Avvocato sospeso, il nome va tolto dall’elenco COA a fine sanzione

Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 203/2026, ha chiarito che il nominativo dell’avvocato sospeso può essere pubblicato nell’elenco accessibile sul sito dell’Ordine soltanto per il periodo di efficacia della sospensione. Una volta cessata la sanzione, viene meno la finalità che giustifica la diffusione dei dati e l’elenco pubblico deve essere tempestivamente aggiornato.

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Formulario commentato della privacy

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Giuseppe Cassano
Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics della sede di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato nell’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista. Studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato oltre trecento contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi.

Enzo Maria Tripodi
attualmente all’Ufficio legale e al Servizio DPO di Unioncamere, è un giurista specializzato nella disciplina della distribuzione commerciale, nella contrattualistica d’impresa, nel diritto delle nuove tecnologie e della privacy, nonché nelle tematiche attinenti la tutela dei consumatori. È stato docente della LUISS Business School e Professore a contratto di Diritto Privato presso la facoltà di Economia della Luiss-Guido Carli. Ha insegnato in numerosi Master post laurea ed è autore di oltre quaranta monografie con le più importanti case editrici.

Cristian Ercolano
Partner presso Theorema Srl - Consulenti di direzione, con sede a Roma; giurista con circa 20 anni di esperienza nell’applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali e più in generale sui temi della compliance e sostenibilità. Ricopre incarichi di Responsabile della Protezione dei Dati, Organismo di Vigilanza e Organismo Indipendente di Valutazione della performance presso realtà private e pubbliche. Autore di numerosi contributi per trattati, opere collettanee e riviste specialistiche sia tradizionali che digitali, svolge continuativamente attività didattica, di divulgazione ed orientamento nelle materie di competenza.

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Giuseppe Cassano, Enzo Maria Tripodi, Cristian Ercolano, 2025, Maggioli Editore
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Il caso

Un avvocato era stato sospeso dall’esercizio della professione per due mesi. Il relativo nominativo, con l’indicazione del periodo di sospensione, veniva inserito nell’elenco degli avvocati sospesi pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine territoriale.

Terminato il periodo di efficacia della sanzione, il professionista constatava che il proprio nome risultava ancora presente nell’elenco e chiedeva all’Ordine di interrompere la diffusione dei dati.

La segreteria comunicava di avere aggiornato il documento. Circa un anno dopo, tuttavia, il professionista veniva informato che, digitando il proprio nome e la qualifica di avvocato in un motore di ricerca, compariva ancora un collegamento a un file PDF ospitato sul sito dell’Ordine.

Il documento era liberamente consultabile e scaricabile e riportava il nominativo dell’interessato tra gli avvocati sospesi, insieme alle date di inizio e fine della sanzione.

A seguito del reclamo, l’Ordine eliminava il file e avviava la procedura per ottenerne la deindicizzazione dai motori di ricerca.

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La pubblicità della sospensione è limitata alla sua efficacia

Il Garante ha ricostruito il quadro normativo applicabile agli albi professionali.

L’art. 15 della legge professionale forense impone agli Ordini di tenere un elenco degli avvocati sospesi dall’esercizio professionale e di renderlo disponibile al pubblico mediante il sito istituzionale. La pubblicazione risponde all’esigenza di consentire ai cittadini di verificare se il professionista sia, in quel momento, legittimato a esercitare.

Questa finalità, tuttavia, sussiste soltanto durante il periodo di sospensione.

Secondo l’Autorità, la menzione del professionista nell’elenco pubblico non può protrarsi oltre la cessazione degli effetti della sanzione. Decorso tale termine, vengono meno le esigenze di tutela dei cittadini che giustificano la diffusione online dell’informazione.

La sospensione può continuare a essere conservata nella posizione personale dell’iscritto e utilizzata per gli ulteriori effetti previsti dalla legge. Ciò che non è consentito è mantenerne indefinitamente la pubblicazione nell’elenco liberamente accessibile.

Dopo la sospensione si riespande il diritto alla riservatezza

Il Garante ha richiamato anche il parere reso dal Consiglio nazionale forense nel corso dell’istruttoria.

Secondo il CNF, l’annotazione pubblica è necessaria durante la sospensione per tutelare l’amministrazione della giustizia e l’affidamento della collettività nel corretto esercizio della professione. Una volta decorso il periodo sanzionatorio, si riespande però l’ordinaria tutela della riservatezza e dei dati personali dell’avvocato.

La pubblicità dei dati non può infatti eccedere quanto necessario rispetto alla finalità per la quale è stata prevista.

Ne deriva che:

  • la sanzione resta conservata negli atti dell’Ordine e nella posizione personale dell’iscritto;
  • il nominativo deve essere eliminato dall’elenco pubblico degli avvocati sospesi al termine della sospensione.

La permanenza online dell’informazione non può essere giustificata dalla sua appartenenza alla storia professionale dell’iscritto.

Un file indicizzato non si trova in un’area riservata

L’Ordine aveva sostenuto che il vecchio PDF fosse rimasto in un’area riservata del sito e che la sua indicizzazione da parte del motore di ricerca non fosse imputabile all’ente.

Il Garante ha respinto tale argomentazione.

Il semplice fatto che l’indirizzo della pagina non sia immediatamente noto al pubblico non rende riservato il contenuto. Perché un’area possa considerarsi effettivamente riservata devono esistere misure tecniche che limitino l’accesso, come credenziali, autenticazione o altre restrizioni.

Nel caso esaminato, il file era raggiungibile tramite un normale motore di ricerca, liberamente consultabile e scaricabile. Non vi era quindi alcuna effettiva limitazione all’accesso.

L’Autorità ha inoltre verificato direttamente che la ricerca del nome del professionista conduceva al documento pubblicato sul sito dell’Ordine.

La mancata conoscenza dell’indicizzazione non ha escluso la responsabilità del titolare del trattamento. Spettava infatti all’Ordine verificare che il documento non fosse più accessibile e adottare misure idonee a impedirne la reperibilità.

Violati liceità, correttezza e base giuridica del trattamento

Il Garante ha ritenuto che il trattamento fosse divenuto illecito dopo la cessazione della sospensione.

La diffusione online di dati personali da parte di un soggetto pubblico è ammessa soltanto quando trovi fondamento in una norma di legge o di regolamento e sia necessaria per l’esercizio di un compito di interesse pubblico.

Nel caso concreto, la base giuridica che consentiva la pubblicazione dell’informazione era venuta meno con la fine della sospensione.

Il mantenimento del nominativo nell’elenco pubblico aveva quindi violato:

  • il principio di liceità, correttezza e trasparenza previsto dall’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR;
  • l’art. 6, par. 1, lett. c) ed e), e parr. 2 e 3, GDPR;
  • l’art. 2-ter del Codice della privacy.

Il Garante ha considerato colposa la condotta, poiché derivata da un errore materiale nelle procedure di gestione del sito. Ciò non ha tuttavia escluso l’illiceità del trattamento, protrattosi per oltre un anno dopo la richiesta di aggiornamento dell’interessato.

Gli obblighi degli Ordini professionali

Il provvedimento evidenzia la necessità che gli Ordini adottino procedure tecniche e organizzative capaci di garantire l’aggiornamento effettivo degli elenchi pubblicati online.

La sola sostituzione del documento visibile nella pagina principale non è sufficiente quando le versioni precedenti restano memorizzate sul server e raggiungibili mediante URL diretti o motori di ricerca.

Alla cessazione della sospensione, l’Ordine deve quindi:

  1. eliminare il nominativo dall’elenco pubblico aggiornato;
  2. rimuovere dal server le precedenti versioni contenenti il dato;
  3. verificare che i vecchi file non siano ancora accessibili tramite collegamenti diretti;
  4. adottare misure tecniche per impedirne l’indicizzazione;
  5. richiedere, quando necessario, la deindicizzazione dei contenuti già acquisiti dai motori di ricerca.

Tali controlli devono riguardare non soltanto le pagine visibili del sito, ma anche documenti, allegati e file PDF caricati nel sistema di gestione dei contenuti.

Applicata una sanzione di 3000 euro

Il Garante ha dichiarato illecito il trattamento effettuato dall’Ordine e ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro.

Nella quantificazione sono stati considerati la durata della violazione, la delicatezza dell’informazione, idonea a incidere sulla reputazione professionale dell’interessato, il carattere colposo della condotta e l’assenza di precedenti violazioni pertinenti.

L’Autorità ha inoltre disposto la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul proprio sito istituzionale. Non sono state adottate ulteriori misure correttive, poiché il trattamento era già cessato.

Conclusioni

La pubblicazione del nominativo di un avvocato nell’elenco pubblico dei professionisti sospesi è lecita esclusivamente durante il periodo di efficacia della sospensione. Una volta cessata la sanzione, l’Ordine deve rimuovere tempestivamente il dato dall’elenco e dai documenti online liberamente accessibili, poiché viene meno la base giuridica della diffusione e si riespande la tutela della riservatezza dell’iscritto. La conservazione della sospensione negli atti personali del professionista non ne legittima la permanente pubblicazione sul sito istituzionale.

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