Spese consulente tecnico di parte: ok alla liquidazione d’ufficio anche senza prova del pagamento

La Cassazione, con l’ordinanza n. 6949/2026, ha chiarito che le spese per il consulente tecnico di parte rientrano tra le spese processuali e devono essere liquidate d’ufficio anche in assenza della prova dell’avvenuto pagamento, essendo sufficiente l’assunzione dell’obbligazione da parte della parte vittoriosa. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.

Formulario commentato del nuovo processo civile

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Giunto all’VIII edizione, il Formulario commentato del nuovo processo civile rappresenta uno strumento operativo indispensabile per il professionista che deve affrontare il processo civile alla luce delle più recenti riforme.

Il volume è aggiornato al Decreto Giustizia (D.L. 117/2025, conv. in L. 148/2025) e ai correttivi Cartabia e mediazione, e tiene conto della giurisprudenza più recente e delle principali innovazioni in materia di rito, digitalizzazione e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.

L’opera raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da:
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commento operativo,
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preclusioni processuali,
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Un supporto concreto per impostare correttamente la strategia difensiva e redigere atti completi, aggiornati e conformi alle nuove regole del processo civile.

Contenuti principali
Il formulario copre in modo sistematico tutte le fasi e i procedimenti del processo civile, tra cui:
parti e difensori, mediazione e negoziazione assistita;
giudizio di primo grado davanti al tribunale e al giudice di pace;
appello, ricorso per Cassazione e altre impugnazioni;
controversie di lavoro;
precetto ed esecuzione, opposizioni all’esecuzione;
procedimento di ingiunzione, sfratto e finita locazione;
procedimenti cautelari e procedimento semplificato di cognizione;
procedimenti possessori;
separazione, divorzio e cumulo delle domande;
arbitrato e trasferimento del contenzioso in sede arbitrale.

Punti di forza
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Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.

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Lucilla Nigro, 2026, Apogeo Education - Maggioli Editore
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Il caso

La controversia traeva origine da un giudizio promosso per il risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato. L’attore agiva nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, chiedendo il ristoro dei danni subiti.

Il giudice di pace accoglieva la domanda risarcitoria, ma la parte attrice proponeva appello lamentando, tra l’altro, la sottostima del danno morale e il mancato riconoscimento di alcune voci di spesa, tra cui quelle relative alla consulenza tecnica di parte svolta sia nella fase stragiudiziale sia nel corso del giudizio.

Il tribunale rigettava il gravame, ritenendo non provato il danno morale, dichiarando inammissibile la domanda di rimborso delle spese stragiudiziali e negando la rifusione delle spese per il consulente tecnico di parte, in quanto non documentate o ritenute superflue.

L’attore proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in più motivi, tra cui quello relativo alla mancata liquidazione delle spese per il consulente di parte.

Il giudicato interno e i limiti del riesame in appello

La Corte ha esaminato preliminarmente i motivi relativi al danno morale, ritenendoli infondati. In particolare, ha ribadito che il giudicato interno si forma sui capi della sentenza e non sui singoli punti o passaggi argomentativi, con la conseguenza che l’impugnazione anche di uno solo degli elementi della decisione consente al giudice di appello di riesaminare l’intera statuizione.

In questa prospettiva, il tribunale ha correttamente riesaminato non solo la risarcibilità del danno morale, ma anche la sua esistenza e prova, senza incorrere in alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Spese stragiudiziali e limiti alla loro ripetibilità

Quanto alla richiesta di rimborso delle spese sostenute nella fase antecedente al giudizio, la Corte ha confermato la decisione di merito, rilevando che la relativa domanda non era stata proposta in primo grado.

Il Collegio ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità, in quanto la domanda di rifusione delle spese stragiudiziali non può essere introdotta per la prima volta in appello, trattandosi di una domanda nuova.

Consulenza tecnica di parte e natura delle spese processuali

Il punto centrale della decisione riguarda la natura e il regime delle spese per la consulenza tecnica di parte.

La Corte ha affermato che tali spese rientrano a pieno titolo tra le spese processuali ex art. 91 c.p.c., al pari dei compensi del difensore. Ne consegue che esse devono essere liquidate d’ufficio dal giudice, anche in assenza di una specifica domanda o della produzione della nota spese.

In questo contesto, la Corte ha preso posizione sul contrasto giurisprudenziale relativo alla necessità della prova dell’avvenuto pagamento, aderendo all’orientamento secondo cui tale prova non è richiesta. È sufficiente, infatti, che la parte abbia conferito l’incarico al consulente, poiché da ciò si presume l’assunzione dell’obbligazione di remunerarlo, in virtù del principio di onerosità del mandato.

Il superamento dell’orientamento restrittivo

La Corte ha espressamente disatteso l’orientamento più restrittivo, secondo cui la rifusione delle spese di consulenza sarebbe subordinata alla prova dell’esborso.

Tale impostazione, secondo la Cassazione, è incompatibile con i principi generali in materia di spese processuali, oltre che incoerente con la disciplina applicabile ai compensi del difensore, per i quali non è mai richiesta la dimostrazione dell’avvenuto pagamento.

La soluzione accolta valorizza, invece, la funzione delle spese di lite quale conseguenza della soccombenza, che prescinde dal momento in cui l’esborso viene effettivamente sostenuto.

Il controllo sulla congruità della spesa

La Corte ha inoltre censurato la motivazione con cui il giudice di merito aveva ritenuto superflua ed eccessiva la spesa per il consulente di parte.

In particolare, ha evidenziato come la nomina di un consulente tecnico d’ufficio legittimi pienamente la parte a nominare un proprio consulente, escludendo ogni automatica valutazione di superfluità. Inoltre, è stata ritenuta contraddittoria la qualificazione di una spesa come eccessiva in assenza di prova del suo ammontare.

Esito della decisione e principio affermato

La Corte ha rigettato il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, ha accolto il quarto motivo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa al giudice di merito.

Il principio di diritto affermato può essere così sintetizzato:

“La nomina del consulente tecnico di parte comporta la presunzione dell’assunzione dell’obbligazione di remunerarlo; pertanto, le relative spese, in quanto spese processuali ai sensi dell’art. 91 c.p.c., devono essere liquidate d’ufficio anche in assenza della prova dell’avvenuto pagamento, salvo prova contraria circa la gratuità della prestazione o l’estinzione del debito”.

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