Ricerca telematica dei beni: come si liquidano i compensi dell’avvocato

L’attività svolta dal difensore per la ricerca telematica dei beni da pignorare ai sensi dell’art. 492-bis c.p.c. può essere liquidata autonomamente rispetto alla successiva procedura esecutiva? La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 24518 del 7 agosto 2026, ha affrontato la questione chiarendo che la ricerca dei beni costituisce una fase prodromica, inserita nella sequenza dell’esecuzione forzata. Ne deriva che il compenso professionale non deve essere liquidato separatamente, ma all’esito della procedura esecutiva, ferma la rimborsabilità delle spese documentate sostenute dal creditore.

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La ricerca telematica dei beni da pignorare

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Il caso: la mancata liquidazione dell’attività ex art. 492-bis c.p.c.

La controversia traeva origine da una procedura di pignoramento presso terzi nell’ambito della quale il giudice dell’esecuzione assegnava le somme pignorate e liquidava le spese, senza tuttavia determinare uno specifico compenso per l’attività svolta ai fini della ricerca telematica dei beni ex art. 492-bis c.p.c.

Il creditore contestava la mancata considerazione di tale attività professionale. Il Tribunale respingeva però la domanda, ritenendo che il provvedimento autorizzatorio previsto dall’art. 492-bis c.p.c. avesse natura non contenziosa e fosse soltanto prodromico all’individuazione dei beni o dei crediti da sottoporre a pignoramento. Su questa base escludeva l’autonoma liquidabilità della relativa attività difensiva.

Con il ricorso per cassazione la parte interessata articolava tre motivi. Sosteneva, in primo luogo, che dovessero gravare sul debitore tutte le spese necessarie al creditore per conseguire il pagamento, comprese quelle sostenute per individuare i beni pignorabili. Contestava, inoltre, l’impossibilità di riconoscere compensi ulteriori rispetto alle voci della tabella n. 17 del D.M. 55/2014 e denunciava, infine, la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., assumendo che l’impossibilità di recuperare i costi necessari alla ricerca dei beni costituisse un ostacolo all’esercizio del diritto di difesa.

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Spese sostenute dal creditore e compensi del difensore non coincidono

La Cassazione ha impostato il proprio esame muovendo da una distinzione preliminare particolarmente rilevante sul piano applicativo: da un lato, le spese sostenute dal creditore procedente per la ricerca dei beni da pignorare, dall’altro, i compensi spettanti al difensore per l’attività professionale svolta.

La Corte ha evidenziato che si tratta di categorie soggette a discipline differenti e che proprio la loro sovrapposizione aveva inciso sulla formulazione delle censure proposte dal ricorrente. L’oggetto effettivo della controversia è stato quindi individuato nella possibilità di procedere a una liquidazione autonoma, nell’ambito dell’esecuzione mobiliare presso terzi, dell’attività professionale svolta dal difensore ai sensi dell’art. 492-bis c.p.c.

La ricerca telematica dei beni è una fase della procedura esecutiva

Per risolvere il problema della liquidazione, la Suprema Corte ha ricostruito anzitutto la natura del procedimento disciplinato dall’art. 492-bis c.p.c.

La ricerca telematica è stata qualificata come attività funzionale all’individuazione dei beni suscettibili di pignoramento. Pur essendo dotata di una propria autonomia funzionale, essa è stata ricondotta a un sotto-procedimento, o comunque a una fase endoprocedimentale, della più ampia procedura esecutiva, della quale rappresenta un segmento prodromico e non strettamente contenzioso.

A sostegno di tale ricostruzione la Corte ha valorizzato anche il collegamento strutturale tra l’istanza di ricerca e l’esecuzione forzata. La richiesta prevista dall’art. 492-bis c.p.c. non introduce infatti, secondo la Cassazione, un procedimento completamente svincolato dal successivo pignoramento, ma costituisce l’atto iniziale di una sequenza procedimentale destinata a sfociare nell’esecuzione.

La ricerca dei beni è quindi una fattispecie a formazione progressiva: l’autonomia funzionale della fase non determina anche un’autonomia della relativa liquidazione.

Il compenso va liquidato unitariamente all’esito dell’esecuzione

Dalla natura endoprocedimentale della ricerca ex art. 492-bis c.p.c. la Corte ha fatto discendere la necessità di una liquidazione unitaria dei compensi del difensore.

La Cassazione ha affermato che il compenso relativo all’attività svolta durante la ricerca telematica deve essere determinato all’esito della procedura esecutiva, nel caso esaminato con l’ordinanza di assegnazione, conformemente alle voci previste dalla tabella n. 17 allegata al D.M. 55/2014. Nella medesima sede devono essere considerate anche le spese documentate sostenute dal creditore procedente nel corso delle ricerche.

La Suprema Corte non ha condiviso integralmente l’impostazione del giudice di merito. La sentenza impugnata, nella parte in cui sembrava escludere in astratto la possibilità stessa di liquidare l’attività compiuta nella fase ex art. 492-bis c.p.c., è stata ritenuta non conforme a diritto.

La conseguenza, però, non è stata il riconoscimento di una voce autonoma di compenso. La Corte ha ribadito che il carattere prodromico della ricerca non consente di separarla dalla procedura esecutiva cui è funzionalmente collegata. I compensi maturati per tale attività devono pertanto confluire nella liquidazione effettuata al termine dell’esecuzione, con l’ordinanza di assegnazione. Resta distinto il principio della ripetibilità delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L’onere di specifica allegazione delle somme non liquidate

La conclusione raggiunta sul piano sostanziale non è stata tuttavia sufficiente a determinare l’accoglimento del ricorso.

La Cassazione ha rilevato che spettava al ricorrente indicare in modo specifico come la mancata considerazione dell’attività ex art. 492-bis c.p.c. avesse inciso sulla liquidazione contenuta nell’ordinanza di assegnazione.

In particolare, la parte avrebbe dovuto dedurre nel giudizio di merito l’eventuale violazione dei parametri tariffari applicabili alla procedura esecutiva presso terzi e, qualora avesse inteso lamentare il mancato rimborso di esborsi, avrebbe dovuto riportare e specificare le parti degli atti nelle quali erano state richieste le spese sostenute e documentate rimaste prive di liquidazione.

La mancata formulazione di allegazioni sufficientemente specifiche ha quindi determinato l’inammissibilità delle censure.

La Corte ha inoltre richiamato il proprio orientamento in tema di parametri forensi, ricordando che, nella vigenza del D.M. 55/2014, la determinazione del compenso entro l’intervallo compreso tra minimo e massimo è rimessa alla discrezionalità del giudice e non richiede una motivazione specifica. Una motivazione diviene invece necessaria quando il giudice si discosti ulteriormente dai valori tabellari, in aumento o in diminuzione.

Principio ricavabile

Il procedimento di ricerca telematica dei beni da pignorare disciplinato dall’art. 492-bis c.p.c., pur dotato di autonomia funzionale, costituisce un sotto-procedimento o una fase endoprocedimentale, prodromica e non strettamente contenziosa, della procedura esecutiva. Ne consegue che i compensi spettanti al difensore per l’attività svolta in tale fase non sono oggetto di autonoma liquidazione, ma devono essere determinati unitariamente all’esito della procedura esecutiva, conformemente ai parametri applicabili, ferme restando la ripetibilità e la liquidazione delle spese documentate sostenute dal creditore nel corso delle ricerche.

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