
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16835 del 29 maggio 2026, chiarisce la distinzione, nell’ambito delle obbligazioni solidali passive, tra azione di regresso e azione di surrogazione, avendo particolare riguardo alla decorrenza della prescrizione. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.
Formulario commentato del nuovo processo civile
Giunto all’VIII edizione, il Formulario commentato del nuovo processo civile rappresenta uno strumento operativo indispensabile per il professionista che deve affrontare il processo civile alla luce delle più recenti riforme.
Il volume è aggiornato al Decreto Giustizia (D.L. 117/2025, conv. in L. 148/2025) e ai correttivi Cartabia e mediazione, e tiene conto della giurisprudenza più recente e delle principali innovazioni in materia di rito, digitalizzazione e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.
L’opera raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da:
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• commento operativo,
• indicazione dei termini e delle scadenze,
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Un supporto concreto per impostare correttamente la strategia difensiva e redigere atti completi, aggiornati e conformi alle nuove regole del processo civile.
Contenuti principali
Il formulario copre in modo sistematico tutte le fasi e i procedimenti del processo civile, tra cui:
• parti e difensori, mediazione e negoziazione assistita;
• giudizio di primo grado davanti al tribunale e al giudice di pace;
• appello, ricorso per Cassazione e altre impugnazioni;
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• procedimento di ingiunzione, sfratto e finita locazione;
• procedimenti cautelari e procedimento semplificato di cognizione;
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Punti di forza
• Aggiornamento normativo e giurisprudenziale costante
• Impostazione pratico-operativa, pensata per l’attività quotidiana dello studio
• Formulari commentati e immediatamente utilizzabili
• Schemi chiari per orientarsi tra riti, termini e adempimenti
• Formulario online personalizzabile, incluso con l’acquisto
Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.
Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2026, Apogeo Education - Maggioli Editore
94.00 €
89.30 €
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Lucilla Nigro
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La condanna della società per la morte del lavoratore esposto all’amianto
La vicenda traeva origine dalla morte di un dipendente di una società a responsabilità limitata, deceduto per mesotelioma professionale causato dalla prolungata esposizione all’amianto durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, prestata tra il 1961 e il 1985.
Con sentenza n. 729 del 1994, il Pretore di Bergamo condannava la Società al risarcimento del danno, iure proprio e iure hereditario, in favore degli eredi del lavoratore. Il giudizio di responsabilità si fondava sulla violazione, da parte della Società, delle norme poste a tutela dell’integrità fisica dei lavoratori. In particolare, veniva ritenuta rilevante l’inosservanza dell’art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956, che imponeva la massima riduzione possibile delle polveri.
La Corte d’Appello di Brescia, nel 2002, confermava la decisione del Pretore. La sentenza passava poi in giudicato nel maggio 2008, a seguito del rigetto del ricorso per Cassazione proposto contro di essa.
La Società provvedeva quindi al pagamento della somma liquidata a titolo risarcitorio in favore degli aventi diritto, comprensiva di capitale, rivalutazione e interessi.
Nel 2009 la Società conveniva davanti al Tribunale di Brescia l’INAIL, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri indicati in epigrafe, chiedendone la condanna al pagamento, in proprio favore, di una cospicua somma di denaro, oltre rivalutazione e interessi sino al saldo effettivo.
La domanda si fondava su due ragioni principali. In primo luogo, la Società deduceva che, all’epoca della prestazione lavorativa del dipendente deceduto, vi fosse un’oggettiva ignoranza della pericolosità dell’amianto. In secondo luogo, sosteneva di avere utilizzato tale materiale perché lo Stato ne aveva consentito e, secondo la prospettazione attorea, addirittura prescritto l’uso sino al 1991, anno in cui l’amianto veniva vietato dopo l’acquisizione della consapevolezza della sua pericolosità.
Secondo la Società, da tali circostanze derivava la responsabilità esclusiva, o comunque concorrente, degli enti convenuti, con conseguente diritto di rivalsa nei loro confronti.
Le decisioni del Tribunale e della Corte d’Appello sulla rivalsa
Con sentenza 21 novembre 2014, n. 3561, il Tribunale di Brescia rigettava la domanda per intervenuta prescrizione e condannava la Società attrice al pagamento delle spese di lite.
La Società proponeva appello, ma la Corte d’Appello di Brescia, con sentenza 30 ottobre 2019, n. 1568, rigettava l’impugnazione e la condannava anche alle spese del grado.
La Corte territoriale riteneva, in primo luogo, corretta la decisione del Tribunale sulla prescrizione. Richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia di rapporti interni tra condebitori solidali, osservava che il termine iniziale di decorrenza della prescrizione coincideva con la data in cui il debitore aveva eseguito il pagamento. Da quel momento, infatti, la Società avrebbe potuto esercitare l’eventuale diritto di regresso.
In secondo luogo, la Corte d’Appello escludeva la stessa configurabilità di un diritto di regresso. Tale diritto avrebbe presupposto l’accertamento di un vincolo di solidarietà tra la Società e gli enti convenuti; vincolo che, a sua volta, avrebbe richiesto l’accertamento della responsabilità anche di tali enti. Tuttavia, secondo la Corte, tale responsabilità non era stata accertata e, comunque, doveva ritenersi insussistente, poiché l’evento dannoso derivava dalla grave inosservanza, da parte dell’impresa, delle norme poste a presidio della salute dei lavoratori. Ne conseguiva che nessuna responsabilità poteva essere addebitata né allo Stato né all’INAIL.
In terzo luogo, la Corte rilevava che, anche qualora l’accertamento fosse stato astrattamente idoneo, sul piano sostanziale, a fondare una corresponsabilità ai sensi dell’art. 2055 c.c., sul piano processuale tale responsabilità era stata accertata soltanto nei confronti dell’impresa. La sentenza resa contro la Società, pertanto, non produceva effetti nei confronti degli altri pretesi condebitori, ai sensi dell’art. 1306 c.c.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia la Società proponeva ricorso per Cassazione.
Il ricorso per Cassazione
La Società ricorrente censurava la sentenza della Corte d’Appello sotto diversi profili, contestando sia l’esclusione del diritto di regresso nei confronti degli enti convenuti, sia la declaratoria di prescrizione, sia il mancato riconoscimento di una responsabilità solidale delle amministrazioni pubbliche.
Il diritto di regresso e il preteso giudicato interno
In primo luogo, la Società lamentava la violazione del giudicato interno, sostenendo che la Corte d’Appello non avrebbe potuto escludere la sussistenza del diritto di regresso.
Secondo la ricorrente, infatti, il Tribunale, pur avendo rigettato la domanda per prescrizione, avrebbe necessariamente dovuto prima accertare l’esistenza del diritto fatto valere. La declaratoria di prescrizione, in questa prospettiva, avrebbe presupposto una valutazione positiva sulla sussistenza del diritto di regresso, poi dichiarato estinto per decorso del tempo.
Da ciò la Società faceva discendere l’esistenza di una pronuncia tacita sull’effettiva esistenza del diritto azionato in giudizio. Poiché tale statuizione non sarebbe stata impugnata dagli enti convenuti, essa sarebbe passata in giudicato, impedendo alla Corte d’Appello di rimettere successivamente in discussione la configurabilità del regresso.
L’utilizzabilità della precedente sentenza di condanna
La Società censurava poi la sentenza nella parte in cui la Corte d’Appello aveva ritenuto inutilizzabile, ai sensi dell’art. 1306 c.c., la precedente pronuncia che aveva accertato la responsabilità dell’impresa nei confronti degli eredi del lavoratore.
Secondo la ricorrente, quella sentenza avrebbe potuto essere valorizzata ai fini dell’esercizio dell’azione di regresso nei confronti degli enti convenuti. Anche tale doglianza si fondava sull’assunto secondo cui, sulla sussistenza del diritto di regresso, si sarebbe già formato un giudicato interno: il Tribunale, dichiarando la prescrizione della domanda, avrebbe infatti implicitamente accertato l’esistenza del diritto fatto valere.
Poiché tale statuizione pregiudiziale non sarebbe stata impugnata dai convenuti, la Corte d’Appello non avrebbe potuto né escludere la configurabilità del diritto di regresso né negare l’utilizzabilità della sentenza di condanna ai fini dell’azione proposta dalla Società.
La decorrenza della prescrizione del diritto di regresso
Con ulteriore motivo, la Società denunciava, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1310, 1203, 2055, 2935 e 2945 c.c.
La ricorrente sosteneva che, nelle obbligazioni solidali, la prescrizione del diritto di regresso non decorresse dal giorno in cui il condebitore aveva eseguito il pagamento, ma dal giorno in cui era passata in giudicato la sentenza che aveva accertato l’obbligazione plurisoggettiva.
Secondo tale prospettazione, l’interruzione della prescrizione determinata dall’azione proposta dai creditori contro uno dei debitori solidali avrebbe prodotto effetti anche nei confronti degli altri debitori, ai sensi dell’art. 1310, primo comma, c.c. Tale effetto avrebbe giovato anche al condebitore adempiente, nel momento in cui, dopo avere eseguito il pagamento, subentrava nel diritto del creditore e restava soggetto alle medesime condizioni di esperibilità dell’azione.
La responsabilità solidale degli enti pubblici
La Società censurava inoltre la sentenza della Corte d’Appello nella parte in cui aveva escluso la responsabilità solidale dell’INAIL, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri convenuti.
Secondo la ricorrente, la responsabilità di tali enti avrebbe trovato fondamento in tre profili: nell’imposizione dell’obbligo di utilizzare l’amianto, nella violazione del dovere di informazione e nella violazione del principio di precauzione.
In questa prospettiva, l’impresa non avrebbe dovuto essere considerata l’unica responsabile dell’evento dannoso, poiché l’utilizzo dell’amianto sarebbe stato consentito, e secondo la tesi della Società persino imposto, dallo Stato sino al momento in cui ne era stata acquisita la pericolosità.
L’effetto interruttivo della domanda proposta dai creditori
Infine, la Società censurava la statuizione con cui la Corte d’Appello aveva escluso l’opponibilità della precedente sentenza di condanna ai pretesi condebitori solidali.
La ricorrente sosteneva che la domanda proposta dagli eredi del lavoratore nei confronti dell’impresa avrebbe prodotto un effetto interruttivo della prescrizione anche nei confronti degli altri soggetti ritenuti corresponsabili. Da ciò faceva discendere la rilevanza della precedente sentenza anche rispetto agli enti convenuti nel successivo giudizio di regresso.
La decisione della Cassazione
Esclusione del giudicato interno e inutilizzabilità della sentenza precedente
La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondate le censure relative al preteso giudicato interno e all’utilizzabilità della precedente sentenza di condanna.
La Suprema Corte ha escluso che la declaratoria di prescrizione pronunciata dal Tribunale implicasse una statuizione tacita sull’esistenza del diritto di regresso. Di conseguenza, non si è formato alcun giudicato interno sulla sussistenza di tale diritto, né la Corte d’Appello risultava vincolata a ritenerlo esistente.
Inammissibilità delle censure sulla responsabilità degli enti pubblici
La Cassazione ha inoltre dichiarato inammissibile la censura relativa alla responsabilità solidale degli enti pubblici. Secondo la Corte, la Società mirava in realtà a rimettere in discussione un giudizio di merito adeguatamente motivato, con il quale i giudici di appello avevano accertato l’esclusiva responsabilità dell’impresa ed escluso quella degli enti convenuti.
In particolare, la Corte d’Appello ha accertato che l’evento dannoso, ossia il decesso del dipendente, non è dipeso dal mero utilizzo dell’amianto, ma dalla violazione, all’interno dello stabilimento, delle misure di sicurezza già previste dalla legge in materia di riduzione della polverosità. Tale violazione ha assunto rilievo decisivo anche in un’epoca in cui la pericolosità dell’amianto non era ancora pienamente conosciuta.
Conferma della responsabilità esclusiva dell’impresa
La Cassazione ha condiviso il rilievo secondo cui, se l’impresa avesse rispettato correttamente quelle regole di sicurezza, l’evento dannoso verosimilmente non si sarebbe verificato. Su questa base, la Corte ha confermato il giudizio che riconduce in via esclusiva all’impresa sia la condotta colposa sia la causa efficiente dell’evento.
Una volta esclusa la corresponsabilità solidale degli enti convenuti ai sensi dell’art. 2055 c.c., la Corte ha ritenuto insussistente anche il diritto di regresso azionato dalla Società.
Assorbimento delle ulteriori questioni
Da tale conclusione è derivata l’irrilevanza delle ulteriori questioni relative alla decorrenza e all’interruzione della prescrizione, nonché ai limiti soggettivi del giudicato ai sensi dell’art. 1306 c.c.
La Cassazione ha quindi dichiarato assorbite le censure con cui la Società contestava sia l’inopponibilità della precedente sentenza di condanna ai pretesi condebitori solidali, sia l’asserito effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla domanda originariamente proposta dagli eredi del lavoratore.
I principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con la decisione in esame, ha colto l’occasione per chiarire il rapporto tra regresso, surrogazione legale e obbligazioni solidali passive, distinguendo tra obbligazioni ad interesse comune e obbligazioni assunte nell’interesse esclusivo di uno soltanto dei debitori.
Il diritto di regresso del debitore solidale
In tema di obbligazioni solidali passive, il diritto di regresso tutela l’interesse del debitore che ha adempiuto l’intero debito a recuperare dagli altri condebitori quanto pagato oltre la parte destinata a restare definitivamente a suo carico.
Il rimborso può comprendere non solo il capitale, ma anche le spese necessarie o utili sostenute dal debitore adempiente e gli interessi pagati, quando gli altri coobbligati siano rimasti consapevolmente inerti.
La Corte ha precisato che il regresso costituisce un diritto autonomo, che nasce ex novo per effetto del pagamento dell’intero debito, ai sensi dell’art. 1299 c.c. Nelle ipotesi di solidarietà derivante da fatto illecito, il suo fondamento si rinviene invece nell’art. 2055, secondo comma, c.c., e presuppone l’accertamento della responsabilità concorrente dei danneggianti.
Il termine di prescrizione del diritto di regresso è quello ordinario decennale e decorre dalla data del pagamento.
La surrogazione legale e la posizione del solvens
Diversa è la funzione della surrogazione legale prevista dall’art. 1203, n. 3, c.c.
Secondo la Cassazione, tale istituto presuppone che il solvens sia terzo rispetto al rapporto obbligatorio originario e abbia un interesse giuridicamente qualificato all’adempimento. Questo interesse può derivare, ad esempio, dall’assunzione del debito altrui oppure da un titolo contrattuale o legale di garanzia, assicurazione o responsabilità per fatto illecito commesso da altri.
La surrogazione produce una duplice vicenda: da un lato estingue il debito nei confronti del creditore soddisfatto; dall’altro trasferisce il credito al soggetto che ha pagato. Si realizza quindi una modificazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio.
Per questa ragione, il solvens subentra anche nelle garanzie reali e personali che assistevano il credito originario e resta soggetto al relativo termine di prescrizione. Può inoltre beneficiare degli effetti degli atti interruttivi compiuti dal creditore soddisfatto, i quali si estendono ai condebitori ai sensi dell’art. 1310, primo comma, c.c.
Obbligazioni solidali asimmetriche: regresso e surrogazione possono concorrere
La Corte ha poi chiarito che, nelle obbligazioni solidali passive cosiddette asimmetriche, regresso e surrogazione legale possono operare in modo concorrente e complementare.
Si tratta delle obbligazioni contratte nell’interesse esclusivo di uno soltanto dei debitori. In queste ipotesi, quando il pagamento viene eseguito da un condebitore estraneo a tale interesse, l’adempimento riguarda, nella sostanza, un’obbligazione totalmente altrui.
Il solvens, pur pagando un debito rispetto al quale risulta obbligato, agisce come soggetto portatore di un interesse giuridicamente qualificato all’adempimento, fondato su un titolo diverso rispetto al rapporto originario. Per questo motivo, il pagamento non produce soltanto un effetto estintivo, ma anche un effetto traslativo, idoneo a determinare il subingresso del solvens nel credito adempiuto.
Obbligazioni solidali paritetiche: opera solo il regresso
Diversa è la situazione delle obbligazioni solidali passive cosiddette paritetiche, o ad interesse comune.
In questo caso, il condebitore che paga non è un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio plurisoggettivo, ma uno dei debitori direttamente coinvolti nell’obbligazione comune. Il pagamento, quindi, ha effetto estintivo nei confronti del creditore, ma non produce anche un effetto traslativo del credito.
Per questa ragione, nelle obbligazioni solidali ad interesse comune trova spazio soltanto l’azione di regresso, mentre non opera la surrogazione legale.
La qualificazione dell’azione dipende dal tipo di obbligazione adempiuta
La Cassazione ha quindi precisato che, per stabilire se il debitore adempiente abbia agito in regresso o in surrogazione, occorre prima individuare la natura dell’obbligazione solidale adempiuta.
Se l’adempimento ha riguardato un’obbligazione solidale ad interesse comune, l’unica azione esperibile è quella di regresso.
Se invece l’adempimento ha riguardato un’obbligazione solidale ad interesse esclusivo di uno dei debitori, può trovare spazio anche la surrogazione legale, in concorso e in complementarità con il regresso.
L’applicazione dei principi al caso concreto
Nel caso esaminato, la Corte ha qualificato la vicenda come ipotesi di corresponsabilità mista, contrattuale ed extracontrattuale. Il pagamento effettuato dalla Società aveva riguardato una obbligazione risarcitoria ad interesse comune.
Di conseguenza, l’azione proposta dalla Società nei confronti degli enti convenuti, indicati come presunti corresponsabili, doveva essere qualificata come azione di regresso e non come azione in surrogazione.
Da questa qualificazione derivava un primo effetto decisivo: il diritto azionato era soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale, decorrente dalla data del pagamento. Poiché la Società aveva pagato nell’aprile 1999 e aveva introdotto il giudizio nel dicembre 2009, la domanda doveva ritenersi prescritta.
La Corte ha aggiunto un ulteriore profilo, ancora più rilevante. Trattandosi di solidarietà risarcitoria, il diritto di regresso trovava fondamento nell’art. 2055, secondo comma, c.c. La sua esistenza non dipendeva soltanto dall’avvenuto pagamento del debito risarcitorio, ma anche dal previo accertamento della responsabilità concorrente degli altri presunti danneggianti.
Nel caso concreto, tale accertamento mancava. Anzi, la Corte d’Appello aveva escluso la responsabilità degli enti convenuti e aveva ricondotto l’evento dannoso alla condotta colposa dell’impresa.
Per questo motivo, secondo la Cassazione, la Corte d’Appello aveva correttamente individuato una ragione di rigetto della domanda non solo nella prescrizione, ma anche nell’inesistenza stessa del diritto di regresso.
Conclusioni
La decisione assume rilievo perché distingue con chiarezza il campo di applicazione del regresso e quello della surrogazione legale nelle obbligazioni solidali passive.
Il punto centrale è che il debitore solidale che paga un’obbligazione ad interesse comune può agire in regresso, ma non può invocare la surrogazione legale come se fosse terzo rispetto al rapporto obbligatorio. Inoltre, nelle ipotesi di responsabilità da fatto illecito, il regresso presuppone l’accertamento della corresponsabilità degli altri soggetti chiamati a rispondere.
Nel caso di specie, la Società non poteva recuperare dagli enti convenuti quanto versato agli eredi del lavoratore, perché non era stata accertata alcuna responsabilità concorrente di tali enti. A ciò si aggiungeva la prescrizione del diritto, decorrente dalla data del pagamento.
In definitiva, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla Società.










