Svolta sulle sanzioni tributarie, anche i professionisti possono rispondere quali concorrenti esterni

La Corte di Cassazione (Ordinanza n. 11372/2026) interviene sul tema della responsabilità per concorso nelle violazioni tributarie commesse da società di capitali, stavolta chiarendo che l’art. 7 del d.l. 269/2003 non esclude la possibilità di sanzionare i soggetti terzi, quali commercialisti e professionisti, quando il loro contributo materiale ovvero psicologico abbia agevolato l’illecito. La decisione segna un ulteriore passo nell’evoluzione giurisprudenziale, imponendo una lettura coordinata degli artt. 7 e 9 del d.lgs. 472/1997.

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Una controversia nata da un avviso di accertamento

La vicenda origina dall’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2015 notificato a una S.p.A. e, per concorso nelle violazioni, al commercialista. Quest’ultimo era stato individuato dall’Agenzia delle Entrate quale coobbligato solidale ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/1997, avendo apposto il visto di conformità sulle dichiarazioni IVA e IRES della società per diversi anni.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado aveva accolto il ricorso del professionista, escludendo la sua responsabilità concorsuale. La CTR Campania aveva confermato tale decisione, ritenendo che, sulla base dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003. le sanzioni dovessero gravare esclusivamente sulla persona giuridica. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per Cassazione.

Questioni preliminari: notifiche, firme digitali, ritualità

La Suprema Corte affronta i motivi afferenti alla presunta inesistenza della notifica del ricorso di primo grado, effettuata via PEC in formato PDF e non in formato p7m. La Cassazione conferma la linea già consolidata:

  • la notifica telematica in formato PDF è valida;
  • la mancanza di firma digitale sulla copia notificata non comporta nullità, purché l’originale sia sottoscritto;
  • eventuali irregolarità sono sanate dalla costituzione in giudizio della controparte.

Come si legge nell’ordinanza: “la notifica del ricorso di primo grado non può ritenersi inesistente, ma al più irrituale, irritualità in ogni caso sanata dalla costituzione dell’Ufficio”. I primi tre motivi dell’Agenzia vengono quindi rigettati.

Responsabilità del professionista e concorso nell’illecito

La parte più rilevante dell’ordinanza riguarda i motivi quarto e quinto, con cui l’Agenzia contesta l’erronea applicazione dell’art. 7 del d.l. 269/2003 e dell’art. 9 del d.lgs. 472/1997. La Cassazione riconosce che la CTR ha applicato un orientamento non più in linea con il diritto vivente.

  • 7 del d.l. n. 269/2003, sanzioni solo alla persona giuridica. La norma stabilisce che le sanzioni relative al rapporto tributario proprio di società con personalità giuridica gravano esclusivamente sull’ente, salvo che l’amministratore abbia agito nel proprio esclusivo interesse, usando la società come schermo.
  • 9 del d.lgs. n. 472/1997, concorso di persone. La disposizione consente di sanzionare chiunque abbia dato un contributo materiale o psicologico alla violazione, anche se non autore diretto dell’illecito.

Orientamenti giurisprudenziali a confronto

La Corte ricostruisce i due filoni interpretativi:

  • Orientamento tradizionale. Ritiene incompatibile l’art. 9 con l’art. 7: nessuna responsabilità concorsuale per persone fisiche quando la violazione riguarda società con personalità giuridica.
  • Orientamento evolutivo (oggi prevalente). Riconosce che: l’art. 7 disciplina solo il rapporto tra società e soggetti organici (intranei); l’art. 9 disciplina la responsabilità degli estranei che contribuiscono all’illecito; i due articoli non sono incompatibili, ma complementari.

La Cassazione aderisce a questo secondo orientamento, affermando che “i soggetti terzi […] sono sanzionabili in via amministrativa a titolo di concorso […] se comunque compiono azioni od omissioni che agevolano la commissione di violazioni tributarie”

Ruolo del commercialista: visto di conformità e contributo causale

La Corte richiama gli elementi fattuali emergenti dall’avviso di accertamento:

  • il commercialista in questione era supplente e in seguito socio della società;
  • era professionista incaricato del visto di conformità IVA e IRES dal 2013 al 2019;
  • era intermediario delle dichiarazioni fiscali della società.

Tali elementi, secondo la Cassazione, impongono un accertamento approfondito sul contributo causale del professionista alla violazione. La CTR non ha svolto tale verifica, per questo la sentenza viene cassata.

Principio di diritto affermato

La Cassazione stabilisce che:

  • l’art. 7 non esclude la responsabilità dei concorrenti esterni;
  • l’art. 9 consente di sanzionare i professionisti che, con condotte attive o omissive, abbiano agevolato l’illecito;
  • ciascun concorrente risponde autonomamente della propria condotta;
  • occorre verificare la consapevolezza e il contributo causale del professionista.

Implicazioni della decisione

L’ordinanza in disamina consolida un orientamento che ha effetti significativi:

  • per i professionisti, maggiore esposizione a responsabilità amministrativa quando il loro operato contribuisce alla violazione tributaria;
  • per le società, l’art. 7 continua a garantire la concentrazione delle sanzioni sull’ente, salvo casi di società-schermo;
  • per l’Amministrazione finanziaria, si amplia la possibilità di contestare il concorso di persone nelle violazioni tributarie.

L’Ordinanza in disamina, in definitiva, segna uno step di rilievo nella giurisprudenza tributaria: la Cassazione ribadisce che il concorso del professionista nelle violazioni fiscali non è escluso dall’art. 7 del d.l. 269/2003. La responsabilità concorsuale ex art. 9 resta pienamente operativa, a condizione che sia dimostrato un contributo causale, materiale ovvero psicologico, alla realizzazione dell’illecito. La causa è tornata alla CTR Campania, che dovrà riesaminare i fatti alla luce del principio di diritto enunciato.

Avv. Laura Biarella
Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista. È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giuridiche.

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