
La Prima Sezione Civile della Cassazione, con la sentenza n. 7919/2026 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), ha esaminato il tema della trascrizione in Italia di un atto di nascita formato all’estero a seguito di gestazione per sostituzione, quando come madre risulti indicata la coniuge del padre biologico, deceduta prima del completamento del percorso procreativo.
Consiglio: per approfondimenti in materia, segnaliamo il volume “Il nuovo processo di famiglia”, a cura di Michele Angelo Lupoi, e acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.
Il nuovo processo di famiglia
La riforma del processo di famiglia ad opera della c.d. riforma Cartabia ha profondamente trasformato il modo di tutelare i diritti delle persone e le relazioni familiari, in particolare in occasione di crisi matrimoniali e genitoriali. Questo volume offre agli avvocati e a tutti gli operatori del settore uno strumento completo e operativo per orientarsi nell’attuale quadro normativo e procedurale.
Dalle caratteristiche e dalla struttura del c.d. “rito unitario” alle impugnazioni dei provvedimenti provvisori e definitivi, fino alle fasi esecutive, l’opera analizza in modo chiaro e aggiornato ogni passaggio del processo di famiglia, integrando riferimenti normativi, orientamenti giurisprudenziali e indicazioni di prassi, senza perdere di vista le più autorevoli espressioni della dottrina.
L’analisi si sviluppa dai presupposti del processo (giurisdizione e competenza) per giungere sino al riconoscimento e all’esecuzione dei provvedimenti stranieri nel nostro paese (un profilo di sempre maggiore rilevanza nell’esperienza pratica). Notevole attenzione è dedicata ai profili difensivi, al contenuto degli atti e alle strategie processuali, con l’approfondimento delle criticità operative emerse dopo la riforma Cartabia.
Un testo pensato per chi, nella pratica quotidiana, cerca risposte argomentate alle questioni più rilevanti in materia.
Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.
Leggi descrizione
Michele Angelo Lupoi, 2025, Maggioli Editore
84.00 €
79.80 €
Il nuovo processo di famiglia
La riforma del processo di famiglia ad opera della c.d. riforma Cartabia ha profondamente trasformato il modo di tutelare i diritti delle persone e le relazioni familiari, in particolare in occasione di crisi matrimoniali e genitoriali. Questo volume offre agli avvocati e a tutti gli operatori del settore uno strumento completo e operativo per orientarsi nell’attuale quadro normativo e procedurale.
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Un testo pensato per chi, nella pratica quotidiana, cerca risposte argomentate alle questioni più rilevanti in materia.
Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.
Il caso
La vicenda riguardava la richiesta di trascrizione di un atto di nascita formato negli Stati Uniti, relativo a una minore nata all’esito di un percorso di gestazione per sostituzione.
Il padre biologico chiedeva che l’atto venisse trascritto integralmente anche con l’indicazione della propria coniuge, deceduta prima della conclusione del percorso, quale madre della bambina. L’ufficiale di stato civile procedeva invece a una trascrizione solo parziale, limitata alla paternità.
Seguiva il giudizio promosso contro tale scelta, nel quale il ricorrente sosteneva, tra l’altro, che l’impossibilità di ricorrere utilmente all’adozione in casi particolari dovesse imporre il riconoscimento dello status risultante dal provvedimento straniero, in funzione della tutela dell’identità personale e familiare della minore.
Il Tribunale prima e la Corte d’appello poi rigettavano la domanda, sia pure con argomentazioni in parte diverse.
Il rilievo del progetto genitoriale non compiuto
La Corte ha posto al centro della valutazione la concreta scansione del percorso procreativo.
Dalla ricostruzione contenuta in sentenza emerge che la coniuge del ricorrente aveva partecipato soltanto alla fase iniziale del programma, sottoscrivendo un primo contratto di servizio per portatrici gestazionali. Dopo il suo decesso, il padre ha proseguito da solo il percorso, sottoscrivendo il successivo contratto con la gestante e dando corso alle ulteriori fasi necessarie alla nascita della minore.
Proprio questa sequenza ha indotto la Cassazione a escludere che il consenso prestato in origine dalla moglie potesse assumere valore sufficiente per fondare una volontà di genitorialità giuridicamente rilevante.
Secondo la Corte, al momento del decesso non era stata ancora assunta alcuna decisione irrevocabile sul piano procreativo, né il progetto aveva raggiunto un livello di compiutezza tale da rendere configurabile una responsabilità genitoriale già definita. In questa prospettiva, la volontà espressa nella fase iniziale è rimasta un intento non maturato, inidoneo a sorreggere il riconoscimento dello status richiesto.
Ordine pubblico e limiti alla trascrizione dell’atto estero
Muovendo da questo dato, la Cassazione ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva negato la trascrizione dell’atto di nascita con l’indicazione della coniuge defunta quale madre.
La sentenza ha chiarito che, in un caso del genere, la trascrizione si tradurrebbe nel riconoscimento di una genitorialità priva di fondamento biologico, di concreta dimensione relazionale e di un progetto procreativo giunto a uno stadio sufficientemente avanzato da rendere riconoscibile un’assunzione effettiva di responsabilità.
È su questo punto che la Corte ha individuato il limite di ordine pubblico, già rilevante nella materia della gestazione per sostituzione, escludendo che possa essere riconosciuto automaticamente in Italia uno status formatosi all’estero quando manchi la sostanza stessa della genitorialità intenzionale.
La decisione distingue espressamente questa vicenda dalle ipotesi, più frequenti nella giurisprudenza, in cui il minore sia cresciuto all’interno di un nucleo composto da un genitore biologico e da un genitore intenzionale concretamente presenti nella sua vita. Qui, invece, la minore era nata circa due anni dopo il decesso della donna indicata come madre nel provvedimento straniero e non aveva mai instaurato con lei alcuna relazione.
I richiami normativi ritenuti non pertinenti
La Corte ha poi esaminato e respinto i richiami difensivi fondati su altre figure di costituzione dello status filiationis.
In particolare, ha escluso la pertinenza del riferimento alla presunzione di concepimento entro i trecento giorni dallo scioglimento del matrimonio, al riconoscimento per testamento, alla disciplina della procreazione medicalmente assistita con utilizzo post mortem del gamete crioconservato e alla regolamentazione dei figli nati da rapporti incestuosi.
Secondo la sentenza, si tratta di fattispecie non sovrapponibili, perché in esse ricorre comunque un elemento che qui manca, cioè il fondamento biologico del rapporto, oppure una relazione effettiva con il minore, oppure ancora un progetto procreativo giunto a una fase avanzata e irreversibile.
La Cassazione ha valorizzato, in particolare, la differenza rispetto ai casi di procreazione medicalmente assistita post mortem già esaminati dalla giurisprudenza, nei quali il consenso del genitore deceduto si collocava in una fase già avanzata del procedimento generativo. Nel caso in esame, invece, il decesso era intervenuto quando il percorso era ancora allo stadio preliminare, prima della formazione dell’embrione e prima dell’avvio della fase attuativa.
Esito del giudizio e principio affermato
La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso, compensando le spese. Il principio che emerge dalla sentenza è il seguente:
“In materia di gestazione per sostituzione, non può essere riconosciuto in Italia, mediante trascrizione dell’atto di nascita estero, lo status di genitore intenzionale in favore del coniuge del padre biologico deceduto prima che il percorso procreativo abbia raggiunto un grado di compiutezza idoneo a rendere giuridicamente riconoscibile una volontà genitoriale definita”.
La pronuncia conferma così che, ai fini della formazione dello status filiationis, non basta un generico consenso iniziale al progetto, ma occorrono elementi concreti, biologici, relazionali oppure progettuali, che consentano di ravvisare una genitorialità effettiva e non meramente intenzionale.











