaborato peritale, né alcuna attività è più affidata all’impulso della parte istante. Difatti, Il CTU, una volta prestato il proprio giuramento in udienza, dovrà effettuare un sopralluogo all’obbligatoria presenza dei consulenti tecnici di parte e – sulla base di detto sopralluogo- redigere una relazione tecnica, il cui termine per il deposito verrà stabilito dal giudice.

Nel caso in cui il giudice dovesse verificare che l’ATP non è stato concluso o non ha mai avuto inizio, egli assegna alle parti in causa un termine di quindici giorni per formulare un’istanza di completamento.

Il procedimento di ATP si conclude con il deposito della relazione della CTU, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice, senza che possa essere adottato alcun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti, attesa l’assenza dei presupposti per tale statuizione ex artt. 91 e 92 c.p.c., che prevedono la definizione del giudizio di merito.

La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite

Infine, risulta necessario precisare he la citata l. 80/2005 ha introdotto all’interno del codice di rito l’art.696 bis c.p.c. – rubricato “consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite” – in base al quale può essere richiesta al giudice ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito l’espletamento, in via preventiva, di una consulenza tecnica, anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’art.696 c.p.c.

Inoltre, nell’ambito del suesposto procedimento cautelare il CTU prima di depositare la propria relazione tenta di far addivenire le parti in causa ad una conciliazione. Se il tentativo di conciliazione riesce se ne redige processo verbale – esente dall’imposta di registro – a cui farà seguito un decreto del giudice che attribuisce al detto verbale di conciliazione l’efficacia di titolo esecutivo valido anche ai fini dell’iscrizione di un’eventuale ipoteca. Al contrario, se le parti non dovessero raggiungere un accordo, il codice di rito prevede che in un eventuale ( e successivo) giudizio di merito, ciascuna delle parti in causa potrà richiedere al giudice l’acquisizione agli atti di causa della relazione del CTU redatta all’interno del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.

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