Condomino assente all’assemblea: deve pagare le spese condominiali approvate e non comunicate?

in Giuricivile 2018, 2 (ISSN 2532-201X), nota a Cass., Sez. 6, ordinanza n° 1502 del 22/01/2018

Gli artt. 1130, nn. 1) e 3), e 1131 c.c. legittimano l’amministratore di condominio ad agire e a chiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo contro il condomino che ha omesso il versamento delle quote condominiali approvate e ripartite in sede assembleare, senza necessità di ulteriore autorizzazione o ratifica dell’assemblea.

A tal uopo, per ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento degli oneri condominiali, è sufficiente, ai fini dell’onere probatorio, che l’amministratore depositi il verbale di assemblea con il quale le stesse sono state approvate ed i relativi documenti.

È tuttavia opportuno precisare che, ai sensi dell’art. 1137 c.c., il condomino assente, dissenziente o astenuto, può impugnare la delibera assembleare contraria alla legge od al regolamento condominiale, chiedendone l’annullamento all’autorità giudiziaria, entro trenta giorni (termine perentorio) dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti (per quanto riguarda le delibere viziate da nullità, in quanto illecite ovvero mancanti di un elemento essenziale, esse possono essere invece aggredite in qualunque tempo e ad opera di chiunque vi abbia interesse).

Il caso in esame

La vicenda in oggetto nasce da una controversia tra un Condominio e un suo condomino in merito al pagamento delle spese di gestione dell’impianto di riscaldamento centralizzato maturate successivamente al distacco dall’impianto operato dal condomino.

Quest’ultimo, inoltre, non aveva partecipato alle riunioni assembleari in cui si erano deliberati i riparti delle spese per il riscaldamento e non aveva, altresì, ricevuto alcuna comunicazione al riguardo.

Il Condominio aveva agito in sede giudiziaria per il recupero delle succitate somme ed aveva, a tal uopo, ottenuto un decreto ingiuntivo. A tale decreto ingiuntivo era seguita l’opposizione del condomino, accolta sia dal Giudice di Pace competente che dal Tribunale adito.

Le Corti territoriali, difatti, ritenevano legittimo il distacco dall’impianto termico centralizzato e, di guisa, non dovute le relative spese, non ritenendo rilevante, ai fini della decisione, la mancata impugnativa delle delibere di approvazione delle suddette spese da parte del condomino.

Il Condominio proponeva, a questo punto, ricorso in Cassazione.

La decisione della Corte

Con l’ordinanza n° 1502 del 22 gennaio 2018, i giudici di legittimità hanno ribadito in tale sede che in giurisprudenza è consolidato il principio – in tale occasione non seguito dal Tribunale di merito – per il quale, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, il condomino non può eccepire questioni riguardanti la validità della delibera assembleare di approvazione dello stato di ripartizione, ma solo questioni attinenti all’efficacia della stessa.

La delibera assembleare, difatti, rappresenta titolo sufficiente sia all’emissione del decreto ingiuntivo che alla condanna al pagamento nel giudizio oppositorio (a cognizione piena) e il giudice dell’opposizione può quindi accogliere l’opposizione solo allorché la delibera condominiale risulti inefficace, in quanto sospesa o annullata dal giudice dell’impugnazione.

Le questioni attinenti all’annullabilità della delibera assembleare, si precisa, non possono formare oggetto del giudizio di opposizione, ma sono vizi invocabili esclusivamente con l’impugnazione ex art. 1137 c.c.

La circostanza della mancata comunicazione delle delibere assembleari in cui le richiamate spese sono state approvate e ripartite può, difatti, avere rilevanza esclusivamente in un giudizio volto a lamentare l’annullabilità delle deliberazioni ai sensi dell’art. 1137 e ai fini del decorso del relativo termine di impugnazione, ma non quale motivo di invalidità da eccepire per la prima volta nel processo oppositorio.

In conclusione, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di merito competente, in persona di diverso magistrato.

 Conclusioni

Nell’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto su domanda dell’amministratore di condominio al danno del condomino moroso, l’eccezione attinente alla mancata comunicazione della delibera assembleare di approvazione e del riparto delle spese posta a fondamento dell’ingiunzione di pagamento può, al più, rilevare ai fini del decorso del termine decadenziale di impugnazione della delibera, ma non legittima la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo il condomino, difatti, può contestare solo l’efficacia della delibera, e non anche la sua annullabilità.

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