
La Cassazione, con l’ordinanza n. 7711/2026 (puoi leggerla cliccando qui), ha affermato che il datore di lavoro non può ritenere legittima l’assegnazione dell’infermiere a mansioni inferiori solo perché le attività proprie della qualifica restano prevalenti. Quando impone in modo sistematico compiti estranei al profilo professionale, infatti, incide sulla professionalità del lavoratore e può causare un danno risarcibile.
Consiglio: per approfondimenti, segnaliamo il volume “Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon.
Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia
Nel presente volume vengono affrontate, con un’esposizione chiara e semplice, le tematiche del diritto del lavoro, sostanziale e procedurale, sorte con le prime applicazioni pratiche delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022).
Tra le tematiche che avranno un maggiore impatto “immediato” nelle controversie di lavoro, vi è l’introduzione della negoziazione assistita, che non si pone, però, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, bensì quale mera facoltà attribuita alle parti, nonché la definitiva (attesa?) abrogazione del c.d. rito Fornero in materia di impugnativa giudiziaria dei prov- vedimenti di licenziamento.
Il testo ripercorre tutte le novità più recenti, tra cui la sentenza della Corte costituzionale 7/2024, che si è pronunciata sulla disciplina dei licenziamenti collettivi prevista dal Jobs Act, ed affronta criticità e prospettive a distanza di circa un anno dalla Riforma, avvalendosi dell’ausilio di tabelle riepilogative per una migliore e più facile comprensione degli argomenti trattati e della più recente giurisprudenza.
Completa il volume un pratico Formulario online stragiudiziale e giudiziale, disponibile anche in formato editabile e stampabile.
Manuela Rinaldi
Avvocato cassazionista, consigliere e tesoriere del COA Avezzano. Direttore della Scuola Forense della Marsica, è professore a contratto di “Tutela della salute e sicurezza sul lavoro” e “Diritto del lavoro pubblico e privato” presso diversi atenei. Relatore a Convegni e docente di corsi di formazione per aziende e professionisti, è autore di numerose opere monografiche e collettanee.
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Manuela Rinaldi, 2024, Maggioli Editore
26.00 €
24.70 €
Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia
Nel presente volume vengono affrontate, con un’esposizione chiara e semplice, le tematiche del diritto del lavoro, sostanziale e procedurale, sorte con le prime applicazioni pratiche delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022).
Tra le tematiche che avranno un maggiore impatto “immediato” nelle controversie di lavoro, vi è l’introduzione della negoziazione assistita, che non si pone, però, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, bensì quale mera facoltà attribuita alle parti, nonché la definitiva (attesa?) abrogazione del c.d. rito Fornero in materia di impugnativa giudiziaria dei prov- vedimenti di licenziamento.
Il testo ripercorre tutte le novità più recenti, tra cui la sentenza della Corte costituzionale 7/2024, che si è pronunciata sulla disciplina dei licenziamenti collettivi prevista dal Jobs Act, ed affronta criticità e prospettive a distanza di circa un anno dalla Riforma, avvalendosi dell’ausilio di tabelle riepilogative per una migliore e più facile comprensione degli argomenti trattati e della più recente giurisprudenza.
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Manuela Rinaldi
Avvocato cassazionista, consigliere e tesoriere del COA Avezzano. Direttore della Scuola Forense della Marsica, è professore a contratto di “Tutela della salute e sicurezza sul lavoro” e “Diritto del lavoro pubblico e privato” presso diversi atenei. Relatore a Convegni e docente di corsi di formazione per aziende e professionisti, è autore di numerose opere monografiche e collettanee.
Il caso
La vicenda trae origine dal ricorso di un infermiere, inquadrato nella Categoria D, dipendente di una Fondazione dal 2004. Il lavoratore lamentava di essere stato costretto a svolgere, per un arco temporale di dodici anni, compiti estranei al proprio profilo, consistenti in attività di supporto quali la pulizia e l’assistenza domestica ai pazienti.
In primo grado, il Tribunale di Roma accertava la dequalificazione subita e condannava la struttura al risarcimento del danno non patrimoniale, parametrato al 25% della retribuzione media mensile. La Corte d’Appello di Roma, pur confermando l’esistenza dell’inadempimento datoriale, riduceva l’entità del risarcimento, stimando l’incidenza delle mansioni inferiori nel 10% della giornata lavorativa.
I giudici di secondo grado osservavano come, pur non essendoci una prevalenza quantitativa dei compiti inferiori, l’adibizione agli stessi fosse risultata sistematica a causa della cronica mancanza di personale ausiliario all’interno dei reparti. Tale situazione aveva portato alla valorizzazione di una liquidazione equitativa basata sulla progressiva introduzione, solo tardiva, di figure di supporto dal 2016.
I limiti di legittimità dell’assegnazione a mansioni inferiori
La Cassazione ha respinto il ricorso della Fondazione, che aveva escluso il demansionamento sul presupposto che le mansioni inferiori non prevalessero su quelle proprie della qualifica di infermiere.
La Corte ha ribadito che il datore di lavoro può assegnare il lavoratore a compiti inferiori solo entro limiti rigorosi: tali attività non devono essere estranee alla professionalità dell’interessato, devono rispondere a obiettive esigenze organizzative o di sicurezza e, soprattutto, devono restare marginali oppure occasionali. Non basta, quindi, che le mansioni qualificate rimangano prevalenti sul piano quantitativo.
Quando il datore impone in modo sistematico compiti inferiori non accessori, incide comunque sulla coerenza tra inquadramento e attività svolta e lede la professionalità del dipendente. In questa prospettiva, la Cassazione ha ritenuto tutt’altro che irrilevante l’adibizione dell’infermiere a mansioni inferiori per il 10% del tempo lavorativo, protratta per oltre dieci anni.
La prova presuntiva del danno da dequalificazione
La Cassazione ha respinto anche la censura relativa al danno non patrimoniale. La Fondazione contestava il ricorso alle presunzioni, sostenendo che la durata del demansionamento non presentasse i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dagli artt. 2727 e 2729 c.c.
La Suprema Corte ha invece confermato la correttezza del ragionamento seguito dai giudici di merito: la protrazione ultradecennale, costante e quotidiana dello svolgimento di incombenze inferiori costituisce un elemento idoneo a fondare, in via presuntiva, la prova del pregiudizio alla personalità morale e all’identità professionale del lavoratore. Ha inoltre ribadito che la valutazione degli indizi spetta al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo nei limiti del vizio di sussunzione.
A ciò si aggiunge un ulteriore profilo: trattandosi di violazione riconducibile all’art. 2087 c.c., spettava alla datrice di lavoro fornire la prova liberatoria, che nel caso concreto non è stata offerta.
Il ricorso incidentale del lavoratore
Il lavoratore ha proposto ricorso incidentale, contestando da un lato l’esiguità del risarcimento liquidato e, dall’altro, il richiamo operato dalla Corte territoriale all’art. 49 del Codice deontologico dell’infermiere, disposizione ormai abrogata al momento della decisione.
La Cassazione ha dichiarato inammissibili le censure relative alla quantificazione del danno, ribadendo che la liquidazione equitativa rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e può essere sindacata in sede di legittimità solo in presenza di una motivazione mancante, manifestamente illogica o incompatibile con il principio di integralità del risarcimento.
Quanto, invece, all’erroneo riferimento al codice deontologico, la Corte ha precisato che si tratta di un vizio correggibile ai sensi dell’art. 384 c.p.c., poiché quel richiamo non sorreggeva la decisione, ma aveva carattere meramente rafforzativo. Per questa ragione, l’errore non ha inciso sulla tenuta del dispositivo.
Conclusioni
La decisione conferma che il datore di lavoro non può giustificare l’assegnazione a compiti inferiori richiamando la sola prevalenza quantitativa delle mansioni corrispondenti all’inquadramento. Quando le attività inferiori assumono carattere stabile e non accessorio, la condotta datoriale lede la professionalità del lavoratore e può fondare il risarcimento del danno, anche sulla base di presunzioni, se la dequalificazione si protrae nel tempo in modo sistematico.











