La crisi da sovraindebitamento: evoluzione, procedure, soggetti esclusi e costi

Nell’ambito dell’attuale contesto economico afflitto da una crisi di cui sembra non vedersi la fine, la legge 3/2012 (cd. salva-suicidi) consente ai “soggetti non fallibili” di stipulare accordi con i creditori per il pagamento dei debiti insoluti: non quindi una cancellazione del debito bensì la possibilità di avanzare la richiesta per ottenere un piano personalizzato di pagamento del debito.

La crisi dell’impresa e la legge fallimentare

Le conseguenze della crisi dell’impresa sono regolamentate dalla cd. legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942), la quale connotava il regime di fallimento in un’ottica punitiva tanto è vero che, pur  prevedendo una disciplina relativa ai concordati nonché strumenti di risanamento, questi risultavano inapplicati.

La legge fallimentare è stata oggetto di numerose modifiche proprio al fine di adattarla alla situazione socio-economica attuale ma, va evidenziato, le modifiche avutosi dal 2005 ad oggi (frutto soprattutto della legislazione di emergenza) risultano slegate tra loro.

Sarebbe infatti necessario un’omogeneizzazione di tutta questa produzione normativa nell’ambito di una nuova generale riforma.

In ogni caso, dal 2005 ad oggi il legislatore ha rilanciato strumenti che mirano alla ricomposizione della crisi ed al risanamento dell’impresa (a ragione della nuova visione della “crisi” che viene ormai considerata come una fase quasi fisiologica della vita dell’impresa).

Tali strumenti sono rappresentanti dai concordati preventivi, dagli accordi di ristrutturazione del debito, dai piani di risanamento, dagli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento nonché dagli accordi di ristrutturazione con le banche ed infine le convenzioni di moratoria.

Le riforme in materia: la legge salva suicidi

Con la legge n. 3 del 2012 (cd. legge salva suicidi), il legislatore si è occupato del sovraindebitamento dei soggetti non assoggettabili al fallimento né alle altre procedure concorsuali, ponendo uno strumento che consentisse di regolamentarne lo stato di crisi nonché favorire la composizione dei contrapposti interessi del debitore e dei suoi creditori.

Come detto, le riforme in materia sono iniziate già nel 2005, basti pensare ad esempio alla legge n. 35 del 2005 con cui veniva introdotto l’articolo 182 bis che prevedeva gli accordi di ristrutturazione del debito.

Tuttavia tale procedura faceva pur sempre riferimento ai soggetti ricompresi nell’articolo 1 della legge fallimentare (va detto che con l’articolo 23 della legge n. 111 del 2011 tale procedura veniva estesa anche all’imprenditore agricolo): prevedeva, infatti, che l’imprenditore in crisi potesse proporre accordo con la maggioranza dei creditori (almeno il 60%) per concordare un piano di ristrutturazione dei debiti che veniva depositato nel registro delle imprese ed in Tribunale.

L’accordo in questione non ha un contenuto determinato, potendo contenere diverse modalità di pagamento nei confronti dei creditori aderenti (ad esempio: rinuncia a crediti od interessi, dilazione di pagamento, cessione dei crediti o rami d’azienda) ma il piano deve comunque assicurare l’integrale pagamento dei creditori che non avessero aderito.

La riforma del 2005 però trascurava i soggetti “non fallibili” che pur trovandosi in una situazione di grave sovraindebitamento non risultavano assoggettabili a nessuna delle procedure concorsuali esistenti: è evidente che il numero di soggetti in questione fosse notevole, considerando che ci si riferisce non solo ai consumatori ma anche ai piccoli imprenditori commerciali (coloro che non rientrano nei parametri previsti dall’articolo 1 della legge fallimentare).

Tale carenza risultava ancor più grave soprattutto considerando che il nostro ordinamento era tra i pochi a non consentire l’esdebitazione e non porre regolamentazione la composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore e degli altri soggetti “non fallibili”.

La disciplina introdotta dalla legge 3/2012 poneva però un rimedio soltanto parziale, tanto è vero che si è vista la necessità di porre delle integrazioni.

Nella sua conformazione originale, infatti, la procedura prevedeva soltanto la possibilità da parte del Tribunale di omologare un accordo che avesse contenuto dilatorio o remissorio (con conseguente previsione di sospensione delle azioni esecutive) ma non era prevista una procedura di liquidazione dei bene, analoga al fallimento, che avesse effetti esdebitatori.

Tali lacune sono state colmate col d.l. n. 179 del 2012 che, innovando la disciplina, ha delineato tre diverse discipline: il piano del consumatore e l’accordo del debitore (che risultano affini al concordato) nonché in alternativa la liquidazione dei beni (che prevede, appunto, una procedura simile a quella fallimentare).

Procedure, soggetti esclusi e organismi di composizione della crisi

Va comunque precisato che restano esclusi da queste procedure

  • i soggetti già sottoposti a procedure concorsuali;
  • coloro abbiano già ricorso alla legge n. 3/2012 negli ultimi cinque anni
  • coloro i quali fossero stati ammessi ai benefici di suddetta legge si siano visti revocare il provvedimenti per fatti a loro imputabili
  • coloro i quali non abbiano fornito tutta la documentazione necessaria a ricostruire la loro situazione patrimoniale e economica.

Riguardo quest’ultimo requisito, la ratio è porre in evidenza come si possa addivenire ad una ricomposizione della crisi di sovraindebitamento soltanto quando il debitore fornisca dati veritieri: è infatti prevista la possibilità di revoca del provvedimento nel caso in cui emergessero elementi che erano stati celati (fino al rischio di configurazione di una fattispecie di reato).

Il debitore che presenta i requisiti del sovraindebitamento vale a dire colui il quale si trovi “in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, che determina una significativa difficoltà o incapacità di estinguere i debiti“, può o rivolgersi agli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento ovvero presentare un’istanza al Tribunale per far nominare un professionista abilitato.

Quanto agli organismi chiamati a gestire la crisi da sovraindebitamento, essi possono essere costituiti da parte di enti pubblici ma anche da organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, il segretariato sociale e gli ordini professionali di avvocati e commercialisti, notai e associati iscritti di diritto.

Il loro compito è quello di assistere il debitore nell’elaborare il piano di ristrutturazione o la proposta di accordo, verificare che i dati siano corretti e veritieri, far da tramite tra debitore e creditore.

Le principali procedure di composizione della crisi

L’accordo del debitore

Riguardo le singole procedure, si può osservare come l’accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano proposto dal debitore (il cd. accordo del debitore) preveda una proposta di ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti in qualsiasi modo, anche se questo comporta l’eventuale cessione di propri crediti futuri, da sottoporre ai creditori.

Perché sia valida, va data prova della realizzabilità del piano. Sottoposto l’accordo ai creditori, il Tribunale verifica che la maggioranza dei creditori acconsentono (almeno il 60%), quindi si procede con l’omologazione dell’accordo.

Il piano del consumatore

Per la seconda procedura, il piano del consumatore, sono previsti ancora altri requisiti:

  • essere persone fisiche i cui debiti non derivino dall’attività di impresa o professione,
  • essere in buona fede,
  • la colpa del sovraindebitamento non sia per cause imputabili al consumatore.

È poi necessario fornire la documentazione necessaria a inquadrare la propria situazione patrimoniale. Questa procedura, inoltre, può essere richiesta solo una volta ogni 5 anni.

In ogni caso, il procedimento si articola con la preliminare sottoposizione dell’accordo all’organismo di composizione della crisi e successivamente al Tribunale del luogo di residenza del debitore (o dove abbia sede legale, nel caso della prima procedura).

Il giudice dispone l’udienza e la comunicazione ai creditori e la proposta dovrà essere idoneamente pubblicizzata (ad esempio con pubblicazione nel Registro delle imprese). Con l’omologazione, si ha la sospensione fino ad un anno delle procedure esecutive e dei sequestri conservativi.

Va però detto che qualora il debitore non esegua integralmente i pagamenti dovuti entro 90 giorni dalle scadenze previsti, l’accordo viene revocato di diritto mentre l’accordo viene considerato nullo in caso di comportamento fraudolento (ad esempio: aumento doloso dell’attivo o diminuzione del passivo; sottrazione dell’attivo).

Quanto costano le procedure di composizione

Per quanto, infine, concerne i costi delle suddette procedure, questi si compongono di 98,00 euro per contributo unificato ed 27,00 euro per i diritti, ai quali si aggiungono i costi del professionista che seguirà la procedura e la stesura dell’accordo o del piano consumatore (è previsto un compenso, calcolato sulla base del lavoro che si dovrà svolgere, al momento del conferimento dell’incarico).

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