Chirurgia estetica, il risultato migliora ma non abbastanza: quando il medico deve risarcire

Un intervento estetico può determinare un danno risarcibile anche quando produce un miglioramento. Il Tribunale di Pesaro, con la sentenza n. 457/2026 (puoi leggerla cliccando qui), chiarisce cosa accade se un errore medico impedisce di ottenere il risultato che sarebbe stato concretamente raggiungibile. Per approfondimenti in materia, consigliamo il “Manuale pratico operativo della responsabilità medica”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Manuale pratico operativo della responsabilità medica

Manuale pratico operativo della responsabilità medica

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Francesco Angelini, Francesco Barucco, Bruno Tassone, 2026, Maggioli Editore
61.00 € 57.95 €

Chirurgia estetica al seno e alle braccia: il caso finisce in Tribunale

Una signora di circa 50 anni, in sovrappeso dall’età di 13 anni e fino a 47 anni, si sottoponeva a degli interventi chirurgici per dimagrire ed all’esito di detti interventi residuavano degli inestetismi ai seni e alle braccia. In particolare, alla signora residuavano delle mammelle asimmetriche per volume e forma nonché una elevata adiposità cutanea ad entrambe le braccia (che presentavano le c.d. ali di pipistrello).

In considerazione di ciò, volendo migliorare la propria condizione estetica, la signora decideva di sottoporsi ad un intervento chirurgico presso una struttura sanitaria di Pesaro per eliminare l’asimmetria del seno, mediante una mastipessi bilaterale con impianto di protesi mammarie, e l’adipe in eccesso sulle braccia, mediante un lifting adiposo.

L’importo corrisposto al medico e alla struttura sanitaria per l’operazione era pari a circa €. 8.000.

Dopo qualche giorno dal primo intervento chirurgico, la paziente aveva un grosso ematoma alla pancia e successivamente si verificava la perdita di sangue e pus, cui seguiva un’infezione circa 4 mesi dopo l’esecuzione dell’intervento chirurgico.

Dopo un ulteriore mese, la paziente veniva nuovamente operata dal medesimo medico e presso la medesima struttura sanitaria per la revisione delle mammelle, in quanto la paziente lamentava ancora una ptosi mammellare secondaria ed un eccesso di pelle alle braccia.

Per questo secondo intervento, il medico e la struttura non richiedevano alcun compenso alla paziente.

Quest’ultima, tuttavia, non essendo soddisfatta dal risultato ottenuto, si rivolgeva al Tribunale di Pesaro, prima mediante un procedimento per ATP al fine di accertare la responsabilità del medico e della struttura sanitaria per i danni causati alla medesima in ragione della non corretta esecuzione degli interventi chirurgico, e successivamente mediante un giudizio di merito per ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento di detti danni.

In particolare, la paziente chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento di circa €. 62.000 a titolo di danno biologico e morale, di €. 10.000 per la lesione del diritto all’autodeterminazione (per non essere stata correttamente informata dei rischi e delle conseguenze connesse alle operazioni cui si era sottoposta) nonché alla restituzione dell’importo di €.8.000 circa pagato per il primo intervento e dei costi sostenuti per il procedimento per ATP.

Il primo intervento era corretto, nel secondo c’è stato un errore: cosa hanno accertato i CTU

Il Tribunale di Pesaro ha fatto proprie le valutazioni cui sono giunti i consulenti tecnici d’ufficio nominati dal medesimo tribunale, secondo cui il primo intervento di mastopessi con impianto di protesi mammarie e lifting delle braccia è stato eseguito senza errori di progettazione o di esecuzione.

Inoltre, hanno escluso che l’infezione subita dalla paziente dopo il primo intervento sia imputabile ad una errata prestazione sanitaria della struttura e del medico convenuti, in quanto, tenuto conto di 4 mesi di silenzio clinico, l’infezione non sia da mettere in correlazione causale con l’intervento ma con le medicazioni e il trattamento delle ferite eseguiti presso un’altra struttura sanitaria. 

Invece, il secondo intervento per la revisione della mastopessi e delle cicatrici è stato affetto da un errore di progettazione (nel posizionamento del complesso areola-capazzolo più in alto rispetto alla sua collocazione naturale, che ha comportato la perdita di equilibrio tra i quadranti superiori e inferiori) che ha comportato dei risultati estetici inferiori rispetto a quelli che sarebbero stati conseguiti nel caso in cui la prestazione medica fosse stata eseguita correttamente.

Il risultato è migliore, ma non quanto avrebbe potuto: riconosciuto un danno permanente del 5%

In particolare, i CTU hanno ritenuto che il secondo intervento chirurgico ha comunque portato ad un miglioramento estetico della paziente, ma che detto miglioramento sia stato parziale e inferiore rispetto al risultato che sarebbe stato esigibile.

In considerazione di ciò, i CTU hanno ritenuto sussistente un danno biologico permanente a carico della paziente, consistente e quantificabile attraverso nel confronto tra il risultato teoricamente esigibile e quello concretamente ottenuto. Nello specifico, il danno biologico individuato dai CTU e dal giudice si è configurato nella perdita della possibilità di un ulteriore miglioramento del quadro estetico complessivo della paziente

Tuttavia, secondo i CTU e il giudice, la valutazione del suddetto danno non può essere espressa come danno biologico differenziale, in quanto il quadro estetico complessivo della paziente era comunque nettamente migliorato. Pertanto, la valutazione del danno consistente nel non aver ottenuto un ulteriore miglioramento estetico astrattamente ottenibile è stata espressa come un normale danno biologico permanente e quantificata nella misura del 5% (senza valutazione di alcun danno biologico temporaneo, in quanto gli interventi subiti dalla paziente erano quelli prevedibili in base al suo quadro clinico).

Risarcimento alla paziente: quanto deve pagare il medico e quali richieste sono state respinte

In considerazione delle valutazioni di cui sopra, il Tribunale di Pesaro ha liquidato a favore della paziente attrice l’importo di circa €. 5.700 a titolo di danno biologico permanente nonché un ulteriore importo di quasi €. 2.000 a titolo di danno morale (quantificato in via equitativa in 1/3 del danno biologico). A tale ultimo proposito, il giudice ha evidenziato che il danno morale può ritenersi provato in via presuntiva nel caso di specie, in quanto si tratta di un danno estetico che interessa il seno (cioè una parte intima del corpo femminile).

Invece, il giudice non ha riconosciuto alla paziente alcun aumento della liquidazione degli importi di cui sopra per la personalizzazione, in quanto la paziente non ha allegato né tantomeno provato ulteriori circostanze specifiche che si siano verificate successivamente al secondo intervento chirurgico, tali da giustificare l’aumento per personalizzazione del danno.

Per quanto riguarda il danno per lesione del diritto all’autodeterminazione, il tribunale ha escluso qualsivoglia risarcimento, in quanto l’informativa pre-operatoria è risultata adeguata, completa e corretta. Inoltre, l’attrice non aveva neanche dedotto quali informazioni sarebbero state omesse dal medico e dalla struttura sanitaria.

Infine, per quanto riguarda la restituzione del corrispettivo di €.8.000 pagato dalla paziente per il primo intervento chirurgico, il giudice ha rigettato la domanda attorea, in quanto ha ritenuto che la corretta esecuzione di detto primo intervento escluda la sussistenza di un indebito pagamento del compenso (che invece risulta giustificato). Invece, il giudice ha condannato la struttura sanitaria ed il medico convenuti a rimborsare alla parte attrice quanto dalla medesima sostenuto a titolo di spese legali per il procedimento per ATP che era stato precedentemente svolto dinanzi al medesimo tribunale di Pesaro.

Avv. Pier Paolo Muià
Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà intellettuale nonché diritto tributario. In particolare, svolge attività di: assistenza e difesa sia di professionisti destinatari di richieste di risarcimento danni per inadempimento professionale sia di soggetti danneggiati da sinistri, soprattutto per malpractice medica; consulenza relativamente alla gestione e alla tutela dei dati personali in ogni area e settore di attività nonché assistenza e difesa, stragiudiziale e giudiziale, per quanto riguarda i contratti e i rapporti tramite internet ed in generale tutte le problematiche relative ai servizi on line ed ai correlati diritti; redazione di accordi di licenza e cessione di marchi, dei diritti di sfruttamento economico delle opere dell’ingegno, di know-how e di brevetti; difesa giudiziale per la tutela dei diritti d’autore e di brevetti, marchi e disegni, nonché avverso attività di concorrenza sleale; difesa e rappresentanza nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie.

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