Nullità atto di citazione per omissione o incertezza del petitum: i presupposti

Secondo quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 1681 del 29 gennaio 2015, ai sensi dell’art. 164, co. 4, c.p.c., la citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda (art. 163 c.p.c., co. 3, n. 3) ovvero se manca l’esposizione dei fatti (art. 163 c.p.c., co. 3, n. 4).

Il giudizio in questione riguardava un’azione di risarcimento danni da infiltrazioni d’acqua, contestata dal condominio convenuto che, in comparsa di costituzione, eccepiva la genericità e conseguente nullità dell’atto di citazione. In seguito all’accoglimento della domanda avanzata nei confronti del condominio da parte del giudice di primo grado, la Corte d’Appello riformava tuttavia la sentenza, dichiarando la nullità della citazione introduttiva del giudizio per assoluta incertezza del requisito di cui al’art. 163 n. 3 c.p.c.

Sul punto, la Suprema Corte ha innanzitutto chiarito che “il riscontro che la ragione di nullità di cui alla prima parte del 4° co. dell’art. 164 c.p.c. postula, si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato”.

In secondo luogo, ha comunque specificato che, in caso di eccezione di nullità della citazione per assenza dei requisiti di cui all’art. 163 c.p.c., co. 3 n. 3-4 (omissione o assoluta incertezza del petitum), è necessaria una valutazione specifica da compiersi caso per caso, che tenga conto sia dell’identificazione dell’oggetto della domanda operata mediante le indicazioni contenute nell’atto di citazione nonchè nei documenti ad esso allegati, sia del fatto che l’oggetto risulti “assolutamente incerto”. 
Ebbene, proprio in merito alla certezza del petitum, la Corte di legittimità ha chiarito che tale elemento debba essere vagliato coerentemente con la ratio della norma che impone all’attore di specificare sin dall’atto introduttivo l’oggetto della sua domanda, a pena di nullità: con l’esigenza, cioè, di mettere immediatamente in condizione il convenuto di difendersi in modo adeguato e puntuale piuttosto che con la necessità “di offrire al giudice l’immediata contezza del thema decidendum”.

Ne consegue che, in sede di valutazione del grado di incertezza della domanda, si dovrà dare particolare rilievo alla relazione sussistente tra la natura del petitum e la controparte. Se, cioè, le indicazioni siano tali da consentire un’agevole individuazione di quanto l’attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, al contrario, rendano “effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l’approntamento di una precisa linea di difesa”.

La Corte afferma, inoltre, che “la nullità della citazione per assoluta incertezza del petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell’aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, non ricorre quando l’individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell’atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva”.

Si rileva, inoltre, che sulla scorta di tali principi di diritto ormai consolidati, la Cassazione aveva già chiarito sul punto che:

  • non sussiste nullità dell’atto introduttivo del giudizio qualora non sia stata esattamente quantificata monetariamente la pretesa, se l’attore abbia indicato i titoli dai quali la stessa trae fondamento (v. Cass. n. 7074/2005);
  • non può ravvisarsi nullità dell’atto di citazione per mancanza del titolo in funzione del quale il bene immobile viene rivendicato, considerato che la proprietà appartiene alla categoria dei beni autodeterminati, individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto rappresentato dal bene che ne costituisce l’oggetto (Cass. Civ., 15915/2007);
  • non sussiste nullità, ex art. 164 c.p.c., della domanda di simulazione o inefficacia di una vendita, nel caso di puntuale indicazione del relativo atto notarile e la descrizione ed i dati catastali dei corrispondenti beni come risultanti dal rogito (Cass. Civ. 20294/2014);
  • non comporta nullità della citazione verbale proposta innanzi al Giudice di pace e verbalizzata su un modello a stampa, l’omessa indicazione delle conclusioni nella parte del modulo a queste riservato, dato che, nella parte soprastante, dopo l’esposizione dei fatti di causa, era chiaramente indicata la domanda rivolta al giudice (Cass. Civ., 7448/2001).

(Cassazione Civile, 2° Sezione, sentenza n. 1681 del 29 gennaio 2015)

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