Il perfezionamento della notifica della cartella di pagamento all’irreperibile ex art. 140 c.p.c.

in Giuricivile, 2017, 4 (ISSN 2532-201X), Nota a Cass. Civ., sez. V, sentenza n. 8433 del 31 marzo 2017

In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario[1], va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell’art. 60, comma 1, alinea, del d.P.R. n. 600 del 1973.

Sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione[2], o comunque che siano decorsi dieci giorni dalla spedizione di detta lettera informativa[3].

Lo ha chiarito la quinta sezione civile della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 8433 del 31 marzo 2017.

La notifica della cartella esattoriale ex art 140 cpc

Come noto, la norma dell’art. 140 c.p.c. dispone che:

Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.

Al riguardo, è opportuno ricordare che – con consolidata giurisprudenza – la Suprema Corte ha già più volte ribadito che la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile.

Al contrario, la notifica va effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto.

Accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune[4].

Conseguenze in caso di irreperibilità relativa del destinatario

Pertanto, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel Comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso comune e che ricorra una irreperibilità assoluta, le modalità da seguire sono quelle di cui all’art. 140 c.p.c..

Da tali principi si evince, quindi, che la ricorrenza della attestazione di irreperibilità non è dirimente per valutare la corretta individuazione della modalità seguita, essendo necessario comprendere dalla complessiva attività svolta ed attestata dal soggetto notificatore se l’irreperibilità corrispondeva ad una temporanea assenza, rendendo doverosa l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 140 c.p.c., ovvero – all’esito delle doverose ricerche – ad una irreperibilità assoluta, alla quale conseguiva l’applicazione della disciplina di cui all’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n.600/1973 (cfr. Cass. n. 8819 del 04 maggio 2016).

Il caso in esame

A fronte di ciò, nel caso in esame, la Suprema Corte ha dunque respinto il ricorso dell’Equitalia Sud S.p.A., dichiarandolo inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

In tali circostanze, l’irreperibilità del contribuente, come ritenuto dalla CTR della Campania (per la quale il messo, sulla base della mera assenza del contribuente, sia pure in due accessi, si è limitato a procedere nelle forme ex art. 60 cit. e non ex art. 140 c.p.c.) deve pertanto ritenersi solo relativa.

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[1] All’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all’art. 26, terzo comma (ora quarto), del d.P.R. n. 602 del 1973.

[2] cfr. Cass. n. 25079 del 2014

[3] cfr. Corte costituzionale n. 3 del 2010 e n. 258 del 2012

[4] cfr. Cass. nn. 14030/2011, 27677/2013, 24260/2014

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