
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5719/2025, depositata il 4 marzo (trovi il testo della sentenza qui), si è pronunciata su una complessa controversia riguardante l’opposizione all’esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c. In particolare, la pronuncia ha individuato l’oggetto del giudizio di opposizione e ha fornito chiarimenti sull’ammissibilità della partecipazione di terzi e sui limiti di contestazione del titolo esecutivo, quando questo sia di natura stragiudiziale. La sentenza è interessante in quanto spiega quando un terzo può contestare l’esecuzione, anche se non direttamente assoggettato alla procedura esecutiva.
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Il caso
La controversia ha origine da un procedimento di esecuzione immobiliare avviato da un istituto di credito nei confronti della società debitrice principale e dei garanti ipotecari, con l’obiettivo di soddisfare un credito derivante da un contratto di mutuo fondiario. Il credito azionato dalla banca traeva origine da un mutuo fondiario stipulato nel 1994, garantito da iscrizioni ipotecarie a favore dell’istituto finanziatore.
Dopo la notifica dell’atto di precetto e l’inizio della procedura esecutiva, la società debitrice, insieme ad alcuni terzi datori di ipoteca, proponeva opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., sollevando contestazioni in merito alla validità del titolo esecutivo. I ricorrenti fondavano la propria opposizione sulla presunta nullità del mutuo fondiario, sostenendo che la causa del contratto fosse illecita. Inoltre, evidenziavano presunti collegamenti negoziali tra il mutuo e altri rapporti bancari, ritenuti affetti da profili di illegittimità.
Il Tribunale respingeva l’opposizione, ritenendo infondate le contestazioni sollevate. La Corte d’Appello confermava tale decisione, affermando che i terzi opponenti non erano legittimati a impugnare l’esecuzione e riconoscendo la piena legittimità dell’azione esecutiva promossa dalla banca. Avverso la pronuncia della Corte d’Appello, i ricorrenti proponevano ricorso per Cassazione, sollecitando una revisione della decisione di merito.
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Opposizione all’esecuzione forzata e partecipazione dei terzi al giudizio: i chiarimenti della Corte
L’oggetto del giudizio di opposizione all’esecuzione
La Cassazione, pur rigettando i ricorsi, ha fornito importanti chiarimenti sulla disciplina dell’opposizione all’esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c.
La Corte ha risposto al seguente quesito: “se un soggetto non assoggettato ad una esecuzione forzata iniziata in forza di un titolo stragiudiziale (qui un contratto di mutuo fondiario), possa partecipare, o non, ad un giudizio ex art. 616 cod. proc. civ. (ivi intervenendo autonomamente oppure perché, come accaduto nella vicenda in esame, espressamente citato dalla banca creditrice procedente sebbene per invocarne la sua carenza di legittimazione già dedotta innanzi al g.e. pronunciatosi sulla formulata istanza di sospensione dell’esecuzione) al fine di invocare, unitamente agli esecutati (mutuatario e terzi datori di ipoteca), le medesime ragioni di nullità/illiceità/invalidità del titolo esecutivo stragiudiziale azionato, ovviamente, solo nei confronti di questi ultimi”.
Nel rispondere all’interrogativo, la Cassazione ha individuato l’oggetto del giudizio di opposizione e del suo conseguente giudicato esaminando le diverse impostazioni giurisprudenziali e dottrinali sul tema.
Le tesi sull’oggetto del giudizio di opposizione all’esecuzione
- Una prima tesi ritiene che l’oggetto del giudizio di opposizione sia il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, quale situazione giuridica diversa dal diritto di obbligazione sottostante e ciò risulterebbe chiaro dal fatto che si abilita il creditore a proporre una domanda riconvenzionale nel corso del giudizio di opposizione all’esecuzione, eventualità che andrebbe considerata inutile ove si riconoscesse che il diritto di credito dell’opposto è già coinvolto nell’ambito oggettivo del giudicato sul giudizio di opposizione. Ne deriva che, rigettata l’opposizione, non si forma alcun accertamento idoneo al giudicato in ordine all’esistenza del diritto di credito, né possono impedirsi nuove opposizioni fondate su motivi diversi da quelli precedentemente dedotti.
- Per una seconda tesi, invece, l’opposizione all’esecuzione consiste in un’azione inibitoria a fronte dell’aggressione in atto, nella quale vale come petitum una richiesta di una sentenza che tenga luogo di una revoca della domanda esecutiva. Una tale ricostruzione, che conduce a considerare ammissibile un’azione del debitore che metta in discussione la legittimità dell’azione esecutiva avrebbe poi trovato conferma nell’attuale configurazione del rapporto tra sospensione dell’esecuzione e giudizio di merito, come scaturente dal nuovo art. 624 c.p.c.
- Infine, secondo la dottrina maggioritaria, l’oggetto dell’opposizione è rappresentato, oltre che dall’inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, anche dall’accertamento negativo del credito per il quale si procede. Una tale conclusione si fonda, in genere, sulla natura di questione pregiudiziale di merito dell’accertamento del diritto sostanziale, ovvero sulla considerazione che anche nel nostro caso opera la correlazione tra competenza e thema decidendum, nel senso che da ogni norma che assegna “una questione pregiudiziale alla cognizione del giudice per essa competente si ricava la volontà che il giudizio su di essa non sia semplice preparazione logica della decisione principale ma parte integrante di questa”.
L’adesione all’orientamento maggioritario
La Corte ha aderito all’orientamento maggioritario: l’oggetto dell’opposizione all’esecuzione è sia processuale che sostanziale.
Nell’opposizione si accerta se:
- il creditore procedente ha/non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata;
- il diritto risultante dal titolo sussiste/non sussiste.
In altri termini, in virtù dell’utilizzo della locuzione “Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata” (cfr. art. 615, comma 1, c.p.c.), tanto generica da risultare omnicomprensiva, rientrano nella categoria dell’opposizione all’esecuzione tutte le questioni inerenti all’esercizio dell’azione esecutiva, dalla negazione della esistenza originaria del titolo esecutivo alla affermazione della sua successiva caducazione, dalla negazione della perdurante esistenza del diritto di credito che trova evidenza nel titolo, alla contestazione della legittimità dell’esercizio della azione nella direzione (oggettiva o soggettiva) in cui esso è avvenuto.
La legittimazione dei terzi ad agire nel giudizio di opposizione all’esecuzione
Un aspetto centrale della decisione riguarda la possibilità per soggetti diversi dal debitore esecutato di proporre opposizione all’esecuzione. La Cassazione ha affermato che, sebbene l’opposizione sia generalmente riservata ai soggetti contro cui l’esecuzione è stata minacciata o intrapresa, anche terzi possono partecipare al giudizio, purché dimostrino un interesse giuridico concreto e attuale ai sensi dell’art. 100 c.p.c.
Nella vicenda esaminata, due società non direttamente assoggettate all’esecuzione avevano contestato la validità del mutuo fondiario e delle garanzie ipotecarie. La Corte ha precisato che tali soggetti avrebbero potuto opporsi solo dimostrando che l’invalidità del titolo esecutivo incideva direttamente sui loro diritti o posizioni giuridiche. Tuttavia, in assenza di una dimostrazione chiara di tale interesse, la loro opposizione è stata considerata inammissibile.
Limiti alla contestazione del titolo esecutivo
La Cassazione ha poi affrontato il tema della contestabilità del titolo esecutivo. Secondo la Corte, in caso di titoli stragiudiziali, l’opposizione all’esecuzione può includere anche contestazioni sulla validità e l’efficacia del titolo stesso, non essendo stato oggetto di precedente accertamento giudiziale. Tuttavia, ha precisato che l’opponente non può proporre domande estranee all’oggetto dell’opposizione, come richieste di accertamento relative a rapporti autonomi non direttamente connessi all’esecuzione in corso.
Nel caso in esame, i ricorrenti avevano eccepito la nullità del mutuo fondiario per illiceità della causa, sostenendo che il finanziamento fosse stato utilizzato per sanare debiti pregressi derivanti da pratiche bancarie illegittime. La Cassazione ha confermato l’impostazione della Corte d’Appello, secondo cui la nullità di un mutuo non può essere dedotta in sede di opposizione all’esecuzione senza una chiara dimostrazione del collegamento tra il finanziamento e le contestazioni avanzate.
Conclusioni
La sentenza n. 5719/2025 della Cassazione chiarisce importanti aspetti in materia di opposizione all’esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c. In particolare:
- L’opposizione all’esecuzione può riguardare sia la contestazione del diritto a procedere esecutivamente sia la validità del titolo esecutivo, specie se di natura stragiudiziale.
- I terzi non direttamente assoggettati all’esecuzione possono opporsi solo se dimostrano un interesse giuridico concreto e attuale.
- L’invalidità del titolo esecutivo deve essere provata in modo chiaro, evitando di estendere l’opposizione a questioni non direttamente rilevanti per l’esecuzione in corso.
Questa pronuncia rappresenta un importante riferimento per gli operatori del diritto, poiché delinea i confini dell’opposizione all’esecuzione e i criteri con cui valutare la legittimazione ad agire in tali giudizi.