
La Corte di Cassazione (ordinanza n. 20033/2026) ribadisce il principio della bigenitorialità, evidenziando che l’interesse superiore del minore può giustificare limitazioni alla responsabilità genitoriale quando emergano comportamenti gravemente pregiudizievoli. Se ti occupi di diritto di famiglia, ti consigliamo il volume “Il nuovo processo di famiglia”, a cura di Michele Angelo Lupoi, e acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.
Il nuovo processo di famiglia
La riforma del processo di famiglia ad opera della c.d. riforma Cartabia ha profondamente trasformato il modo di tutelare i diritti delle persone e le relazioni familiari, in particolare in occasione di crisi matrimoniali e genitoriali. Questo volume offre agli avvocati e a tutti gli operatori del settore uno strumento completo e operativo per orientarsi nell’attuale quadro normativo e procedurale.
Dalle caratteristiche e dalla struttura del c.d. “rito unitario” alle impugnazioni dei provvedimenti provvisori e definitivi, fino alle fasi esecutive, l’opera analizza in modo chiaro e aggiornato ogni passaggio del processo di famiglia, integrando riferimenti normativi, orientamenti giurisprudenziali e indicazioni di prassi, senza perdere di vista le più autorevoli espressioni della dottrina.
L’analisi si sviluppa dai presupposti del processo (giurisdizione e competenza) per giungere sino al riconoscimento e all’esecuzione dei provvedimenti stranieri nel nostro paese (un profilo di sempre maggiore rilevanza nell’esperienza pratica). Notevole attenzione è dedicata ai profili difensivi, al contenuto degli atti e alle strategie processuali, con l’approfondimento delle criticità operative emerse dopo la riforma Cartabia.
Un testo pensato per chi, nella pratica quotidiana, cerca risposte argomentate alle questioni più rilevanti in materia.
Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.
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Michele Angelo Lupoi, 2025, Maggioli Editore
84.00 €
79.80 €
Il nuovo processo di famiglia
La riforma del processo di famiglia ad opera della c.d. riforma Cartabia ha profondamente trasformato il modo di tutelare i diritti delle persone e le relazioni familiari, in particolare in occasione di crisi matrimoniali e genitoriali. Questo volume offre agli avvocati e a tutti gli operatori del settore uno strumento completo e operativo per orientarsi nell’attuale quadro normativo e procedurale.
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Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.
Lunga vicenda familiare che approda in Cassazione
La I° Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso interposto da una madre contro la sentenza della Corte d’Appello che aveva disposto l’affidamento esclusivo del figlio minore al padre, limitando temporaneamente la responsabilità genitoriale materna e regolando in modo restrittivo i rapporti tra madre e figlio.
La decisione (ordinanza n. 20033) depositata il 15 giugno 2026 rappresenta un importante intervento in materia di affidamento dei minori e rapporti genitoriali nelle situazioni di elevata conflittualità familiare.
La vicenda origina infatti da un procedimento di separazione complesso, caratterizzato da anni di controversie giudiziarie, consulenze tecniche, interventi dei servizi sociali e numerosi provvedimenti adottati nell’interesse dei figli.
In primo grado il Tribunale aveva disposto l’affidamento condiviso dei due figli minori con collocamento prevalente presso la madre e aveva stabilito un contributo economico a carico del padre sia per il mantenimento dei figli che per quello dell’ex coniuge. In seguito, l’evoluzione della situazione familiare e le risultanze delle ulteriori indagini disposte nel giudizio di appello hanno portato a una revisione dell’assetto originariamente stabilito.
Svolta della Corte d’Appello
La Corte d’Appello aveva ritenuto necessario intervenire in maniera più incisiva sulla gestione della responsabilità genitoriale disponendo l’affidamento esclusivo del figlio minore al padre e prevedendo, per un periodo determinato, la sospensione degli incontri con la madre, accompagnata dall’obbligo per quest’ultima di seguire un percorso di sostegno alla genitorialità.
Il giudice di secondo grado aveva al contempo revocato l’assegno di mantenimento in favore della donna, ritenendo che disponesse di adeguate capacità economiche e di risorse sufficienti per provvedere in modo autonomo al proprio sostentamento. Contro la decisione la madre ha interposto ricorso per Cassazione articolando plurime censure. Tra queste figuravano contestazioni sull’affidamento esclusivo, nonché limitazione della responsabilità genitoriale, sospensione dei rapporti col figlio, revoca dell’assegno di mantenimento e regolamentazione delle spese processuali.
Principio della bigenitorialità non è assoluto
Nel valutare il ricorso, la Corte ha richiamato alcuni principi consolidati della giurisprudenza in ambito familiare. Il collegio ha rammentato che la bigenitorialità costituisce un valore fondamentale dell’ordinamento e consiste nel diritto del minore a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con ambedue i genitori. Tale principio mira a garantire una presenza significativa di madre e padre nella vita del figlio, favorendo il suo sviluppo affettivo, educativo e relazionale.
Tuttavia, la Cassazione ha messo in evidenza che l’affidamento condiviso non rappresenta una regola assoluta e inderogabile. Quando l’interesse del minore risulta concretamente compromesso dall’esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, il giudice può adottare misure differenti, compreso l’affidamento esclusivo a uno dei due genitori.
Per la Corte queste decisioni devono essere fondate su un rigoroso accertamento dei fatti e su una verifica approfondita delle condizioni familiari, delle capacità genitoriali e delle conseguenze che determinate condotte possono avere sul benessere del minore.
Criticità rilevate nei confronti della madre
Tra gli highlights della sentenza emerge la valutazione delle relazioni tra la madre e il figlio minore. Il giudice di legittimità ha evidenziato che la Corte territoriale aveva svolto un’approfondita istruttoria, basata su consulenze tecniche, relazioni dei servizi sociali e ascolto del minore medesimo.
Da accertamenti siffatti era emerso un quadro definito particolarmente critico. I giudici di merito avevano individuato plurime problematiche attribuite alla madre, tra cui una relazione considerata eccessivamente simbiotica e possessiva, condotte ritenute manipolative verso il figlio e una costante interferenza nel rapporto tra il minore e il padre.
La pronuncia richiama, altresì, valutazioni afferenti a carenze educative, difficoltà nella gestione delle esigenze scolastiche e sanitarie del figlio e ripetute violazioni di provvedimenti giudiziari volti a favorire il mantenimento del rapporto con l’altro genitore.
Secondo quanto accertato nel processo, tali comportamenti avrebbero contribuito a coinvolgere il minore nel conflitto tra i genitori, generando un rilevante conflitto di lealtà e pregiudicando il suo equilibrio psicologico.
Parere del minore e limiti del suo peso decisionale
Un aspetto delicato della controversia concerneva la volontà espressa dal figlio di continuare a vivere con la madre. La Cassazione ha riconosciuto l’importanza dell’ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano in modo diretto, precisando che la relativa opinione non può rappresentare l’unico elemento su cui fondare una decisione giudiziaria.
Richiamando sia la propria giurisprudenza che quella della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la Suprema Corte ha osservato che il desiderio esplicitato da un minore deve essere valutato unitamente a tutti gli ulteriori elementi del procedimento, in specie quando esistono situazioni di notevole conflittualità familiare ovvero il rischio di condizionamenti psicologici.
I giudici hanno rammentato che il diritto del minore a esprimere la propria opinione non equivale a un diritto di veto sulle decisioni dell’autorità giudiziaria, bensì spetta sempre al giudice individuare quale soluzione risponda in modo effettivo al superiore interesse del bambino.
Confermata anche la revoca dell’assegno di mantenimento
La Cassazione ha respinto anche le doglianze riguardanti la revoca dell’assegno di mantenimento riconosciuto alla madre. Per il collegio i giudici d’appello avevano adeguatamente motivato tale decisione sulla base della documentazione economica acquisita nel processo.
In dettaglio, era stato evidenziato che la donna aveva avviato un’attività commerciale e disponeva di movimenti bancari e disponibilità finanziarie incompatibili con la situazione di bisogno rappresentata in giudizio. Respinte inoltre le contestazioni relative all’assegno destinato ai figli, all’addebito della separazione e alla condanna alle spese processuali.
Ribadita la centralità dell’interesse del minore
Con il rigetto integrale del ricorso, la Suprema Corte ha confermato la validità delle misure adottate dalla Corte territoriale, al contempo ribadendo un principio fondamentale del diritto di famiglia contemporaneo: il diritto del minore alla bigenitorialità rimane un valore centrale, ma non può prevalere automaticamente quando il mantenimento dell’assetto condiviso rischia di compromettere il benessere psicologico, educativo e relazionale del figlio.
In queste situazioni, conclude implicitamente la sentenza, “the best interest of child” rappresenta il criterio guida che deve orientare ogni decisione giudiziaria, anche quando ciò comporta limitazioni temporanee ai diritti e alle prerogative di uno dei genitori.











