Plagio letterario, la Cassazione chiarisce come si calcola il danno

Con l’ordinanza n. 23592 del 20 luglio 2026, la I° Sezione Civile della Corte di Cassazione pone fine a una vicenda giudiziaria di lungo corso confermando che il lucro cessante da violazione del diritto d’autore va liquidato tenendo conto degli utili realizzati dall’autore dell’illecito, e non semplicemente sulla base del “prezzo del consenso” quantificato ex ante. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Il nuovo diritto d’autore”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Il nuovo diritto d'autore

Il nuovo diritto d'autore

Il diritto d'autore sta vivendo una trasformazione senza precedenti, guidata dall'evoluzione dell'intelligenza artificiale, dalla digitalizzazione dei contenuti e dalle più recenti riforme nazionali ed europee. Questa XIII edizione di Il nuovo diritto d'autore rappresenta il riferimento operativo per comprendere e applicare la disciplina della proprietà intellettuale nell'era digitale, con un aggiornamento completo alle più recenti novità normative e giurisprudenziali.
Con oltre 870 pagine, il volume affronta in modo sistematico tutti gli istituti del diritto d'autore e dei diritti connessi, dedicando un ampio approfondimento ai rapporti tra creatività e intelligenza artificiale generativa, alla tutela delle opere digitali, alla disciplina della rete Internet e dei social network, alle banche dati, al software, alle fotografie, alle opere audiovisive, ai modelli ornamentali e agli strumenti processuali di tutela.
L'opera è aggiornata, tra gli altri, alla Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2026 sul rapporto tra copyright e IA generativa, al D.L. 12 giugno 2026, n. 100 (decreto Giustizia), alla Legge n. 182/2025 sulla durata dei diritti esclusivi sulle fotografie e ai più recenti sviluppi della normativa europea in materia di intelligenza artificiale.

Punti di forza del volume

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Pensato per avvocati, magistrati, consulenti, giuristi d'impresa, professionisti della proprietà intellettuale, docenti e studiosi, il volume offre strumenti concreti per affrontare le questioni più attuali in materia di tutela delle opere dell'ingegno, gestione dei diritti, contenzioso e nuove tecnologie, con un approccio pratico e rigoroso che da anni caratterizza la collana I Prontuari Giuridici.

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Leggi descrizione
Andrea Sirotti Gaudenzi, 2026, Maggioli Editore
78.00 € 74.10 €

Una vicenda iniziata nel 2008

La controversia trae origine da un atto di citazione notificato nel 2008 dinanzi al Tribunale. Una società editrice di quotidiani contestava la riproduzione, all’interno di un romanzo di grande successo commerciale, di brani tratti da propri articoli giornalistici, senza indicazione delle testate né degli autori.

Il caso ha attraversato tre gradi di giudizio di merito e altrettante pronunce di legittimità, in un iter che l’ordinanza medesima ricostruisce analiticamente: dalla sentenza di primo grado, che respinse la domanda della casa editrice, fino alla sentenza d’appello del 2024, oggetto dell’ultimo ricorso, passando per due precedenti pronunce della Cassazione, del 2015 e 2021, che avevano più volte cassato con rinvio le decisioni della Corte d’Appello sul quantum risarcitorio.

Come si liquida il lucro cessante

L’hub della controversia riguarda l’interpretazione dell’art. 158 della legge sul diritto d’autore (l. n. 633/1941, “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”), come modificato dal d.lgs. 140/2006 (“Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale”) in attuazione della direttiva enforcement 2004/48/CE.

La norma prevede che il lucro cessante sia liquidato in via preferenziale secondo un criterio equitativo che tenga conto anche degli utili realizzati dal contraffattore, mentre il cosiddetto “prezzo del consenso”, ossia l’importo che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare se avesse richiesto l’autorizzazione, costituisce solo un criterio residuale e rappresenta la soglia minima del risarcimento, non il parametro principale.

Con la precedente ordinanza del 2021 la Cassazione aveva già cassato la sentenza d’appello che si era limitata ad applicare il prezzo del consenso “cristallizzato” al 2004-2005, senza considerare l’enorme successo editoriale, cinematografico e televisivo in seguito conseguito dall’opera.

Sentenza d’appello del 2024 e ricorso

Nel giudizio di rinvio, la Corte d’Appello ha applicato in modo corretto, a dir della Cassazione, il criterio degli utili, bensì lo ha temperato tramite “fattori di moderazione”: ha disaggregato i proventi del romanzo, isolando la quota di successo attribuibile al contributo creativo e alla notorietà personale dell’autore rispetto a quella riconducibile agli articoli illecitamente riprodotti, di fatto marginali sul piano quantitativo rispetto alle oltre 330 pagine del volume.

Il risultato è stato un risarcimento di 10.000 euro, di poco superiore al prezzo del consenso individuato in 6.000 euro. La società editrice ha impugnato questa decisione con sei motivi di ricorso, lamentando tra l’altro il rigetto delle istanze istruttorie (CTU, ordine di esibizione, prove testimoniali) volte a quantificare gli utili del contraffattore, e contestando il “tetto” di 60.000 euro fissato in applicazione del divieto di reformatio in peius.

Rigetto della Cassazione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.

Sui profili istruttori, i giudici hanno rilevato che la ricorrente non aveva comprovato la decisività dei mezzi di prova richiesti, dal momento che la Corte territoriale aveva in ogni modo considerato il successo del libro come fatto notorio, superiore al tetto risarcitorio di 60.000 euro. Alcuni motivi sono stati giudicati inammissibili in quanto riferiti, per errore, a una pronuncia differente da quella impugnata (la precedente pronuncia d’appello del 2016).

Sul merito la Cassazione ha confermato che la Corte territoriale ha applicato in modo corretto il criterio preferenziale degli utili, impiegando il prezzo del consenso solo quale parametro di fatto e non come criterio esclusivo, in linea col principio di diritto già enunciato nel 2021. La valutazione equitativa sul “contributo ridottissimo” degli articoli al successo dell’opera è stata qualificata come giudizio di fatto, non sindacabile in sede di legittimità.

Esito

Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della complessità della vicenda e della reciproca soccombenza nei vari gradi di giudizio.

Avv. Laura Biarella
Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista. È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giuridiche.

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