
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 28758 del 30 ottobre 2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), ha riconosciuto la responsabilità da contatto sociale qualificato del professionista e dei conseguenti obblighi di protezione, in virtù dell’affidamento riposto dal proprietario nella competenza del professionista.
Consiglio: il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.
Formulario commentato del nuovo processo civile
Giunto all’VIII edizione, il Formulario commentato del nuovo processo civile rappresenta uno strumento operativo indispensabile per il professionista che deve affrontare il processo civile alla luce delle più recenti riforme.
Il volume è aggiornato al Decreto Giustizia (D.L. 117/2025, conv. in L. 148/2025) e ai correttivi Cartabia e mediazione, e tiene conto della giurisprudenza più recente e delle principali innovazioni in materia di rito, digitalizzazione e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.
L’opera raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da:
• riferimento normativo puntuale,
• commento operativo,
• indicazione dei termini e delle scadenze,
• preclusioni processuali,
• massime giurisprudenziali di riferimento.
Un supporto concreto per impostare correttamente la strategia difensiva e redigere atti completi, aggiornati e conformi alle nuove regole del processo civile.
Contenuti principali
Il formulario copre in modo sistematico tutte le fasi e i procedimenti del processo civile, tra cui:
• parti e difensori, mediazione e negoziazione assistita;
• giudizio di primo grado davanti al tribunale e al giudice di pace;
• appello, ricorso per Cassazione e altre impugnazioni;
• controversie di lavoro;
• precetto ed esecuzione, opposizioni all’esecuzione;
• procedimento di ingiunzione, sfratto e finita locazione;
• procedimenti cautelari e procedimento semplificato di cognizione;
• procedimenti possessori;
• separazione, divorzio e cumulo delle domande;
• arbitrato e trasferimento del contenzioso in sede arbitrale.
Punti di forza
• Aggiornamento normativo e giurisprudenziale costante
• Impostazione pratico-operativa, pensata per l’attività quotidiana dello studio
• Formulari commentati e immediatamente utilizzabili
• Schemi chiari per orientarsi tra riti, termini e adempimenti
• Formulario online personalizzabile, incluso con l’acquisto
Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.
Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2026, Apogeo Education - Maggioli Editore
94.00 €
89.30 €
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Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.
Il fatto: difformità edilizia
Una società stipula un contratto di locazione di un immobile commerciale di cui è proprietaria con un’atra società. Tale contratto prevedeva la facoltà, per la società conduttrice, di eseguire a propria cura e spese tutte le opere necessarie per adattare l’immobile alla destinazione d’uso da lei desiderata. La società locatrice, invece, si impegnava a presentare le istanze necessarie a tal fine presso gli uffici competenti. Infatti, la società locatrice deposita una DIA (Denuncia di inizio Attività), redatta dal geometra, progettista e direttore dei lavori incaricato dalla società conduttrice, con la quale venne comunicato l’inizio dei lavori straordinari di manutenzione, eseguiti senza modificare la destinazione dell’immobile.
A seguito della fine del rapporto con la società conduttrice, la società proprietaria dell’immobile, recuperata la disponibilità dello stesso, riscontra una modifica dello stato e dei luoghi, che rendeva l’opera difforme dalle normative urbanistiche l’altezza del soppalco risultava pari a 3,20 metri, mentre quella piano terra era di 2,75 metri, inferiore al minimo di 3,00 metri richiesto dal regolamento comunale per i locali ad uso commerciale-artigianale. Tale difformità, causata da un errore del professionista, ha reso l’immobile parzialmente inutilizzabile. Pertanto, la società proprietaria agisce in giudizio contro geometra, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, quantificati nei costi di demolizione e ripristino dell’immobile.
Il professionista sostiene di non essere responsabile nei confronti della società proprietaria, poiché, in realtà, non esisteva alcun rapporto contrattuale con la proprietaria, essendo stato incaricato esclusivamente dalla società conduttrice.
Tuttavia, il Tribunale e la Corte d’Appello, adita successivamente, ritengono il geometra responsabile.
La decisione della Corte di Cassazione: la responsabilità da contatto sociale qualificato del professionista
La Corte di Cassazione ha confermando le sentenze precedenti, rigettando il ricorso del geometra. Secondo La Corte, in ossequio alla teoria della responsabilità da contatto sociale qualificato, ritiene che, nonostante l’assenza di un contratto tra il geometra e la società proprietaria dell’immobile, si fosse creata una “relazione qualificata” tra i due, basata sull’affidamento che la proprietaria aveva riposto nella professionalità e competenza del professionista.
I presupposti della responsabilità da contatto sociale qualificato
La Corte ha spiegato che il modello della responsabilità da contatto sociale si basa sulla trasposizione della disciplina della responsabilità da inadempimento di una obbligazione contrattuale in contesti relazionali, che evidenzino la sussistenza di un rapporto qualificato tra soggetti, nonostante l’assenza di un contratto. In particolare, tale relazione sorge quando l’ingerenza dell’attività di un professionista nella sfera giuridica altrui genera un legittimo affidamento sulla correttezza della sua prestazione. Da tale affidamento discendono obblighi di protezione o di diligenza, la cui violazione comporta responsabilità, anche in assenza di un obbligo primario di prestazione. La fonte di tali obblighi si rinviene nell’art. 1173 c.c., nella parte in cui prevede tra le fonti delle obbligazioni ‟ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità con l’ordinamento giuridico”.
Inoltre, la Corte precisa che non tutte le relazioni assumono la significatività idonea a fondare obblighi di protezione. Infatti, la Corte individua i seguenti requisiti, in presenza dei quali si è in presenza della relazione qualificata, su cui si basa la responsabilità da contatto sociale qualificato:
- l’ingerenza, da parte di un soggetto, nella sfera giuridica di un altro, per il raggiungimento di uno specifico scopo;
- l’ingerenza si deve concretizzare nello svolgimento di una prestazione professionale, posta in essere da un soggetto qualificato, in quanto titolare di una attività che richiede un particolare titolo abilitativo imposto dallo Stato, anche in considerazione del rilievo costituzionale dei beni su cui tale professione incide.
- l’attività sia assoggettata a regole di condotta, prescritte dalla legge e specificamente volte a tutelare i terzi esposti a rischi, ad essa potenzialmente connessi.
- il contatto generi un affidamento nel soggetto nella cui sfera giuridica si produce l’ingerenza, riguardo alla conformità della prestazione ricevuta alle norme e agli standard professionali che la regolano.
Applicazione dei principi al caso di specie
In questa prospettiva, la responsabilità da contatto sociale qualificato sorge in conseguenza della violazione di obblighi di diligenza, che si traducono in obblighi di protezione, in quanto essi non solo regolano l’attività inerente all’esercizio della specifica professione, ma sono anche finalizzati alla tutela dei terzi che vengono a contatto con essa.
Nel caso di specie, il geometra, in qualità di progettista e direttore dei lavori, avrebbe dovuto vigilare affinché l’opera fosse, da un lato, realizzata secondo il progetto, e, dall’altro lato, fosse in conformità alle norme del settore. L’errore del professionista ha costituito una violazione di questi standard professionali di diligenza qualificata, provocando un danno alla società proprietaria dell’immobile, che è parzialmente inutilizzabile per lo scopo previsto.










