
Con la sentenza n. 4424/2025, la Corte di Appello di Napoli si allinea alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 3767/2018, Cass. civ. n. 9010/2022, Cass. civ. n. 22397/2022), affrontando due questioni centrali in tema di danno da perdita parentale: il profilo probatorio del danno nell’ambito della famiglia nucleare e la necessaria personalizzazione del risarcimento (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione).
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Manuale pratico operativo della responsabilità medica
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Punti di forza
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- Focus operativo sugli aspetti processuali, sulla mediazione e sul tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 696-bis c.p.c.
- Esame dei profili penali della responsabilità sanitaria, delle linee guida, della colpa medica e delle più recenti questioni giurisprudenziali.
- Approfondimento su responsabilità dello specializzando e danno erariale nel comparto sanitario.
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Perché acquistarlo
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Francesco Angelini, Francesco Barucco, Bruno Tassone, 2026, Maggioli Editore
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Il caso di specie
La vicenda riguarda i genitori di un bambino deceduto a causa di un tumore all’occhio destro, i quali hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli le due strutture sanitarie coinvolte, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni: quello subito iure proprio per la perdita del rapporto parentale e quello biologico terminale trasmesso iure hereditatis dal figlio.
In particolare, si lamentava il ritardo con cui le due strutture sanitarie avevano diagnosticato il retinoblastoma all’occhio destro (che aveva poi condotto al decesso del paziente), asserendo che, qualora i medici delle strutture avessero tempestivamente e correttamente diagnosticato la malattia, quest’ultima non sarebbe progredita e avrebbe portato, con una percentuale pari al 95% di probabilità, alla guarigione completa del bambino.
Le contestazioni mosse alle strutture sanitarie
Alla prima struttura sanitaria contestavano sia la mancata diagnosi che la non tempestiva esecuzione degli esami ecografici sul paziente in conseguenza del mancato funzionamento della strumentazione ospedaliera, da cui ne sarebbe conseguito il notevole ritardo nel rivolgersi alla seconda struttura. Gli attori, dunque, imputavano causalmente alla condotta della prima struttura la morte del figlio.
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Nei confronti della seconda struttura, invece, gli attori lamentavano l’effettuazione di diagnosi sbagliate all’esito dei due ricoveri cui era stato sottoposto il paziente; nonostante i sanitari di detta struttura avessero non solo eseguito le ecografie sul paziente, ma avessero anche avuto a disposizione i risultati degli esami precedenti.
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Il primo grado di giudizio
Costituitesi in giudizio entrambe le convenute, chiedevano il rigetto delle domande attoree, adducendo le seguenti argomentazioni:
- la prima struttura eccepiva l’assenza di responsabilità nella causazione dell’evento letale, sostenendo che gli accertamenti eseguiti non avessero consentito di pervenire a una diagnosi di retinoblastoma e che, comunque, il ritardo diagnostico fosse riconducibile ai genitori, i quali non avrebbero ottemperato tempestivamente alle indicazioni di eseguire ulteriori controlli specialistici presso altre strutture.
- la seconda struttura, dal canto suo, escludeva una propria partecipazione causale al decesso del minore, evidenziando di essere stata coinvolta unicamente per due accessi finalizzati all’esecuzione di esami ecografici oculari, non effettuabili presso la prima struttura, e che la gestione clinica complessiva fosse rimasta in capo a quest’ultima.
All’esito della consulenza tecnica d’ufficio (CTU), il Tribunale di Napoli accoglieva le domande risarcitorie, riconoscendo la responsabilità solidale di entrambe le strutture e condannandole al pagamento di € 350.000 in favore di ciascun genitore, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, nonché di € 74.175 per il danno biologico terminale subito dal minore.
Le censure delle appellanti
Avverso la decisione proponevano appello entrambe le strutture convenute, censurando sia il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale che la sua quantificazione, ritenuta eccessiva in quanto determinata applicando il massimo grado di personalizzazione previsto dalle Tabelle del Tribunale di Milano.
Per quanto concerne il profilo probatorio, secondo le appellanti il Tribunale aveva accertato l’esistenza del danno senza che gli attori avessero fornito alcun principio di prova.
La prova del danno da perdita parentale nella famiglia nucleare
La Corte ha ricordato che in materia di prova del danno da perdita del rapporto parentale, il riferimento alla famiglia c.d. nucleare, può essere ricavato per presunzione dalla sola tipologia del vincolo di parentela sussistente tra i suoi membri.
La morte di un membro della famiglia “nucleare” fa, dunque, presumere che fra gli appartenenti a detto nucleo vi siano degli effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà e che dalla loro perdita ne derivi una sofferenza morale.
Graverà, dunque, sul convenuto l’onere di provare che non sussistesse alcun rapporto di affetto reciproco e che dalla morte non ne sia derivata alcuna sofferenza morale.
La personalizzazione del danno
In merito, invece, al secondo profilo, ovvero quello relativo alla personalizzazione in aumento del danno da perdita del rapporto parentale, la Corte ha rigettato i motivi dedotti dalle appellanti, sulla base dei quali veniva contestato al giudice di primo grado di aver fatto uso delle stesse circostanze sia per determinare l’importo dovuto all’interno del range stabilito dalle tabelle milanesi, sia per riconoscere la personalizzazione del danno.
A giudizio della Corte, il Tribunale ha correttamente fatto riferimento alla natura della relazione parentale, all’età della vittima e a quella dei congiunti ai fini della determinazione del quantum risarcitorio.
Per la personalizzazione in aumento, invece, ha valorizzato elementi ulteriori: la “condotta devota, presente e diligente” tenuta dai genitori rispetto alle esigenze terapeutiche e di controllo sanitario del figlio, l’affidamento completo alle indicazioni mediche, nonché la “tenacia e determinazione” dimostrate nel “tentare il cd viaggio della speranza” pur in presenza di condizioni disperate.
La decisione della Corte
La Corte d’Appello di Napoli, ha ribadito, quindi, la sussistenza di un concorso di responsabilità tra le due strutture sanitarie e ha ritenuto adeguatamente provato il danno da perdita del rapporto parentale nonché correttamente motivata la relativa personalizzazione che ne ha fatto il giudice di primo grado.
In forza di queste considerazioni, la Corte ha rigettato l’appello, ritenendo che il giudice di primo grado avesse correttamente personalizzato il danno -aumentandolo del 40%- qualificando la condotta dei genitori come espressione di una “particolare qualità ed intensità della relazione affettiva che questi avevano con il proprio figlio”.











