Centrale Rischi: quando è illegittima la segnalazione a sofferenza

La segnalazione di un credito a sofferenza nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia non può dipendere dal solo mancato pagamento di una o più rate. L’intermediario deve valutare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria complessiva del debitore. La valutazione deve mostrare uno stato di insolvenza, anche non accertato dal giudice, oppure una grave difficoltà economica non transitoria e a essa assimilabile.

Cass. civ., sez. I, ord. 12 marzo 2026, n. 5593, conferma questo principio. La Corte ha ritenuto insufficiente una decisione che aveva valorizzato il mancato pagamento di canoni di leasing e l’importo del debito. Il giudice avrebbe dovuto accertare la reale situazione della società debitrice.

Lo stesso criterio opera quando il credito passa a un altro titolare. Il cessionario non può mantenere la segnalazione solo perché il cedente l’aveva già trasmessa. Deve verificare che i requisiti esistano ancora. Il servicer risponde nei limiti dei poteri che il titolare del credito gli ha attribuito.

La segnalazione illegittima può giustificare un provvedimento urgente. Il risarcimento richiede però una prova ulteriore. Il danneggiato deve provare il danno, il rapporto causale e l’importo richiesto.

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Illeciti bancari, clausole abusive e frodi informatiche

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Giuseppe Cassano
Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano. Avvocato cassazionista, curatore e autore di numerosi volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi. Conferenziere nazionale ed internazionale sui temi del Diritto di Famiglia, della Responsabilità civile, del Diritto dei Consumi e Diritto dell’Internet.
Stefano Chiodi
Analista tecnico e finanziario specializzato nel contenzioso bancario e finanziario, CTP e CTU per il Tribunale di Venezia e consulente per Camera Arbitrale. Specialista di corporate finance, è relatore in convegni accreditati per la formazione continua di avvocati e commercialisti. Curatore e autore di numerose pubblicazioni di diritto e contenzioso bancario e finanziario.

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La funzione della Centrale dei Rischi

La Centrale dei Rischi raccoglie informazioni sui debiti di famiglie e imprese verso banche e intermediari finanziari. Gli intermediari usano queste informazioni per valutare il rischio di credito. La Centrale dei Rischi non è un registro dei cattivi pagatori. Una segnalazione non prova, da sola, che il debitore non pagherà i propri debiti.

La Banca d’Italia richiede una classificazione a sofferenza quando il debitore si trova in stato di insolvenza o in una situazione simile. La situazione deve essere grave e non transitoria. L’intermediario deve esaminare la posizione complessiva del debitore.

La categoria riguarda l’intera esposizione per cassa verso il soggetto in sofferenza. La soglia economica prevista per la trasmissione del dato non sostituisce il requisito sostanziale. Occorre quindi distinguere due piani: la soglia che rende il dato segnalabile e la situazione economica che rende legittima la classificazione a sofferenza. La presenza del primo elemento non prova la presenza del secondo.

Il principio di Cass. n. 5593/2026

La controversia esaminata dalla Cassazione nasce dal mancato pagamento di canoni di leasing per euro 41.851,73. L’intermediario aveva segnalato la società a sofferenza mentre le parti discutevano sul credito.

La Corte d’appello aveva ritenuto legittima la segnalazione. Aveva dato rilievo al mancato pagamento e all’importo dell’esposizione. La Cassazione ha censurato questo metodo di valutazione.

La Corte ha ricordato che il mancato pagamento è un elemento rilevante, ma non è sufficiente. Il giudice deve accertare se il debitore si trova in una situazione economica, patrimoniale e finanziaria negativa. La situazione deve indicare insolvenza o una grave difficoltà economica non transitoria.

La nozione di insolvenza rilevante per la Centrale dei Rischi non coincide con l’insolvenza richiesta per una procedura concorsuale. Non occorre una sentenza che dichiari lo stato di insolvenza. Occorre però una difficoltà stabile e significativa.

La Cassazione non ha disposto il risarcimento definitivo. Ha cassato la decisione e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Roma. Il giudice del rinvio dovrà esaminare di nuovo la situazione e il danno richiesto.

La decisione conferma un principio già presente nella giurisprudenza. Tra i precedenti richiamati si collocano Cass. n. 26361/2014 e Cass. n. 31921/2019.

Le Istruzioni della Banca d’Italia

Le Istruzioni per gli intermediari stabiliscono che l’appostazione a sofferenza richiede una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente. La classificazione non può nascere in modo automatico da un singolo ritardo.

La disciplina considera rilevanti, tra gli altri, i seguenti dati:

  • lo stato di insolvenza;
  • la grave difficoltà economica non transitoria;
  • l’andamento dei rapporti con l’intermediario;
  • l’esposizione complessiva verso il sistema creditizio;
  • le procedure esecutive o concorsuali;
  • i pagamenti effettuati;
  • le garanzie disponibili;
  • le contestazioni sul credito;
  • le informazioni aggiornate sulla situazione del debitore.

Questi dati non formano un elenco automatico. L’intermediario deve valutarli insieme. Deve anche indicare perché la situazione mostra una crisi stabile e non un semplice problema temporaneo.

La contestazione del credito non impedisce sempre la segnalazione. Tuttavia, l’intermediario non può ignorarla. Deve esaminare la natura della contestazione, la sua fondatezza apparente e l’effetto che essa produce sulla posizione.

La presenza di una garanzia non esclude sempre la sofferenza. La garanzia può ridurre il rischio di perdita, ma non elimina la necessità di valutare la situazione del debitore.

Schema dei criteri di legittimità

La segnalazione è più solida quando l’intermediario può dimostrare i seguenti elementi:

  • il debitore ha un’esposizione certa o almeno sufficientemente determinata;
  • il mancato pagamento ha una durata e una gravità significative;
  • il debitore presenta una difficoltà economica stabile;
  • la situazione emerge da più dati convergenti;
  • l’intermediario ha esaminato la posizione complessiva;
  • le informazioni usate sono attuali;
  • le contestazioni del debitore sono state esaminate;
  • un organo competente ha assunto la decisione;
  • la decisione è documentata;
  • l’intermediario ha aggiornato la posizione dopo la prima segnalazione.

La segnalazione è invece esposta a contestazione quando si fonda soltanto sui seguenti elementi:

  • una rata non pagata;
  • un ritardo di breve durata;
  • l’importo elevato dell’esposizione;
  • una precedente segnalazione;
  • una richiesta di rientro non esaminata;
  • una contestazione non valutata;
  • una garanzia non ancora escussa;
  • dati economici vecchi o incompleti.

Checklist per l’istruttoria

L’intermediario dovrebbe svolgere le verifiche che seguono.

Dati del rapporto

  • Identificare il debitore e gli eventuali coobbligati.
  • Individuare il contratto da cui nasce il credito.
  • Calcolare capitale, interessi, spese e accessori.
  • Ricostruire le scadenze e i pagamenti.
  • Indicare la data dell’ultimo pagamento.
  • Verificare eventuali accordi di rientro o moratorie.

Situazione economica

  • Esaminare gli ultimi bilanci disponibili.
  • Verificare ricavi, margini e perdite.
  • Esaminare la liquidità e i flussi di cassa.
  • Valutare il patrimonio netto.
  • Ricostruire l’indebitamento complessivo.
  • Verificare la capacità di pagare i debiti.
  • Considerare l’andamento dell’attività.

Rapporti con il sistema creditizio

  • Consultare la posizione nella Centrale dei Rischi.
  • Verificare le segnalazioni presso altri intermediari.
  • Esaminare sconfinamenti, revoche e insoluti.
  • Valutare l’evoluzione della posizione nel tempo.
  • Confrontare i dati della Centrale dei Rischi con i dati interni.

Indici di crisi

  • Verificare procedure esecutive.
  • Verificare procedure concorsuali.
  • Verificare protesti e altri eventi negativi.
  • Esaminare la cessazione o la riduzione dell’attività.
  • Verificare debiti verso fornitori, dipendenti ed Erario.
  • Valutare la perdita di clienti o commesse essenziali.

Contestazioni

  • Registrare le contestazioni ricevute.
  • Esaminare le contestazioni contabili.
  • Verificare eccezioni di compensazione.
  • Esaminare azioni giudiziali o stragiudiziali.
  • Valutare la fondatezza apparente delle eccezioni.
  • Considerare l’effetto della contestazione sul credito.

Garanzie

  • Identificare le garanzie reali e personali.
  • Verificare validità e opponibilità.
  • Stimare il valore dei beni.
  • Considerare tempi e costi di recupero.
  • Verificare la solvibilità dei garanti.
  • Valutare la concreta possibilità di soddisfacimento.

Decisione

  • Redigere una nota istruttoria.
  • Indicare gli elementi favorevoli e contrari.
  • Motivare il carattere grave della difficoltà.
  • Indicare la data delle informazioni.
  • Identificare il decisore competente.
  • Conservare i documenti esaminati.
  • Programmare l’aggiornamento della posizione.

Aggiornamento e mantenimento della segnalazione

La verifica non termina con la prima segnalazione. L’intermediario deve controllare la posizione quando mantiene, aggiorna o rinnova la classificazione.

Questo obbligo assume rilievo nelle operazioni di cessione di portafogli di crediti deteriorati. Il cessionario riceve una precedente valutazione, ma non riceve una prova definitiva della situazione attuale.

Il cessionario deve verificare, per quanto di sua competenza:

  • la documentazione ricevuta dal cedente;
  • i pagamenti successivi alla cessione;
  • le nuove informazioni economiche;
  • le contestazioni del debitore;
  • i dati aggiornati della Centrale dei Rischi;
  • gli accordi di rientro;
  • gli eventi che possono modificare la situazione.

Il cessionario non deve ripetere ogni verifica senza motivo. Deve però svolgere una verifica reale quando decide di mantenere o rinnovare la segnalazione.

Cessionario e servicer

Il cessionario è il titolare del credito acquistato. Il servicer gestisce il credito secondo il contratto e i poteri ricevuti. L’incaricato del recupero svolge attività operative e non coincide sempre con il soggetto che decide la segnalazione.

La responsabilità deve essere collegata al potere effettivo. Occorre verificare chi ha:

  • classificato il credito;
  • autorizzato la trasmissione;
  • mantenuto la segnalazione;
  • aggiornato il dato;
  • ricevuto le contestazioni;
  • deciso sulla richiesta di rettifica.

Il cessionario dovrebbe conservare la prova delle verifiche svolte. Il servicer dovrebbe conservare la prova delle istruzioni ricevute e delle attività eseguite.

Non è corretto affermare che il cessionario è sempre responsabile. Non è corretto neppure affermare che il servicer è sempre un semplice esecutore. Il giudice deve esaminare i poteri effettivi attribuiti a ciascun soggetto, le attività concretamente svolte e il ruolo assunto nella decisione di classificare, mantenere, aggiornare o trasmettere la segnalazione.

Salvatore Del Brocco
Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, è autore e ricercatore indipendente. Svolge attività di studio e approfondimento sui rapporti tra pubblica amministrazione, riscossione e tutela dei diritti fondamentali, con particolare attenzione ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e buona amministrazione. È autore della monografia ‘La riscossione proporzionata. Una proposta per un nuovo equilibrio costituzionale tra interesse fiscale e tutela dei diritti fondamentali".

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