Legittimazione processuale del condomino non costituito: parola alle Sezioni Unite

Nota a Giuricivile, 2018, 5 (ISSN 2532-201X), nota a Cass., sez. II civ., ord. n. 27101 del 15/11/2017

L’ordinanza interlocutoria n. 27101 del 15.11.2017, pronunciata dalla Seconda Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, affronta una questione giuridica di estrema importanza in tema di legittimazione processuale del singolo condomino non costituito nel precedente giudizio.

Il caso in esame

La controversia trae origine dalla richiesta avanzata dal Condominio, in persona del suo amministratore pro tempore, di riduzione in pristino delle opere realizzate da un condomino in violazione del regolamento condominiale.

La causa, discussa in primo e secondo grado, approda in Cassazione a seguito di proposizione del ricorso da parte del condomino, cui resiste con controricorso il Condominio, risultato parzialmente soccombente a conclusione del giudizio di appello.

Innanzi alla Suprema Corte di Cassazione si costituisce, tuttavia, una singola condomina, che non aveva preso parte ai precedenti gradi del giudizio, depositando un proprio ricorso incidentale per i medesimi motivi per i quali il Condominio era rimasto soccombente.

Il Supremo Collegio si è, pertanto, interrogato sulla possibilità o meno di considerare la condomina proponente il ricorso incidentale come soggetto “parte” dei pregressi gradi di merito, in quanto comunque rappresentata dall’amministratore condominiale.

Primo orientamento giurisprudenziale

A tale riguardo un primo e tradizionale orientamento giurisprudenziale considera il condomino, che intervenga personalmente nel processo in cui sia già parte l’amministratore ed avente ad oggetto la tutela di diritti della collettività condominiale, non come un terzo estraneo alla lite ma quale parte originaria legittimata a far valere le proprie ragioni (Cass. Civile, Sez. II, 27.01.1997, n. 826).

Questo comporta la possibilità per il singolo condomino, in virtù del principio della legittimazione processuale reciproca e sostitutiva, di impugnare la sentenza di condanna emessa nei confronti dell’intero Condominio pur nell’inerzia dell’amministratore, senza necessità di integrare il contradditorio nei confronti degli altri condomini (Cass. Civile, Sez. II, 16.12.2015, n. 25288; Cass. Civile. Sez. II, 03.09.2012, n. 14765).

Secondo orientamento giurisprudenziale

Altro minoritario orientamento giurisprudenziale ritiene, al contrario, inammissibile l’intervento personale del singolo condomino, qualora la causa verta sulla gestione di un servizio comune che, solo in via mediata, è in grado di incidere sulla sfera patrimoniale del singolo partecipante alla comunione (Cass. Civile, Sez. II, 21.09.2011, n. 19223).

Il precedente intervento delle Sezioni Unite

Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza del 18.09.2014, n. 19663, hanno affermato come, nel corso degli anni, il Condominio abbia gradualmente assunto una sua autonoma soggettività giuridica e debba ora essere considerato centro di imputazione di interessi, diritti e doveri.

Ne consegue che il singolo condomino vada considerato “parte” nel processo solo qualora vi intervenga e non anche nel caso in cui sia rappresentato dall’amministratore.

La legittimazione all’impugnazione spetta pertanto unicamente al soggetto che abbia assunto la qualità di parte del precedente giudizio e nei cui confronti è stata resa la sentenza impugnata.

Si distingue quindi tra “parte-condominio” e “parte-condomino intervenuto”.

A ciò si aggiunga come, nello specifico caso affrontato dall’ordinanza in commento, il ricorso incidentale proposto dalla singola condomina andrebbe dichiarato inammissibile anche alla luce del già avvenuto deposito di un controricorso da parte del Condominio.

Ciò in quanto il principio della consumazione dell’impugnazione impone la presentazione di un unico atto mentre, al contrario, il deposito di un ricorso incidentale rappresenterebbe una modifica e/o integrazione del primo atto.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte il Collegio ha dunque rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

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