
La Cassazione, con l’ordinanza n. 12715/2026 (puoi leggerla qui), ha chiarito che l’esenzione dalla revocatoria fallimentare prevista dall’art. 67, comma 3, lett. f), l. fall. per i pagamenti dei corrispettivi delle prestazioni di lavoro tutela direttamente il diritto alla retribuzione, e non presuppone che il pagamento sia contestuale, o quasi contestuale, allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Consiglio: per approfondimenti in materia, segnaliamo il volume “Le tutele del nuovo sovraindebitamento. Come uscire dal debito”, a cura dell’Avv. Monica Mandico, e acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.
Le tutele del nuovo sovraindebitamento. Come uscire dal debito
Aggiornato al terzo decreto correttivo del CCII (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), il volume, giunto alla sua II edizione, propone un’ampia ricognizione delle rilevanti novità normative e del panorama giurisprudenziale sul tema della crisi da sovraindebitamento. Sono raccolti diversi casi giudiziari riguardanti piani, omologati e non, ove emergono gli orientamenti dei vari fori e le problematiche applicative della normativa di riferimento. Il taglio pratico rende l’opera uno strumento utile per il professionista – gli organismi di composizione e i gestori della crisi, gli advisor e i liquidatori – al fine di offrire un supporto nelle criticità e i dubbi che possano sorgere nella predisposizione del Piano.
Monica Mandico
Avvocato cassazionista, Founder di Mandico&Partners. Gestore della crisi, curatore, liquidatore e amministratore giudiziario. È presidente di Assoadvisor e coordinatrice della Commissione COA Napoli “Sovrain- debitamento ed esdebitazione”. Già componente della Commissione per la nomina degli esperti indipendenti della composizione negoziata presso la CCIAA di Napoli. Esperta in crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento e presidente di enti di promozione sociale. Autrice di numerose pubblicazioni, dirige la Collana “Soluzioni per la gestione del debito” di Maggioli Editore, ed è docente di corsi di alta formazione e master accreditati presso Università e ordini professionali.
Leggi descrizione
Monica Mandico, 2025, Maggioli Editore
68.00 €
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Le tutele del nuovo sovraindebitamento. Come uscire dal debito
Aggiornato al terzo decreto correttivo del CCII (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), il volume, giunto alla sua II edizione, propone un’ampia ricognizione delle rilevanti novità normative e del panorama giurisprudenziale sul tema della crisi da sovraindebitamento. Sono raccolti diversi casi giudiziari riguardanti piani, omologati e non, ove emergono gli orientamenti dei vari fori e le problematiche applicative della normativa di riferimento. Il taglio pratico rende l’opera uno strumento utile per il professionista – gli organismi di composizione e i gestori della crisi, gli advisor e i liquidatori – al fine di offrire un supporto nelle criticità e i dubbi che possano sorgere nella predisposizione del Piano.
Monica Mandico
Avvocato cassazionista, Founder di Mandico&Partners. Gestore della crisi, curatore, liquidatore e amministratore giudiziario. È presidente di Assoadvisor e coordinatrice della Commissione COA Napoli “Sovrain- debitamento ed esdebitazione”. Già componente della Commissione per la nomina degli esperti indipendenti della composizione negoziata presso la CCIAA di Napoli. Esperta in crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento e presidente di enti di promozione sociale. Autrice di numerose pubblicazioni, dirige la Collana “Soluzioni per la gestione del debito” di Maggioli Editore, ed è docente di corsi di alta formazione e master accreditati presso Università e ordini professionali.
Il caso
La vicenda riguardava un’azione revocatoria promossa dalla curatela fallimentare contro il pagamento di una somma superiore a 6.000 euro, eseguito in favore di un lavoratore.
Il Tribunale dichiarava inefficace il pagamento nei confronti del fallimento e condannava il percettore alla restituzione della somma, oltre interessi. La Corte d’appello, invece, accoglieva il gravame del lavoratore e rigettava la domanda della curatela.
Secondo la Corte territoriale, il pagamento rientrava nell’esenzione prevista dall’art. 67, comma 3, lett. f), l. fall., relativa ai corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti e altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito.
La curatela proponeva ricorso per cassazione. Sosteneva che l’esenzione non potesse operare per il solo fatto che il credito avesse natura lavoristica. A suo avviso, la norma avrebbe tutelato soltanto i pagamenti collegati a prestazioni rese in un periodo prossimo all’esercizio dell’impresa, così da salvaguardare la stabilità del rapporto di lavoro e la continuità aziendale. Nel caso concreto, invece, il pagamento riguardava prestazioni svolte anni prima ed era intervenuto dopo la cessazione del rapporto.
La retribuzione come interesse protetto dalla norma
La Suprema Corte ha respinto questa impostazione. Ha dato rilievo, anzitutto, al dato letterale dell’art. 67, comma 3, lett. f), l. fall., secondo cui non sono soggetti a revocatoria “i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito”.
La disposizione, secondo la Cassazione, tutela il diritto alla retribuzione dei lavoratori subordinati e dei collaboratori dell’impresa. Tale diritto assume rilievo costituzionale, perché serve a garantire al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa, secondo l’art. 36 Cost.
La Corte ha quindi individuato la ratio dell’esenzione non nella protezione dell’impresa, ma nella tutela del lavoratore come soggetto debole del rapporto. La norma evita che il pagamento del corrispettivo della prestazione lavorativa, già ricevuto dal lavoratore, venga poi aggredito dalla curatela mediante revocatoria.
Nessun requisito di contestualità tra lavoro e pagamento
L’aspetto centrale dell’ordinanza riguarda il requisito temporale invocato dalla curatela. Secondo il fallimento, il pagamento sarebbe stato esente da revocatoria solo se eseguito in prossimità della prestazione lavorativa o durante la prosecuzione del rapporto.
La Cassazione ha escluso questa lettura. La norma non contiene alcun limite temporale. Non richiede che il pagamento avvenga nei “termini d’uso”, né impone che il rapporto di lavoro sia ancora in corso.
La Corte ha osservato che, quando il legislatore ha voluto subordinare un’esenzione a specifiche condizioni temporali, lo ha fatto espressamente. È il caso dell’art. 67, comma 3, lett. a), l. fall., che riguarda i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso.
Questa precisazione assume rilievo pratico. Il giudice non può introdurre, in via interpretativa, un requisito non previsto dalla norma. L’esenzione della lett. f) opera anche quando il pagamento intervenga dopo molto tempo dalla prestazione e anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Continuità aziendale solo come effetto indiretto
La Cassazione ha inoltre distinto la finalità della lett. f) dalle altre ipotesi di esenzione previste dall’art. 67, comma 3, l. fall.
Alcune esenzioni mirano a preservare la continuità dell’attività d’impresa. Altre sostengono gli strumenti di risanamento o di soluzione negoziale della crisi. La lett. f), invece, protegge in via diretta il lavoro e la retribuzione.
La conservazione dell’attività aziendale può rappresentare un effetto indiretto della norma. Tuttavia, non costituisce la sua finalità principale. Per questo, non occorre verificare se il pagamento abbia favorito la prosecuzione dell’impresa, né se abbia incentivato il lavoratore a continuare la prestazione.
La Corte ha ritenuto non dimostrata anche l’idea secondo cui il rischio di revocatoria indurrebbe i lavoratori a dimettersi dall’impresa in crisi. Tale argomento, secondo l’ordinanza, non basta a modificare la funzione dell’esenzione, che resta centrata sulla tutela costituzionale della retribuzione.
Il pagamento resta esente anche se avvenuto dopo la cessazione del rapporto
Nel caso concreto, il pagamento riguardava crediti per prestazioni lavorative svolte anni prima ed era stato effettuato dopo la cessazione del rapporto. Per la curatela, questo dato avrebbe dovuto escludere l’esenzione.
La Cassazione ha invece ritenuto irrilevante tale circostanza. Se il pagamento remunera prestazioni di lavoro, rientra nell’ambito applicativo dell’art. 67, comma 3, lett. f), l. fall., anche quando interviene a distanza di tempo e anche dopo la fine del rapporto.
La Corte ha precisato che l’esenzione può operare anche se il pagamento avviene in sede esecutiva. Ciò conferma che il momento e la modalità del pagamento non condizionano la protezione accordata dalla norma, purché il pagamento abbia ad oggetto il corrispettivo della prestazione lavorativa.
Esito della decisione e principio affermato
La Cassazione ha rigettato il ricorso della curatela fallimentare. Ha quindi confermato la sentenza della Corte d’appello, che aveva escluso la revocabilità del pagamento eseguito in favore del lavoratore.
L’esenzione dall’azione revocatoria fallimentare prevista dall’art. 67, comma 3, lett. f), l. fall. per i pagamenti dei corrispettivi delle prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti e altri collaboratori, anche non subordinati, tutela direttamente il diritto alla retribuzione, quale valore costituzionalmente rilevante ai sensi degli artt. 1, 35 e 36 Cost. Tale esenzione non è subordinata alla contestualità tra prestazione lavorativa e pagamento, né alla permanenza del rapporto di lavoro, e opera anche quando il pagamento sia avvenuto dopo la cessazione del rapporto o in sede esecutiva.











