Reclamo ex art. 51 CCII, cambia il contributo unificato: quanto si paga

Il Ministero della Giustizia interviene su una questione pratica che ha prodotto comportamenti diversi tra gli uffici giudiziari: quanto deve essere versato a titolo di contributo unificato quando si propone un reclamo ai sensi dell’art. 51 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza?

Con la circolare del 23 settembre 2026 (puoi consultarla cliccando qui), il Dipartimento per gli affari di giustizia chiarisce che questi reclami non devono essere trattati, ai fini del contributo unificato, come procedimenti in camera di consiglio. Il valore del procedimento va invece considerato indeterminabile e, trattandosi di un giudizio di impugnazione, all’importo ordinario deve essere applicata anche la maggiorazione del 50% prevista dall’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. 115/2002.

La conseguenza pratica è rilevante per gli avvocati che operano nel settore della crisi d’impresa: il contributo unificato passa a 777 euro, risultato dei 518 euro previsti per i processi civili di valore indeterminabile, aumentati della metà perché si tratta di un’impugnazione.

Vediamo, passaggio dopo passaggio, cosa cambia e come comportarsi nelle nuove iscrizioni a ruolo.

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Composizione negoziata della crisi

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Monica Mandico
Avvocato cassazionista, Founder di Mandico&Partners. Gestore della crisi, curatore, liquidatore e amministratore giudiziario. È presidente di Assoadvisor e coordinatrice della Commissione COA Napoli “Sovraindebitamento ed esdebitazione”. Già componente della Commissione per la nomina degli esperti indipendenti della composizione negoziata presso la CCIAA di Napoli. Esperta in crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento e presidente di enti di promozione sociale. Autrice di numerose pubblicazioni, dirige la Collana “Soluzioni per la gestione del debito” di Maggioli Editore, ed è docente di corsi di alta formazione e master accreditati presso Università e ordini professionali. 

Pasquale Capaldo
Avvocato, specializzato in diritto civile, contrattualistica, crisi d’impresa e diritto bancario. Componente della Commissione COA Napoli “Sovraindebitamento ed esdebitazione”.

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Reclamo ex art. 51 CCII: di quali procedimenti parliamo

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L’art. 51 CCII disciplina il reclamo contro la sentenza del tribunale che:

  • pronuncia sull’omologazione del concordato preventivo;
  • pronuncia sull’omologazione del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione;
  • decide sull’omologazione degli accordi di ristrutturazione;
  • oppure dispone l’apertura della liquidazione giudiziale.

Il reclamo è proposto con ricorso alla Corte d’appello entro trenta giorni, secondo il procedimento specificamente disciplinato dallo stesso art. 51.

È proprio la natura di questo procedimento a essere decisiva per stabilire quanto debba essere pagato.

Il problema: camerale o vera impugnazione?

La circolare nasce da diversi quesiti arrivati alla Direzione generale a causa di una prassi non uniforme tra gli uffici giudiziari.

Alcuni uffici applicavano ai reclami ex art. 51 CCII il contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1, lett. b), del d.P.R. 115/2002 per i procedimenti in camera di consiglio, aggiungendo poi la maggiorazione prevista per le impugnazioni.

Altri ritenevano invece che il reclamo disciplinato dal Codice della crisi non potesse essere ricondotto al modello camerale previsto dagli artt. 737 e seguenti c.p.c. e che dovesse quindi essere applicata la disciplina ordinaria del contributo unificato.

Il Ministero sceglie questa seconda interpretazione.

Perché il reclamo ex art. 51 CCII non è un procedimento camerale

Il passaggio centrale della circolare riguarda proprio la qualificazione del procedimento.

Secondo il Ministero, l’art. 51 contiene una disciplina completa e autosufficiente del reclamo: regola il contenuto degli atti introduttivi, le notifiche, le produzioni documentali, la trattazione e la decisione.

Soprattutto, la norma non contiene alcun rinvio agli artt. 737-742-bis c.p.c.

Il dato viene ritenuto significativo perché, in altre disposizioni del Codice della crisi, quando il legislatore ha voluto applicare il rito camerale, lo ha richiamato espressamente.

Il reclamo ex art. 51 viene quindi qualificato come un procedimento di natura impugnatoria davanti al giudice superiore, caratterizzato da cognizione piena e destinato a concludersi con una sentenza idonea al giudicato, pur mantenendo le peculiarità proprie della materia concorsuale.

Da qui discende la prima conseguenza operativa:

non si applica il contributo unificato fisso previsto per i procedimenti camerali.

Come si determina allora il contributo unificato?

Eliminata l’applicazione della tariffa prevista per il rito camerale, occorre tornare alle regole generali del Testo unico sulle spese di giustizia.

Il Ministero richiama gli artt. 9, 13 e 14 del d.P.R. 115/2002: il contributo unificato può essere determinato in base al valore della causa, alla materia oppure alla tipologia del procedimento.

Per i reclami ex art. 51 CCII trova applicazione il criterio del valore. Resta quindi da stabilire quale sia il valore del procedimento.

Ed è su questo punto che arriva il secondo chiarimento importante della circolare.

Per il Ministero il valore è indeterminabile

La Direzione generale ritiene che il reclamo ex art. 51 CCII debba essere qualificato come procedimento di valore indeterminabile.

Il Ministero richiama sul punto la giurisprudenza della Cassazione formatasi in materia concorsuale, secondo la quale nelle controversie aventi ad oggetto l’accertamento dello stato di insolvenza il valore non può essere ricavato né dall’ammontare del passivo né dai singoli crediti.

L’oggetto del giudizio non è infatti la quantificazione del dissesto, ma l’accertamento di una situazione giuridica che non può essere tradotta direttamente in un valore economico della domanda.

Si applica quindi l’art. 13, comma 1, lett. d), del d.P.R. 115/2002, che per i processi civili di valore indeterminabile prevede un contributo unificato di 518 euro.

Ma il reclamo è un’impugnazione: scatta la maggiorazione del 50%

Il calcolo non termina però a 518 euro.

L’art. 13, comma 1-bis, del Testo unico stabilisce infatti che il contributo unificato previsto dal comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione.

Il calcolo da effettuare per un nuovo reclamo ex art. 51 CCII è dunque:

518 euro + 50% = 777 euro.

In termini operativi:

Voce Importo
Contributo per causa di valore indeterminabile 518 euro
Maggiorazione del 50% per l’impugnazione 259 euro
Contributo unificato dovuto 777 euro

La circolare riguarda specificamente il contributo unificato. Eventuali ulteriori voci dovute al momento dell’iscrizione del procedimento devono quindi essere considerate separatamente secondo la disciplina applicabile.

Cosa cambia rispetto alla vecchia prassi

La circolare segna anche il superamento di un precedente orientamento amministrativo.

Sotto la disciplina della legge fallimentare, la Direzione generale della giustizia civile aveva infatti ritenuto applicabile al reclamo ex art. 18 l.fall. il contributo previsto per i procedimenti in camera di consiglio.

Secondo il Ministero, quell’indicazione non può essere trasferita automaticamente al reclamo disciplinato oggi dall’art. 51 CCII.

Il Codice della crisi ha infatti costruito un procedimento autonomo, con una disciplina specifica e senza il rinvio alle norme sul rito camerale che sarebbe necessario per applicare la relativa misura del contributo.

Da quando si applicano i 777 euro?

Altro punto essenziale per la pratica: il nuovo orientamento non viene applicato retroattivamente ai procedimenti già iscritti.

Il Ministero precisa che le indicazioni della circolare trovano applicazione soltanto alle nuove iscrizioni successive alla sua diramazione.

La scelta viene motivata con due esigenze.

Da un lato occorre tutelare l’affidamento di chi abbia già effettuato il pagamento seguendo l’orientamento precedente; dall’altro il Ministero intende evitare l’apertura di contenziosi sul recupero di eventuali differenze.

Per l’avvocato, quindi, il primo controllo da effettuare è temporale:

se il reclamo è di nuova iscrizione dopo la diramazione della circolare, va applicato il nuovo criterio.

Non è invece previsto dalla circolare un ricalcolo generalizzato dei contributi relativi ai reclami già iscritti.

Cosa deve fare l’avvocato prima del deposito

La circolare consente di ricavare una sequenza operativa abbastanza chiara.

Per un reclamo proposto ai sensi dell’art. 51 CCII occorre innanzitutto verificare che l’impugnazione rientri effettivamente tra quelle disciplinate dalla norma. Bisogna poi qualificare il procedimento, ai fini del contributo unificato, come causa civile di valore indeterminabile.

Il valore di riferimento è quindi quello dell’art. 13, comma 1, lett. d): 518 euro.

Poiché il ricorso introduce un giudizio di impugnazione davanti alla Corte d’appello, su tale importo va applicata la maggiorazione del 50%, arrivando a 777 euro.

Infine va controllata la data di iscrizione: il nuovo criterio riguarda i procedimenti iscritti dopo la diramazione della circolare del 23 settembre 2026.

Il passivo non determina il valore della causa

Un chiarimento particolarmente utile nella gestione pratica riguarda ciò che non deve essere utilizzato per calcolare il contributo.

Il valore del reclamo non va parametrato all’ammontare del passivo della procedura o alla dimensione economica dei singoli crediti coinvolti.

È proprio su questo punto che la Direzione richiama la giurisprudenza della Cassazione: nelle controversie relative all’insolvenza, l’oggetto della decisione non consiste nella delimitazione quantitativa del dissesto.

Questo spiega perché il Ministero approdi alla categoria del valore indeterminabile anziché individuare di volta in volta uno scaglione sulla base delle dimensioni economiche della procedura.

La circolare è una norma nuova?

No. Ed è la stessa circolare a precisarlo.

Le circolari ministeriali non costituiscono fonti normative: sono atti con i quali l’Amministrazione fornisce indicazioni volte a uniformare il comportamento dei propri uffici.

Il Ministero richiama espressamente questo principio anche per giustificare la scelta di far operare il nuovo orientamento soltanto per le iscrizioni successive.

Il documento, quindi, non modifica l’art. 51 CCII né il d.P.R. 115/2002, ma indica agli uffici giudiziari come le disposizioni vigenti devono essere applicate ai fini del contributo unificato.

Reclamo art. 51 CCII: la regola da ricordare

Per la pratica professionale, il nuovo schema può essere sintetizzato così:

reclamo ex art. 51 CCII → non è considerato rito camerale ai fini del contributo → valore indeterminabile → 518 euro → +50% perché impugnazione → 777 euro.

Il chiarimento dovrebbe soprattutto eliminare le differenze applicative registrate finora tra gli uffici. La pagina del Ministero dedicata alle risposte operative in materia di contributo unificato risulta infatti aggiornata con la nuova circolare del 23 settembre 2026.

Per gli avvocati che depositano reclami in materia di crisi d’impresa, il dato operativo da tenere presente nelle nuove iscrizioni è quindi l’importo di 777 euro, ferma restando la necessità di verificare separatamente le altre eventuali voci di spesa dovute per il deposito.

Consulta la circolare del Ministero della Giustizia del 23 settembre 2026

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