Convivenza di fatto e prescrizione: la Consulta estende la sospensione ex art. 2941 c.c.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 7 del 2026 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, primo comma, n. 1, c.c., nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione anche tra conviventi di fatto, oltre che tra coniugi. Per approfondimenti in materia, segnaliamo il volume “Il nuovo processo di famiglia”, a cura di Michele Angelo Lupoi, e acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Il caso e la questione di legittimità: un credito tra conviventi e l’eccezione di prescrizione

Il giudice rimettente deve decidere una domanda di restituzione di somme di denaro che, secondo la ricostruzione prospettata in giudizio, erano state corrisposte nell’ambito di una convivenza di lungo periodo. A fondamento della pretesa vi è una scrittura con riconoscimento del debito, ma l’altra parte eccepisce che il diritto si è prescritto, essendo decorso il termine ordinario decennale senza atti interruttivi tempestivi.

Il Tribunale ritiene decisiva, ai fini dell’esito della lite, l’assenza di una causa di sospensione della prescrizione tra conviventi, prevista invece “tra i coniugi” dall’art. 2941, primo comma, n. 1, c.c. Da qui la rimessione alla Corte costituzionale: la disciplina sarebbe irragionevolmente discriminatoria e costringerebbe il convivente-creditore a compiere atti potenzialmente conflittuali in costanza di relazione, con ricadute sulla serenità del nucleo familiare.

La chiave della decisione: non conta lo status, conta la ratio dell’istituto

La Corte imposta la comparazione in modo sostanziale. La norma censurata appartiene alla disciplina generale della tutela dei diritti e incide sul rapporto tra prescrizione e accesso alla tutela giurisdizionale.

Soprattutto, la Corte chiarisce la ratio dell’art. 2941, n. 1, c.c.: la sospensione serve a preservare l’affectio e l’unità familiare, perché in presenza di un legame affettivo stabile non si può esigere che il creditore attivi atti interruttivi che preludono al contenzioso e minano la fiducia reciproca.

Questa finalità, per la Corte, non si esaurisce nel matrimonio. La Costituzione protegge il vincolo affettivo sia quando nasce dal matrimonio, sia quando deriva dalla stabilità della convivenza di fatto, come formazione sociale familiare. Ne discende che anche il convivente non può essere posto davanti all’alternativa tra tutelare il rapporto affettivo e rischiare la perdita del diritto per prescrizione.

Il superamento del precedente del 1998: perché oggi il formalismo non basta

La sentenza affronta espressamente il precedente che, nel 1998, aveva escluso l’estensione della sospensione ai conviventi, valorizzando stabilità, certezza e “precisi elementi formali e temporali” ravvisabili nel matrimonio.

A distanza di oltre venticinque anni, la Corte ritiene maturi i presupposti per rimeditare quell’impostazione, richiamando l’evoluzione giurisprudenziale e normativa che ha consolidato la convivenza di fatto come formazione familiare tutelata dall’art. 2 Cost., nella quale affectio e solidarietà meritano protezione.

In parallelo, la Corte registra un cambio di prospettiva anche nella giurisprudenza di legittimità: l’interpretazione dell’art. 2941, n. 1, c.c. tende a privilegiare la dimensione sostanziale del rapporto rispetto al dato puramente formale dello status.

“Certezza del termine” e prova della convivenza: la sospensione può operare anche senza registrazione

Un passaggio molto incisivo riguarda l’obiezione classica: la sospensione richiederebbe presupposti formali certi ex ante. La Corte la respinge.
Osserva che l’ordinamento conosce ipotesi in cui presupposti e durata devono essere accertati anche a posteriori e ricorda che la prescrizione tutela la certezza tra le parti, non quella dei terzi: non è rilevabile d’ufficio, va eccepita ed è rinunciabile una volta maturata.

Per applicare la sospensione, quindi, basta poter verificare con certezza, anche ex post, il periodo in cui l’istituto opera. In questa prospettiva, la registrazione anagrafica della convivenza prevista dalla legge n. 76/2016 costituisce uno strumento probatorio agevolato, ma non una condizione necessaria: il giudice può accertare esistenza e durata della convivenza con ogni mezzo di prova.

Dispositivo ed effetti: sospensione della prescrizione anche tra conviventi di fatto

In coerenza con l’impianto argomentativo, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, primo comma, n. 1, c.c. nella parte in cui non include i conviventi di fatto tra i soggetti per i quali la prescrizione resta sospesa.

La Corte precisa inoltre che l’espressione “conviventi di fatto” va letta alla luce della definizione della legge n. 76/2016 e ricomprende anche le coppie dello stesso sesso, escludendo così la necessità di un ulteriore intervento sulla disposizione evocata dal rimettente in via subordinata.

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Per favore, inserisci qui il tuo nome

quattordici + 11 =

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.