
L’impiego crescente di sistemi di intelligenza artificiale rende più complesso individuare il soggetto tenuto a risarcire i danni. Il problema non riguarda soltanto il produttore del software, ma può coinvolgere sviluppatori, fornitori, utilizzatori professionali, proprietari e soggetti incaricati di controllare il sistema. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Responsabilità Civile per i danni da Intelligenza Artificiale”, a cura di Virgilio D’Antonio e Bruno Meoli, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.
Responsabilità Civile per i danni da Intelligenza Artificiale
Il volume offre un’analisi completa e aggiornata della responsabilità civile per i danni generati dai sistemi di intelligenza artificiale, ricostruendo l’intera filiera del rischio: progettazione, addestramento, messa in circolazione, uso professionale e decisione algoritmicamente mediata.
Un’opera di riferimento per comprendere come i modelli tradizionali di responsabilità – colpa, custodia, attività pericolosa, responsabilità contrattuale e responsabilità da prodotto – si confrontano con le nuove esigenze di trasparenza, tracciabilità, sorveglianza umana e accountability organizzativa.
L’intelligenza artificiale sta trasformando processi decisionali, attività professionali, servizi pubblici e modelli organizzativi. Con essa cambiano anche i criteri per individuare chi risponde dei danni, come si prova il difetto o il nesso causale e quali obblighi gravano su produttori, utilizzatori professionali, imprese, amministrazioni e operatori del diritto.
Questo volume affronta il tema con taglio sistematico e operativo, coordinando le categorie civilistiche tradizionali con il nuovo quadro normativo europeo e nazionale. L’opera analizza l’imputazione del rischio lungo l’intera filiera tecnologica e approfondisce il ruolo delle clausole generali – buona fede, correttezza, diligenza professionale, obblighi informativi e assetti organizzativi – come strumenti concreti di governo della responsabilità nell’era algoritmica.
Ampio spazio è dedicato agli aggiornamenti normativi più recenti, tra cui il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), la Direttiva UE 2024/2853 in materia di prodotti difettosi e la legge italiana n. 132/2025 sull’intelligenza artificiale, letti in raccordo con i diversi settori applicativi.
Vantaggi chiave
- Analisi aggiornata al nuovo quadro normativo europeo e nazionale sull’intelligenza artificiale.
- Inquadramento operativo dei principali modelli di responsabilità civile applicabili ai sistemi di IA.
- Approfondimento su prova del difetto, nesso di causalità, presunzioni, disclosure e obblighi informativi.
- Ricostruzione della responsabilità lungo tutta la filiera tecnologica: progettazione, addestramento, distribuzione e uso.
- Focus su settori ad alto impatto: mobilità autonoma, sanità digitale, professioni legali, giustizia, governance societaria, credito, diritto d’autore e sicurezza sul lavoro.
- Strumento utile per affrontare casi, contenziosi e attività di consulenza legati all’impiego di tecnologie algoritmiche.
Contenuti principali
- Soggettività, imputazione e responsabilità dell’IA.
- AI Act, gestione del rischio e tutela dei diritti fondamentali.
- Responsabilità del produttore, responsabilità da cose in custodia, attività pericolosa e responsabilità contrattuale.
- Decisione algoritmicamente mediata nei poteri pubblici e nella funzione giurisdizionale.
- Rischio di autonomia nella mobilità algoritmica e responsabilità nell’ecosistema medico-digitale.
- IA nelle professioni forense e notarile, nella governance societaria e nella valutazione del credito.
- Pratiche manipolative, persone vulnerabili, diritto d’autore e sicurezza sul lavoro.
Acquista il volume e aggiorna subito le tue competenze su uno dei temi più complessi e urgenti del diritto contemporaneo: la responsabilità civile nell’era dell’intelligenza artificiale.
Virgilio D’Antonio,
Avvocato, Professore ordinario di Diritto privato comparato, è attualmente Rettore dell’Università degli Studi di Salerno. Già Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione presso il medesimo ateneo, ove insegna Istituzioni di Diritto privato e Diritto comparato dell’informazione e della comunicazione. È titolare della cattedra di Diritto commerciale presso la Link Campus University. Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto comparato, responsabilità civile, nuove tecnologie, proprietà intellettuale e concorrenza.
Bruno Meoli,
Avvocato, Professore ordinario di Sistemi giuridici comparati presso l’Università degli Studi di Salerno. Direttore del Laboratorio della Responsabilità Civile “Gaetano Vardaro”. Autore di articoli e monografie in materia di diritto comparato, responsabilità civile, contratti e crisi di impresa.
Leggi descrizione
Virgilio D’Antonio e Bruno Meoli, 2026, Maggioli Editore
42.00 €
39.90 €
Responsabilità Civile per i danni da Intelligenza Artificiale
Il volume offre un’analisi completa e aggiornata della responsabilità civile per i danni generati dai sistemi di intelligenza artificiale, ricostruendo l’intera filiera del rischio: progettazione, addestramento, messa in circolazione, uso professionale e decisione algoritmicamente mediata.
Un’opera di riferimento per comprendere come i modelli tradizionali di responsabilità – colpa, custodia, attività pericolosa, responsabilità contrattuale e responsabilità da prodotto – si confrontano con le nuove esigenze di trasparenza, tracciabilità, sorveglianza umana e accountability organizzativa.
L’intelligenza artificiale sta trasformando processi decisionali, attività professionali, servizi pubblici e modelli organizzativi. Con essa cambiano anche i criteri per individuare chi risponde dei danni, come si prova il difetto o il nesso causale e quali obblighi gravano su produttori, utilizzatori professionali, imprese, amministrazioni e operatori del diritto.
Questo volume affronta il tema con taglio sistematico e operativo, coordinando le categorie civilistiche tradizionali con il nuovo quadro normativo europeo e nazionale. L’opera analizza l’imputazione del rischio lungo l’intera filiera tecnologica e approfondisce il ruolo delle clausole generali – buona fede, correttezza, diligenza professionale, obblighi informativi e assetti organizzativi – come strumenti concreti di governo della responsabilità nell’era algoritmica.
Ampio spazio è dedicato agli aggiornamenti normativi più recenti, tra cui il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), la Direttiva UE 2024/2853 in materia di prodotti difettosi e la legge italiana n. 132/2025 sull’intelligenza artificiale, letti in raccordo con i diversi settori applicativi.
Vantaggi chiave
- Analisi aggiornata al nuovo quadro normativo europeo e nazionale sull’intelligenza artificiale.
- Inquadramento operativo dei principali modelli di responsabilità civile applicabili ai sistemi di IA.
- Approfondimento su prova del difetto, nesso di causalità, presunzioni, disclosure e obblighi informativi.
- Ricostruzione della responsabilità lungo tutta la filiera tecnologica: progettazione, addestramento, distribuzione e uso.
- Focus su settori ad alto impatto: mobilità autonoma, sanità digitale, professioni legali, giustizia, governance societaria, credito, diritto d’autore e sicurezza sul lavoro.
- Strumento utile per affrontare casi, contenziosi e attività di consulenza legati all’impiego di tecnologie algoritmiche.
Contenuti principali
- Soggettività, imputazione e responsabilità dell’IA.
- AI Act, gestione del rischio e tutela dei diritti fondamentali.
- Responsabilità del produttore, responsabilità da cose in custodia, attività pericolosa e responsabilità contrattuale.
- Decisione algoritmicamente mediata nei poteri pubblici e nella funzione giurisdizionale.
- Rischio di autonomia nella mobilità algoritmica e responsabilità nell’ecosistema medico-digitale.
- IA nelle professioni forense e notarile, nella governance societaria e nella valutazione del credito.
- Pratiche manipolative, persone vulnerabili, diritto d’autore e sicurezza sul lavoro.
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Virgilio D’Antonio,
Avvocato, Professore ordinario di Diritto privato comparato, è attualmente Rettore dell’Università degli Studi di Salerno. Già Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione presso il medesimo ateneo, ove insegna Istituzioni di Diritto privato e Diritto comparato dell’informazione e della comunicazione. È titolare della cattedra di Diritto commerciale presso la Link Campus University. Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto comparato, responsabilità civile, nuove tecnologie, proprietà intellettuale e concorrenza.
Bruno Meoli,
Avvocato, Professore ordinario di Sistemi giuridici comparati presso l’Università degli Studi di Salerno. Direttore del Laboratorio della Responsabilità Civile “Gaetano Vardaro”. Autore di articoli e monografie in materia di diritto comparato, responsabilità civile, contratti e crisi di impresa.
Perché i danni causati dall’intelligenza artificiale pongono problemi nuovi
Non esiste un’unica categoria di danno da intelligenza artificiale. I sistemi di AI possono operare in settori molto diversi, dalla sanità alla circolazione stradale, dai mercati finanziari alla selezione del personale, fino alla produzione di contenuti.
Anche il rischio cambia in base al contesto. Un robot chirurgico può ridurre la probabilità di errore umano, mentre un sistema generativo può produrre informazioni inesatte, contenuti lesivi o risposte capaci di influenzare persone vulnerabili. Un veicolo autonomo può ridurre il numero complessivo degli incidenti, ma può rendere più difficile stabilire se il danno dipenda dal produttore, dal software, dal proprietario o dal soggetto incaricato della sorveglianza.
I sistemi più avanzati presentano tre caratteristiche particolarmente rilevanti sul piano giuridico:
- autonomia decisionale;
- opacità del funzionamento;
- capacità di apprendimento e adattamento.
Queste caratteristiche rendono spesso difficile ricostruire il percorso che ha condotto all’output dannoso. Proprio tale difficoltà può ostacolare la prova dell’errore, del difetto e del nesso causale.
L’intelligenza artificiale non è un soggetto responsabile
Una delle prime questioni affrontate dal dibattito giuridico riguarda la possibilità di attribuire all’intelligenza artificiale una propria soggettività.
La soluzione, almeno nell’attuale quadro normativo, appare poco convincente. Il sistema di AI resta uno strumento, collegato a una persona fisica o giuridica che lo sviluppa, lo commercializza, lo utilizza o ne trae beneficio.
Attribuire una personalità giuridica alla macchina non risolverebbe, inoltre, il problema del risarcimento. Un software non dispone normalmente di un patrimonio autonomo dal quale il danneggiato possa ottenere ristoro. Il riconoscimento di una personalità elettronica rischierebbe quindi di creare un soggetto formalmente responsabile, ma privo delle risorse necessarie per adempiere l’obbligazione risarcitoria.
Nella maggior parte dei casi è invece possibile risalire a una condotta umana o organizzativa rilevante, come:
- un errore di progettazione;
- un addestramento inadeguato;
- una carenza di controllo;
- un mancato aggiornamento;
- un uso improprio del sistema.
Il danno può quindi essere imputato, secondo le circostanze, al produttore, al fornitore, all’utilizzatore professionale o allo stesso danneggiato.
Non esiste un solo modello di responsabilità per i danni da AI
La responsabilità civile per i danni causati dall’intelligenza artificiale non può essere ricondotta a una disciplina unica.
L’automazione modifica fattispecie che il diritto già regolava. Quando un’attività prima svolta da una persona viene affidata a un software o a un dispositivo intelligente, il centro dell’indagine può spostarsi dal comportamento dell’operatore al funzionamento del prodotto.
Il caso dei veicoli autonomi è esemplificativo. Con la progressiva riduzione dell’intervento del conducente, la responsabilità potrebbe dipendere sempre meno dalla condotta di guida e sempre più da un difetto del veicolo o del sistema che ne governa il movimento.
La responsabilità del produttore, tuttavia, non sostituisce necessariamente quella del proprietario, dell’utilizzatore o del soggetto tenuto alla sorveglianza. I diversi rimedi risarcitori possono concorrere tra loro.
La qualificazione giuridica richiede quindi un’analisi concreta di almeno quattro elementi:
- la natura del sistema utilizzato;
- il settore nel quale opera;
- il rapporto giuridico tra le parti;
- il tipo di danno prodotto.
AI Act e responsabilità civile operano su piani distinti
Il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, il cosiddetto AI Act, disciplina principalmente la gestione e la prevenzione del rischio. Non introduce un regime generale di responsabilità civile per tutti i danni causati dall’IA.
Il Regolamento impone specifici obblighi agli operatori coinvolti nella filiera, in particolare per i sistemi ad alto rischio. Il fornitore deve adottare procedure di gestione del rischio, garantire la qualità del sistema, predisporre la documentazione tecnica e assicurare un adeguato livello di sorveglianza umana.
Anche chi utilizza professionalmente il sistema, il cosiddetto deployer, deve:
- controllarne il funzionamento;
- affidarne la sorveglianza a persone competenti;
- monitorare gli output;
- sospenderne l’uso quando emergano rischi per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali.
Il rispetto di tali obblighi può incidere indirettamente sul giudizio civile. La violazione di una regola di sicurezza può rappresentare un indice di colpa, di difettosità del prodotto o di inadeguata gestione del rischio.
La conformità formale all’AI Act, però, non esclude automaticamente la responsabilità. Anche un sistema conforme può provocare un danno e, in determinate circostanze, risultare comunque difettoso o pericoloso.
Software e sistemi di AI rientrano tra i prodotti
La Direttiva UE 2024/2853 ha aggiornato la disciplina europea sulla responsabilità per danno da prodotto difettoso. Una delle novità più rilevanti consiste nell’inclusione del software, e quindi anche dei sistemi di intelligenza artificiale, nella nozione di prodotto.
Il produttore può rispondere quando il sistema non offre il livello di sicurezza che il consumatore può legittimamente attendersi. Il difetto può riguardare:
- la progettazione;
- la fabbricazione;
- l’addestramento;
- gli aggiornamenti;
- le informazioni fornite all’utilizzatore;
- l’interazione con altri prodotti o software.
La responsabilità non deriva, tuttavia, dal solo fatto che il sistema abbia prodotto un risultato inatteso. Il danneggiato deve dimostrare che il prodotto era difettoso e che proprio quel difetto ha causato il danno.
La semplice pericolosità della tecnologia o l’autonomia del sistema non sono, da sole, sufficienti a fondare la responsabilità del produttore.
La direttiva considera espressamente anche la capacità del prodotto di continuare ad apprendere o acquisire nuove funzionalità dopo la sua immissione sul mercato. Il produttore che progetta un sistema capace di sviluppare comportamenti inattesi deve quindi valutare e gestire i rischi collegati a tale evoluzione.
Chi può rispondere dei danni causati dall’intelligenza artificiale
Il primo soggetto individuato dalla disciplina sul prodotto difettoso è il fabbricante. Nel settore dell’intelligenza artificiale, questa categoria può comprendere il produttore del dispositivo, lo sviluppatore del software o il fornitore del sistema.
In alcuni casi possono rispondere anche:
- il soggetto che modifica sostanzialmente il prodotto;
- l’importatore;
- il rappresentante del produttore extraeuropeo;
- il distributore;
- la piattaforma online attraverso la quale il prodotto viene venduto.
La responsabilità del produttore non copre però ogni possibile pregiudizio. La nuova direttiva conserva una matrice prevalentemente consumeristica e non risarcisce, attraverso questo specifico rimedio, tutti i danni patrimoniali o tutte le lesioni di diritti, come quelle relative alla privacy.
Per i danni derivanti da servizi digitali, rapporti professionali o attività economiche può quindi essere necessario ricorrere alla responsabilità contrattuale o alle regole generali del Codice civile.
La prova del difetto e del nesso causale
Il principale ostacolo per il danneggiato riguarda spesso la prova.
Un sistema complesso può funzionare come una “scatola nera”. L’utilizzatore vede il risultato, ma non conosce i dati, i parametri, le istruzioni e i passaggi logici che lo hanno prodotto. Questa asimmetria informativa rende difficile dimostrare sia il difetto sia il collegamento tra il difetto e il danno.
La nuova direttiva interviene prevedendo strumenti di divulgazione della prova e alcune presunzioni favorevoli al danneggiato. Il giudice potrà ordinare al produttore di mettere a disposizione elementi tecnici rilevanti. L’ingiustificata mancata esibizione può determinare una presunzione di difettosità.
Il difetto può essere presunto anche quando il prodotto:
- non rispetta i requisiti obbligatori di sicurezza;
- manifesta un malfunzionamento evidente;
- produce effetti anomali durante un uso ragionevolmente prevedibile.
Nei casi caratterizzati da particolare complessità tecnica o scientifica, il giudice può inoltre ricorrere a presunzioni sul difetto e sul nesso causale, purché il danneggiato dimostri almeno la probabilità della propria ricostruzione.
Queste agevolazioni non eliminano l’onere probatorio, ma cercano di evitare che l’opacità tecnologica renda impossibile ottenere il risarcimento.
Quando si applicano le regole del Codice civile
La responsabilità da prodotto difettoso non esaurisce i rimedi disponibili. Nei casi non coperti dalla direttiva, il danneggiato può invocare le norme generali e speciali del Codice civile.
Responsabilità per colpa ai sensi dell’art. 2043 c.c.
L’art. 2043 c.c. può applicarsi quando il danno dipende da una condotta colposa o dolosa, come:
- una programmazione negligente;
- un utilizzo scorretto;
- una carenza di sorveglianza;
- il mancato aggiornamento del sistema;
- un attacco informatico.
Il danneggiato deve provare la condotta illecita, il danno e il nesso causale.
Responsabilità per attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c.
L’art. 2050 c.c. può assumere rilievo quando l’impiego dell’IA si inserisce in un’attività pericolosa.
In questo caso, chi esercita l’attività deve dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. L’analisi non riguarda soltanto la pericolosità del singolo software, ma l’attività complessivamente svolta mediante il sistema.
Responsabilità per cose in custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c.
L’art. 2051 c.c. può trovare applicazione soprattutto quando l’IA è incorporata in un oggetto fisico, come un robot, un macchinario o un dispositivo automatizzato.
La sua applicazione diventa più problematica quando il danno deriva non dal normale funzionamento della cosa, ma da un comportamento autonomo e imprevedibile del sistema, che potrebbe essere qualificato come caso fortuito.
Responsabilità per la circolazione dei veicoli
Nel settore della guida autonoma continua inoltre a rilevare, almeno nell’attuale fase di sviluppo, l’art. 2054 c.c., che disciplina la responsabilità per la circolazione dei veicoli.
Il caso limite del sistema conforme ma comunque pericoloso
Una delle questioni più delicate riguarda il sistema che rispetta le regole tecniche, ma produce comunque un danno a causa della propria autonomia.
La conformità alle norme di sicurezza non prova in modo definitivo l’assenza di difetti. Un prodotto conforme può infatti presentare un rischio che il produttore avrebbe potuto evitare adottando misure ulteriori, disponibili secondo lo stato dell’arte.
Occorre inoltre distinguere tra difettosità e pericolosità.
Un sistema difettoso non offre il livello di sicurezza che l’utente può legittimamente attendersi. Un sistema pericoloso, invece, può funzionare esattamente come progettato e, nonostante ciò, generare un rischio inevitabile per la natura stessa dell’attività.
In questi casi la responsabilità da prodotto potrebbe non essere sufficiente. Potrebbe risultare più appropriato un modello fondato sulla gestione dell’attività pericolosa, sul controllo del rischio o sulla violazione degli obblighi di sorveglianza.
Perché la responsabilità da AI richiede un’analisi caso per caso
Il diritto vigente non individua un responsabile unico per tutti i danni causati dall’intelligenza artificiale.
Il produttore può rispondere per il difetto del software o del dispositivo. Il fornitore può essere responsabile per una progettazione o una gestione del rischio inadeguata. L’utilizzatore professionale può rispondere per mancata sorveglianza, uso improprio o violazione delle istruzioni.
Il proprietario o il custode possono essere coinvolti quando l’AI è integrata in un bene materiale. Nei rapporti contrattuali può assumere rilievo anche l’inadempimento della prestazione.
La soluzione non dipende quindi dalla sola presenza di un sistema di AI, ma:
- dal ruolo concretamente svolto da ciascun soggetto;
- dalla natura del sistema;
- dal tipo di rischio;
- dal danno verificatosi;
- dalle effettive possibilità di controllo e prevenzione.











