
Una neonata muore poche ore dopo il parto. I genitori avviano un accertamento tecnico preventivo (ATP) contro la struttura sanitaria, mentre i nonni restano fuori dal procedimento. Nel successivo giudizio di merito, però, anche loro chiedono il risarcimento. Il Tribunale di Urbino, con la sentenza n. 379/2026, chiarisce che le risultanze dell’ATP possono essere utilizzate anche dai congiunti che non vi hanno partecipato, quando riguardano lo stesso fatto illecito e si sono formate in contraddittorio con la struttura sanitaria. Per approfondimenti in materia, segnaliamo il volume “L’accertamento tecnico preventivo”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.
L’accertamento tecnico preventivo
Il presente lavoro, giunto alla sua III edizione, è aggiornato alle novità introdotte dalla Riforma Cartabia e alla giurisprudenza più recente e conferma la sua impostazione molto apprezzata nelle edizioni precedenti: contiene istruzioni pratiche per la richiesta dell’accertamento tecnico preventivo, istituto che persegue lo scopo di impedire l’inevitabile dispersione degli elementi probatori, in quanto il decorso del tempo produce modificazioni sia ai luoghi che alle persone; nonché per la richiesta di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, prevista dall’art. 696 bis c.p.c.
Questo strumento, insieme all’esigenza di preservare gli elementi probatori, favorisce l’interesse alla conciliazione delle parti nella fase antecedente all’instaurazione del giudizio di merito.
Attraverso itinerari giurisprudenziali, riferimenti normativi e formule, si risponde alle principali questioni legate all’applicazione dell’istituto dell’ATP e si risolvono, tra gli altri, quesiti in cui se ne valuta l’applicabilità al diritto industriale, al diritto amministrativo, al diritto previdenziale e al campo della responsabilità medica, la cui applicazione ha subìto importanti cambiamenti a seguito dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia.
Maria Teresa De Luca
Avvocato cassazionista. Si occupa di diritto civile e, in particolare, di diritto bancario ed esecuzioni immobiliari. Svolge la funzione di Professionista delegato alle vendite immobiliari presso il Tribunale di Taranto. Autrice di volumi e contributi su riviste giuridiche e portali on line.
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Maria Teresa De Luca, 2024, Maggioli Editore
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L’accertamento tecnico preventivo
Il presente lavoro, giunto alla sua III edizione, è aggiornato alle novità introdotte dalla Riforma Cartabia e alla giurisprudenza più recente e conferma la sua impostazione molto apprezzata nelle edizioni precedenti: contiene istruzioni pratiche per la richiesta dell’accertamento tecnico preventivo, istituto che persegue lo scopo di impedire l’inevitabile dispersione degli elementi probatori, in quanto il decorso del tempo produce modificazioni sia ai luoghi che alle persone; nonché per la richiesta di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, prevista dall’art. 696 bis c.p.c.
Questo strumento, insieme all’esigenza di preservare gli elementi probatori, favorisce l’interesse alla conciliazione delle parti nella fase antecedente all’instaurazione del giudizio di merito.
Attraverso itinerari giurisprudenziali, riferimenti normativi e formule, si risponde alle principali questioni legate all’applicazione dell’istituto dell’ATP e si risolvono, tra gli altri, quesiti in cui se ne valuta l’applicabilità al diritto industriale, al diritto amministrativo, al diritto previdenziale e al campo della responsabilità medica, la cui applicazione ha subìto importanti cambiamenti a seguito dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia.
Maria Teresa De Luca
Avvocato cassazionista. Si occupa di diritto civile e, in particolare, di diritto bancario ed esecuzioni immobiliari. Svolge la funzione di Professionista delegato alle vendite immobiliari presso il Tribunale di Taranto. Autrice di volumi e contributi su riviste giuridiche e portali on line.
Il caso: la neonata muore dopo il cesareo e la famiglia chiede i danni
Nell’aprile 2020 una gestante si recava presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Urbino in quanto aveva avvertito delle contrazioni. La paziente veniva immediatamente ricoverata nel reparto di Ostetricia e sottoposta ad un monitoraggio ecografico. Poiché il relativo tracciato cardiotocografico non era rassicurante, i sanitari dell’Ospedale decidevano di procedere con un taglio cesareo urgente da eseguirsi entro le successive tre ore.
Così, dopo circa 1 ora e 20 minuti dall’esecuzione del monitoraggio, la paziente veniva sottoposta a taglio cesareo e veniva così data alla luce la figlia.
Purtroppo, la neonata presentava immediatamente una saturazione di ossigeno che non superava il 40%. Pertanto, i sanitari provvedevano a somministrare alla neonata ossigeno al 30% in termoculla.
Tuttavia, la neonata non dava segni di miglioramento e, dopo poco meno di un’ora, veniva contattato il medico rianimatore, che sottoponeva la neonata a ventilazione e, dopo un’ulteriore mezz’ora, la inviava in terapia intensiva neonatale, dove veniva intubata.
Dopo 5 minuti dall’intubazione, la neonata andava in arresto cardiaco per asistolia e decedeva.
Ritenendo sussistente una responsabilità della struttura sanitaria nella causazione della morte della figlia, i genitori instauravano dinanzi al Tribunale di Urbino un procedimento per ATP, al fine di far accertare le condotte errate poste in essere dai sanitari nella gestione della neonata.
Nel novembre 2024, i CTU nominati dal Tribunale nel predetto procedimento per ATP depositavano la relativa relazione finale e, nel maggio 2025, poiché la struttura sanitaria non aveva accolto le richieste risarcitorie avanzate stragiudizialmente, i genitori ed i nonni della neonata deceduta introducevano un giudizio di merito dinanzi al Tribunale di Urbino per ottenere la condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti per la morte della congiunta.
La struttura sanitaria si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente l’improcedibilità del giudizio di merito, in quanto introdotto oltre 90 giorni dal deposito della relazione peritale del procedimento per ATP, nonché l’improcedibilità del giudizio nei confronti dei nonni della neonata, in quanto questi ultimi non avevano partecipato al precedente procedimento per ATP né avevano svolto la procedura di mediazione prevista per legge.
Nel merito, la struttura sanitaria negava condotte erronee da parte dei propri sanitari, affermando la correttezza del loro operato.
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Il termine di 90 giorni non è perentorio
Preliminarmente, il giudice ha analizzato le due eccezioni di improcedibilità sollevate dalla convenuta in merito ai rapporti tra procedimento per ATP e giudizio di merito nelle controversie aventi ad oggetto la responsabilità medico-sanitaria.
Il giudice ha ritenuto che il termine di 90 giorni dal momento in cui è stata depositata la relazione peritale nel procedimento per ATP, previsto dalla Legge Gelli-Bianco per l’introduzione del giudizio di merito, non abbia natura perentoria, bensì meramente ordinatoria.
Infatti, la disposizione normativa qualifica come perentorio soltanto il termine di sei mesi per la conclusione dell’ATP.
Pertanto, poiché manca un’analoga qualificazione espressa per il termine di 90 giorni, secondo il Tribunale occorre attribuire a quest’ultimo natura ordinatoria.
L’ATP resta utilizzabile anche per i nonni che non vi hanno partecipato
Per quanto riguarda la seconda eccezione di improcedibilità, limitata soggettivamente ai due nonni della neonata deceduta e correlata alla loro mancata partecipazione al procedimento per ATP svoltosi tra la struttura sanitaria e i genitori, il giudice ha richiamato la ratio della Legge Gelli-Bianco.
Secondo il Tribunale, il preventivo esperimento dell’ATP serve a consentire la formazione di un accertamento tecnico sui fatti medico-sanitari oggetto della controversia.
Nel caso di specie, tale accertamento era stato effettivamente compiuto nel procedimento svoltosi tra i genitori della neonata e la struttura sanitaria e si era formato in contraddittorio con quest’ultima.
La domanda giudiziale promossa dai nonni aveva inoltre ad oggetto una richiesta di risarcimento fondata sul medesimo fatto illecito già accertato nel procedimento per ATP.
Per questo motivo, secondo il giudice, consentire la partecipazione al giudizio di merito anche ai nonni, pur rimasti estranei all’ATP, non pregiudica la funzione deflattiva del procedimento e non determina alcuna lacuna probatoria.
Le risultanze dell’ATP possono provare le pretese di tutti i congiunti
Da questa ricostruzione discende una conseguenza importante: le risultanze tecniche del procedimento per ATP risultano pienamente utilizzabili per fondare e provare le pretese di tutte le parti del giudizio di merito, compresi quindi i nonni che non avevano partecipato all’accertamento tecnico preventivo.
Il punto centrale è che l’accertamento tecnico aveva già cristallizzato, in contraddittorio con la struttura sanitaria, i fatti medico-sanitari rilevanti per l’intera controversia.
La struttura sanitaria risponde della morte della neonata
Alla luce di queste valutazioni, il Tribunale di Urbino ha rigettato le eccezioni di improcedibilità sollevate dalla struttura sanitaria e ha esaminato nel merito le domande risarcitorie formulate da tutte le parti attrici, compresi i nonni della neonata.
Il giudice ha quindi accolto le domande risarcitorie e condannato la struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti dai genitori e dai nonni per la perdita del rapporto parentale.
Linee guida non rispettate: per i CTU la neonata avrebbe potuto sopravvivere
Secondo i risultati della relazione peritale svolta in sede di ATP, i trattamenti e l’assistenza prestati alla neonata non erano stati eseguiti in conformità alle linee guida e alla best practice.
I sanitari, secondo i CTU, non avevano adottato gli interventi necessari nei tempi e nei modi richiesti.
La relazione tecnica evidenziava inoltre che, se i sanitari avessero adottato correttamente e tempestivamente le condotte previste dalle linee guida e dalla best practice, era probabile che la neonata sarebbe sopravvissuta.
Secondo il Tribunale, queste conclusioni tecniche fornivano la prova, gravante sulle parti attrici, della sussistenza del nesso di causalità tra le condotte imperite e negligenti dei sanitari e il decesso della paziente.
A fronte di tale prova, la struttura sanitaria non aveva invece dimostrato di avere svolto la propria prestazione in maniera diligente e perita né che l’inadempimento fosse stato causato da un evento imprevedibile e inevitabile.
Danno da perdita del rapporto parentale: quando non serve una prova specifica
Per quanto riguarda il danno da perdita del rapporto parentale, il giudice ha ritenuto che, quando il danneggiato è il coniuge, il genitore, il figlio o il fratello della vittima, non sia necessaria una prova specifica dell’esistenza del danno.
La liquidazione può avvenire in via equitativa, tenendo conto dell’intensità del vincolo familiare, della convivenza e di ogni ulteriore circostanza rilevante.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha accolto le domande attoree e condannato la struttura sanitaria a risarcire i danni subiti dai congiunti della neonata deceduta.











