
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 5889 /2026 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), hanno definito i principali profili applicativi della rottamazione quater, chiarendo che l’estinzione del giudizio consegue al versamento della prima rata, che la definizione agevolata si estende anche ai carichi non tributari affidati all’agente della riscossione e che i suoi effetti operano anche nei confronti del coobbligato solidale non aderente.
Consiglio: il volume “Come cancellare i debiti fiscali”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Come cancellare i debiti fiscali
Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.
Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).
Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali.
Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
Leggi descrizione
Leonarda D’Alonzo, 2025, Maggioli Editore
44.00 €
41.80 €
Come cancellare i debiti fiscali
Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.
Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).
Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali.
Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
Analisi del caso
La vicenda trae origine da un’opposizione all’esecuzione proposta da due fideiussori avverso cartelle di pagamento notificate da Equitalia (ora ADER) per una somma superiore a 80.000 euro. Il debito scaturiva da un finanziamento concesso da un istituto bancario a una società petrolifera, garantito dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (PMI) gestito dal Mediocredito Centrale.
A seguito dell’inadempimento della società beneficiaria, il Fondo aveva liquidato la perdita alla banca e si era surrogato nei diritti di quest’ultima, procedendo al recupero forzoso tramite iscrizione a ruolo. Tale meccanismo determina una vera e propria metamorfosi del rapporto giuridico: il credito originario, nato da un contratto bancario di diritto comune, muta in un diritto restitutorio di natura pubblicistica in capo al gestore pubblico.
Questa trasformazione giustifica l’utilizzo dello strumento dell’iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento anche nei confronti dei fideiussori, i quali restano obbligati in solido sulla base di un titolo che, sebbene derivato, assume i connotati del privilegio pubblicistico. I ricorrenti avevano contestato la legittimità di tale procedura e sollevato eccezioni sulla validità delle clausole fideiussorie in ottica antitrust.
La rimessione alle Sezioni Unite
Nel corso del giudizio di legittimità, la Terza Sezione civile, con l’ordinanza interlocutoria n. 8383 del 30 marzo 2025, ha ritenuto che la controversia ponesse questioni di particolare rilevanza, tali da giustificare la rimessione alle Sezioni Unite. In particolare, la Corte ha chiesto di chiarire se l’adesione alla rottamazione quater comporti l’immediata estinzione del giudizio o ne imponga soltanto la sospensione, se la definizione agevolata sia applicabile anche ai carichi non tributari e quali effetti produca nei confronti del coobbligato solidale che non abbia aderito alla procedura.
La decisione della Corte
Le Sezioni Unite hanno affrontato e risolto tre questioni fondamentali attraverso una lettura coordinata delle norme speciali e del codice civile.
In primo luogo, con riguardo agli effetti processuali dell’adesione, la Corte ha valorizzato la norma di interpretazione autentica del 2025 (D.L. n. 84/2025), statuendo che l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere non richiede il saldo dell’intero piano di rateizzazione, ma scatta immediatamente con il versamento della prima o dell’unica rata. Questa scelta scardina l’orientamento che subordinava l’estinzione al saldo finale del 2027, evitando una paralisi dei processi incompatibile con l’articolo 111 della Costituzione.
In secondo luogo, la Corte ha confermato che la rottamazione si applica a qualsiasi carico affidato all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2022, inclusi i crediti civilistici derivanti da garanzie pubbliche, poiché la natura del credito (tributaria o meno) è irrilevante rispetto al dato oggettivo della riscossione a mezzo ruolo.
Infine, applicando gli articoli 1292 e 1301 del Codice Civile, le Sezioni Unite hanno stabilito che l’adesione di un solo coobbligato libera anche chi non ha aderito. Essendo l’obbligazione basata su un identico fatto generatore, la riduzione del debito operata dalla legge produce effetti oggettivi che cancellano la pretesa verso tutti i debitori in solido, determinando l’estinzione del processo per l’intero rapporto sostanziale.
I principi di diritto enunciati
«In forza della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 12-bis d. legge n. 84 del 17 giugno 2025 come convertito in legge n. 108 del 30 luglio 2025, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall’articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata»;
«la procedura di definizione agevolata di cui all’art. 1 co. 231 segg. l. 197/22 (c.d. ‘rottamazione quater’) può essere esperita anche per debiti di natura non tributaria, purché risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022»;
«nel caso di solidarietà passiva per il debito posto in riscossione, la definizione agevolata di cui all’art. 1 co. 231 segg. l. 197/22 produce i suoi effetti sostanziali e processuali, tra i quali l’estinzione del giudizio, anche nei confronti del co-obbligato non aderente».
Conclusioni
La sentenza n. 5889/2026 chiarisce in via definitiva tre profili centrali della rottamazione quater: il momento estintivo del giudizio, l’applicabilità della disciplina ai carichi non tributari e l’estensione degli effetti al coobbligato solidale non aderente. La decisione consolida così una lettura coerente con la funzione deflattiva dell’istituto e riduce le incertezze applicative che avevano alimentato il contrasto interpretativo.











