Sinistri con veicolo estero e art. 141 cod. ass.: l’azione diretta del terzo trasportato

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25033 dell’11 settembre 2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), torna a pronunciarsi sulla portata applicativa dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private, consolidando il principio di massima tutela per il terzo trasportato. La decisione delinea i confini dell’azione diretta verso l’assicurazione del vettore in un’ipotesi complessa: un sinistro stradale che vede coinvolto un veicolo immatricolato all’estero. 

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Il risarcimento del danno nell'infortunistica stradale

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Massimo Quezel
Consulente in infortunistica dal 1997, fondatore e presidente del primo franchising in Italia di studi di consulenza dedicati alla tutela dei diritti dei danneggiati. Ha maturato una decennale esperienza come liquidatore assicurativo per una compagnia estera che gli ha permesso di acquisire un’importante esperienza nel settore. È autore dei libri inchiesta Assicurazione a delinquere, Malassicurazione e, con Francesco Carraro, di Salute S.P.A. – La Sanità svenduta alle Assicurazioni. Dal 2003 dirige il trimestrale BluNews, dedicato al settore della tutela dei diritti e del risarcimento del danno (www.massimoquezel.it).
Francesco Carraro
Avvocato, vicepresidente dell’associazione forense “La Meridiana - Giuristi & Responsabilità”, composta da avvocati esperti nel campo della responsabilità civile e del risarcimento. Formatore in ambito giuridico e sulle tecniche di comunicazione, è autore dei seguenti saggi: Gestire il proprio tempo, Convincere per vincere e I nove semi del cambiamento. È coautore, con Massimo Quezel, di Salute S.P.A. – La Sanità svenduta alle Assicurazioni (www.avvocatocarraro.it).

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Il caso

La controversia nasce da un sinistro stradale avvenuto il 23 ottobre 2004, in cui l’attrice, nella veste di trasportata a bordo di un’autovettura, riportava lesioni personali a seguito di un sinistro con un’altra autovettura immatricolata all’estero. La stessa agiva in giudizio contro la compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggiava, ai sensi dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni.

Sia il Giudice di Pace in primo grado che il Tribunale di Roma in appello rigettavano la domanda. Il primo giudice motivava la decisione sulla base di una presunta inapplicabilità dell’art. 141 ai sinistri con veicoli non immatricolati in Italia. Il Tribunale, invece, pur non condividendo tale assunto, confermava il rigetto ritenendo che, essendo stata dedotta dall’attrice la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo estero, l’azione corretta avrebbe dovuto essere esperita nei confronti dell’Ufficio Centrale Italiano (UCI) ai sensi dell’art. 126 del Codice delle Assicurazioni. Avverso la sentenza d’appello, la trasportata proponeva ricorso per cassazione.

La questione giuridica

La questione giuridica sottoposta alla Corte riguarda i limiti di applicabilità dell’azione diretta concessa al terzo trasportato dall’art. 141 Cod. Ass. Nello specifico, si chiede se tale azione sia preclusa qualora nel sinistro sia coinvolto un veicolo immatricolato all’estero e, soprattutto, se la presunta responsabilità esclusiva del conducente di quest’ultimo veicolo possa escludere il diritto del trasportato ad agire contro l’assicurazione del proprio vettore.

La ratio dell’art. 141 Cod. Ass.

La ratio dell’art. 141 è quella di offrire al soggetto debole del rapporto, ovvero il passeggero, uno strumento di tutela rafforzata e celere. Questa previsione si pone come una deroga sostanziale e processuale rispetto all’ordinario sistema della responsabilità civile automobilistica, che imporrebbe al danneggiato di identificare il responsabile del sinistro e di convenire in giudizio lui e la sua compagnia assicurativa. L’art. 141, invece, astrae completamente da tale accertamento, richiedendo al trasportato unicamente di provare il fatto storico del sinistro e il danno subito.

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Gli orientamenti giurisprudenziali sul caso fortuito

L’unico limite posto dalla norma è l’ipotesi del caso fortuito. Sul punto, la Corte richiama l’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite, le quali hanno chiarito che la nozione di caso fortuitoriguarda l’incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione.

Prima di tale intervento, un orientamento minoritario tendeva a ricomprendere nel caso fortuito anche la condotta colposa del conducente antagonista, qualora fosse l’unica causa del sinistro. Tale interpretazione, tuttavia, rischiava di vanificare la portata innovativa della norma, riproponendo di fatto la necessità di un accertamento sulla responsabilità che il legislatore intendeva superare per tutelare il trasportato.

Risulta quindi del tutto irrilevante la condotta colposa dell’altro conducente, poiché lo scopo della norma è proprio quello di “impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro”.

La decisione

La Terza Sezione Civile, in totale aderenza ai principi sopra esposti, ha accolto il ricorso, cassando la sentenza del Tribunale di Roma. La Corte ha definito erroneo il ragionamento del giudice d’appello, il quale aveva negato l’operatività dell’art. 141 sul presupposto della dedotta responsabilità esclusiva del veicolo straniero. I giudici della Cassazione hanno ribadito due concetti fondamentali:

  1. L’azione ex art. 141 prescinde totalmente dall’accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti, salvo il limite del caso fortuito, inteso come evento esterno e imprevedibile.
  2. L’azione diretta è esperibile anche quando nel sinistro sia coinvolto un veicolo immatricolato all’estero.

Questa visione si allinea infatti alle direttive europee in materia di assicurazione R.C. Auto, che da decenni promuovono meccanismi volti a semplificare e accelerare il risarcimento delle vittime.

La Corte ha sottolineato che l’art. 141 “assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un’ottica di tutela sociale che fa traslare il ‘rischio di causa’ dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante“. In pratica, la compagnia del vettore anticipa il risarcimento per conto del responsabile, salvo poi esercitare il proprio diritto di rivalsa.

Questo meccanismo interno tra le compagnie non deve però in alcun modo rallentare o pregiudicare il diritto del passeggero a un indennizzo tempestivo. Negare questa possibilità creerebbe un’ingiustificata discriminazione a danno del trasportato, la cui tutela finirebbe per dipendere da circostanze (come la nazionalità del veicolo responsabile) del tutto estranee alla sua posizione di vittima.

Conclusioni

L’ordinanza in commento si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato, volto a massimizzare la tutela del terzo trasportato. La decisione offre un’importante conferma sull’ampiezza dello strumento dell’azione diretta, chiarendo che né la nazionalità del veicolo antagonista né l’attribuzione della responsabilità esclusiva a quest’ultimo possono costituire un ostacolo al diritto del passeggero di ottenere un risarcimento rapido.

Si tratta di una pronuncia che rafforza la coerenza del sistema di responsabilità civile automobilistica con i principi di matrice europea e di rilevanza costituzionale. La stabilità di questo orientamento assume, inoltre, un valore deflattivo del contenzioso. Offrendo una chiara e prevedibile regola di giudizio, si disincentivano le compagnie assicuratrici dall’adottare posizioni difensive dilatorie, favorendo la composizione stragiudiziale delle controversie e realizzando a pieno l’obiettivo di una tutela effettiva e non meramente formale della vittima.

L’azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 Cod. Ass.: in sintesi

Ecco infine una pratica e breve checklist per orientarsi nell’applicazione dei principi affermati dalla Terza Sezione Civile della Cassazione con l’ordinanza n. 25033/2025.

L’azione ex art. 141 Cod. Ass. è esperibile anche se il sinistro coinvolge un veicolo estero?

Sì. La Cassazione ha chiarito che la nazionalità del veicolo antagonista è irrilevante: la tutela del trasportato resta piena.

La responsabilità esclusiva di un altro conducente preclude l’azione del trasportato contro l’assicurazione del vettore?

No. L’unico limite è il caso fortuito, da intendersi come evento esterno e imprevedibile, non la colpa del conducente antagonista.

Qual è il vantaggio pratico dell’azione ex art. 141?

Il trasportato non deve attendere l’accertamento delle responsabilità: può ottenere direttamente il risarcimento dall’assicurazione del vettore.

Cosa accade all’assicurazione del vettore dopo il pagamento?

La compagnia mantiene il diritto di rivalsa verso il responsabile civile o la sua assicurazione, ma ciò non incide sul diritto del trasportato.

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