Genitori separati, le spese universitarie possono essere rimborsate anche senza accordo

La Corte d’Appello dell’Aquila (sentenza del 23 settembre 2026) ribalta la decisione del Tribunale di Lanciano. Le spese universitarie e di alloggio, ove rispondano all’interesse del figlio e siano proporzionate alle capacità economiche del genitore obbligato, vanno rimborsate integralmente, anche quando manca il consenso preventivo previsto dall’accordo di separazione. Rigettata l’opposizione a precetto e spese di lite a carico del padre per entrambi i gradi. Se ti occupi di diritto di famiglia, segnaliamo il volume “Il nuovo processo di famiglia”, a cura di Michele Angelo Lupoi, e acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Il nuovo processo di famiglia

Il nuovo processo di famiglia

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Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.

Leggi descrizione
Michele Angelo Lupoi, 2025, Maggioli Editore
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Precetto da quasi 16mila euro

La vicenda origina da un’opposizione a precetto. Una madre, in forza dell’accordo di separazione, aveva intimato all’ex marito il pagamento di 15.935,24 euro. La somma comprendeva il rimborso di spese straordinarie sostenute per il figlio e arretrati del mantenimento ordinario. Il padre si era opposto e, con sentenza del marzo 2025, il Tribunale aveva accolto in parte l’opposizione. L’importo dovuto era sceso a 7.626,96 euro, con compensazione al 50% delle spese di lite. Al centro dello scontro c’era la scelta universitaria del ragazzo: l’iscrizione a un’accademia a Milano, coi costi di studio e di alloggio che ne derivavano.

Decisione di primo grado: senza concerto, rimborso al 50%

Per il giudice di primo grado l’accordo di separazione poneva le spese straordinarie a carico integrale del padre solo se decise di comune accordo. Il dissenso paterno sulla scelta universitaria faceva, quindi, ricadere il rimborso nella regola ordinaria della ripartizione a metà. Il Tribunale aveva aggiunto un secondo argomento. L’aumento dell’assegno ordinario, portato a 1.500 euro mensili, era collegato al trasferimento del figlio fuori sede. Secondo quel giudice copriva, quindi, già parte dei costi chiesti a rimborso, e ciò rendeva impossibile addebitarli per intero al padre.

Due motivi d’appello

La madre ha impugnato la sentenza con due motivi.

  • Col primo, ha contestato la necessità del consenso preventivo. Ha richiamato l’indirizzo di legittimità secondo cui il genitore non deve concordare in anticipo le scelte da cui derivano spese sostanzialmente certe e destinate a ripetersi. In quella ipotesi, per il rimborso conta la rispondenza all’interesse preminente del figlio e al tenore di vita della famiglia.
  • Col secondo, ha sostenuto che l’aumento dell’assegno sopravvenuto in corso di causa serve alle esigenze ordinarie del figlio. Le spese universitarie e alloggiative per un ateneo fuori sede, ha aggiunto, non rientrerebbero tra queste secondo le linee guida del Consiglio nazionale forense del 2017.

Il consenso può essere sanzionato, non azzera il diritto

La Corte ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Il ragionamento prende le mosse dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata anche con le ordinanze della Cassazione n. 17017/2025 e n. 9392/2025. Le spese “ordinarie” nella loro ripetibilità non richiedono un accordo preventivo. Il consenso occorre solamente per quelle che, per rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, escono dall’ordinario regime di vita del figlio. Anche per queste ultime, precisa la Corte, l’assenza di informazione e di assenso dell’altro genitore non fa decadere automaticamente il diritto al rimborso. Il giudice deve valutare la rispondenza della spesa all’interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare, commisurando l’entità della spesa alla sua utilità e sostenibilità economica. Il mancato interpello può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, tuttavia non rende la spesa irripetibile.

La clausola dell’accordo cede al dovere costituzionale

Qui la pronuncia va oltre l’applicazione dei principi generali. Le parti avevano “pattuito” il rimborso integrale a carico del padre delle spese straordinarie, e la Corte lo riconosce. Ma la clausola sul concerto, sostiene, è “soccombente” rispetto al dovere di rango costituzionale di mantenere, istruire ed educare i figli nel loro superiore interesse. Il pagamento o il rimborso di spese conformi all’interesse del figlio, proporzionate e coerenti con le capacità economiche dei genitori, non può quindi essere subordinato al preventivo consenso di uno solo. Una clausola negoziale, in altre parole, non può diventare un potere di veto sulle scelte formative dei figli.

Elementi decisivi nel caso concreto

Per la Corte le spese contestate erano necessarie per intraprendere l’iter di studi scelto direttamente dal ragazzo secondo capacità e inclinazioni personali. Erano poi proporzionate alle capacità economiche del padre, descritto come titolare di immobili di pregio e di gran valore. Inoltre, quest’ultimo non aveva sollevato contestazioni specifiche sul punto. Si trattava, infine, di spese certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, legate a esigenze destinate a ripetersi con regolarità.

Dispositivo e spese

La Corte ha accolto l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato l’opposizione a precetto, condannando il padre al pagamento delle somme precettate. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’appellato per entrambi i gradi. Sono liquidate in 5.077 euro per il primo grado e 3.966 euro per il secondo, oltre accessori di legge, con esclusione della fase istruttoria non svolta in appello. La decisione è stata assunta in camera di consiglio a seguito di trattazione scritta ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c.

Cosa cambia per la pratica

La pronuncia offre delle indicazioni operative:

  • chi sostiene spese per la formazione universitaria dei figli, inclusi alloggio e trasferimento, dovrebbe documentare l’aderenza della scelta alle inclinazioni del ragazzo; dovrebbe inoltre provare la sostenibilità della spesa rispetto ai redditi e al patrimonio dell’obbligato;
  • chi invece intende resistere non può limitarsi a invocare il dissenso preventivo; deve contestare in concreto utilità e proporzionalità della spesa;
  • le clausole di “previo concerto” nei verbali di separazione o divorzio vanno redatte con cautela, perché la Corte ne ridimensiona la portata quando confliggono con l’interesse del figlio.
Avv. Laura Biarella
Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista. È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giuridiche.

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