Nuove norme sulla rendicontazione di sostenibilità: D.Lgs. 2024/125

L’Italia fa un altro passo avanti verso la sostenibilità

La sostenibilità aziendale, intesa come equilibrio tra aspetti economici, ambientali e sociali, è ormai un pilastro essenziale per lo sviluppo duraturo delle imprese.

Negli ultimi anni, infatti, gli obblighi di comunicazione in materia di sostenibilità sono aumentati, culminando con l’introduzione della Direttiva UE 2464/2022[1].

Il 6 settembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2024 il Decreto Legislativo n. 125 (già approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 30 agosto), firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che attua la Direttiva 2022/2464/UE[2] (anche nota come Corporate Sustainability Reporting Directive o CSRD)[3], relativamente alla rendicontazione societaria di sostenibilità.

In sintesi, la Direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD) stabilisce i requisiti di rendicontazione di sostenibilità, il Regolamento Delegato (UE) 2023/2772 specifica i principi e gli standard di questa rendicontazione, e la Direttiva (UE) 2024/1760 introduce il dovere di diligenza per garantire che le imprese non solo riportino i loro impatti, ma adottino anche misure concrete per gestirli.

Questi strumenti normativi lavorano insieme per promuovere un’economia più sostenibile e trasparente nell’UE.

La nuova normativa introduce, quindi, dei significativi obblighi di trasparenza per grandi imprese e PMI quotate (escluse le microimprese)[4], con nuove soglie dimensionali dei bilanci abbreviati e consolidati.

L’obiettivo che si pone la normativa è quello di migliorare l’affidabilità e la comparabilità delle informazioni non finanziarie, garantendo una maggiore attenzione ai temi ambientali, sociali e di governance (ESG).

Il decreto, infatti, si prefigge di rafforzare l’informazione sulla sostenibilità delle imprese, rendendola più trasparente e attendibile per investitori e stakeholder, allineandosi agli European Sustainability Reporting Standards (ESRS)[5].

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Cosa si intende per CSDR?

Tra le principali novità, il decreto prevede l’estensione dei limiti dimensionali per la redazione di bilanci in forma abbreviata e per l’esonero dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato[6].

In questo modo, le nuove soglie permetteranno a un numero maggiore di imprese di accedere alle semplificazioni previste.

Come sottolineato nell’introduzione, la CSRD altro non è che quella direttiva che impone alle imprese di grandi dimensioni un obbligo di fornire agli investitori, fra le informazioni di carattere non finanziario, quelle legate alla sostenibilità ambientale.

La CSRD mira a garantire l’accesso da parte di investitori e stakeholders ad un’informativa sulla sostenibilità, per singola impresa o gruppo, maggiormente dettagliata, chiara e quanto più possibile standardizzata ed esaustiva[7].

Questo provvedimento ha come scopo quello di inquadrare le tipologie di società a cui è fatto l’obbligo della rendicontazione di sostenibilità, oltre ai prodotti finanziari esclusi dall’ambito di applicazione, i contenuti da inserire nella relazione individuale e in quella consolidata (corporate), l’attestazione sulla conformità della rendicontazione, il regime delle responsabilità e delle sanzioni[8].

Quali sono le informazioni che le aziende devono comunicare?

Le aree principali sulle quali poniamo attenzione sono tre: quella della sostenibilità economica, ossia la capacità di generare risultati finanziari positivi; la sostenibilità ambientale, quindi minimizzare gli impatti negativi sull’ambiente; la sostenibilità sociale, dunque migliorare l’impatto su dipendenti, comunità e stakeholder.

Con il recepimento della CSRD nel D.Lgs. 125/2024, gli obblighi di sostenibilità si estendono ulteriormente: in quanto le nuove norme includono le PMI quotate e le grandi imprese con maggiori requisiti di rendicontazione rispetto alla NFRD[9];

le imprese devono seguire gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), che prevedono la rendicontazione consolidata o individuale su temi ambientali, sociali e di governance (ESG);

Le imprese devono rendicontare i principali impatti negativi o positivi, effettivi o potenziali legati alle attività dell’impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitori, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti.

La rendicontazione di sostenibilità

La rendicontazione di sostenibilità ha lo scopo di specificare le informazioni sulla sostenibilità che un’impresa deve comunicare in merito ai suoi impatti, rischi e opportunità sostanziali in relazione alle questioni di sostenibilità ambientale, sociale e di governance[10].

La suddetta é oggetto di apposita attestazione di conformità, da parte di un revisore legale (o di una società di revisione), che può essere anche lo stesso già incaricato della revisione contabile della società.

Il revisore deve esaminare, in particolare, la rendicontazione di sostenibilità delle imprese per verificare che siano rispettati gli standard richiesti, fornendo un’attestazione formale della conformità del report alle normative vigenti, nella quale risulta inclusa un’analisi dettagliata delle dichiarazioni relative alla sostenibilità per garantirne la verificabilità dei dati e il concreto rispetto nelle pratiche aziendali[11].

In cosa consiste l’attestazione?[12] In una relazione redatta con dei principi di attestazione che verranno adottati dalla Commissione Europea entro il 1° ottobre 2026 e, nelle more, sulla base delle norme di Assurance elaborate a livello nazionale con la collaborazione delle Autorità, delle associazioni di settore e degli ordini professionali ed adottate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita CONSOB.

Cosa dovrà includere nello specifico la rendicontazione di sostenibilità?

La rendicontazione di sostenibilità, la cui redazione sarà obbligatoria per le imprese, ai sensi della CSRD, dovrà includere[13]:

  1.  le informazioni relative all’impresa societaria stessa ed alle società che appartengono al suo gruppo; una breve descrizione del modello e della strategia aziendale;
  2.  una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall’impresa;
  3. una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo con specifico riferimento alle questioni di sostenibilità;
  4.  una descrizione degli obiettivi e delle politiche imprenditoriali sulla sostenibilità;
  5.  una descrizione dell’esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e controllo;
  6.  una descrizione dei principali rischi per l’impresa connessi alle questioni di sostenibilità, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell’impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall’impresa;
  7.  le procedure di due diligence in relazione a tali problematiche;
  8.  le informazioni relative alla catena di valore dell’impresa, compresi i prodotti e servizi, i rapporti commerciali e la catena di fornitura.

La rendicontazione di sostenibilità dovrà essere parte integrante della relazione sulla gestione, redatta dagli amministratori ai sensi dell’art. 2428 c.c., della quale costituisce una sezione appositamente contrassegnata.

Inoltre, per consentire l’accesso gratuito alle informazioni di sostenibilità, la società dovrà procedere alla pubblicazione della rendicontazione sulla sostenibilità anche sul proprio sito internet o, in mancanza, renderne disponibile una copia cartacea a chi ne faccia richiesta[14].

Revisori della sostenibilità

Il decreto introduce la figura del revisore della sostenibilità[15], incaricato di attestare la conformità delle informazioni sulla sostenibilità, apportando modifiche al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

L’introduzione della figura del revisore di sostenibilità, come disciplinata dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, consentirà ai professionisti abilitati di attestare la conformità delle informazioni sulla sostenibilità secondo i criteri normativi previsti.

I revisori della sostenibilità e le società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione rispettano i principi di deontologia, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività, tenendo conto dei principi di etica e indipendenza internazionali, elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze sentita la Consob.

Alla luce della normativa, sarà possibile affidare l’incarico di attestazione della conformità delle rendicontazioni di sostenibilità a un revisore legale in possesso dei requisiti previsti:

  1.  Il revisore incaricato dovrà essere abilitato secondo il D.Lgs. 39/2010 e potrà essere lo stesso professionista già incaricato della revisione del bilancio, qualora la società sia soggetta a revisione legale, o un diverso Revisore Legale;
  2.  I revisori della sostenibilità dovranno dimostrare competenze specifiche e aggiornate, attraverso una formazione continua in materia di rendicontazione di sostenibilità, come richiesto dalla normativa europea;
  3. Previsto un periodo transitorio in base al quale, gli iscritti al registro della revisione legale dei conti entro la data del 1° gennaio 2026 sono considerati abilitati e possono rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità purché abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti La rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità a e producano domanda di abilitazione attraverso le modalità che saranno pubblicate dal MEF[16].

È di fondamentale importanza aggiungere che in base al Decreto legislativo sulla CSRD possono essere incaricati dei controlli di qualità sui revisori della sostenibilità e sulle società di revisione che svolgono incarichi di attestazione le persone che:

sono state per almeno 5 anni continuativi dipendenti o collaboratori di società di revisione partecipando agli incarichi di attestazione con funzioni di direzione e supervisione;

sono state, per almeno cinque anni continuativi, dipendenti o collaboratori di società di revisione partecipando agli incarichi di attestazione con funzioni di direzione e supervisione;

sono state per almeno 5 anni continuativi dipendenti di amministrazioni pubbliche o enti pubblici che svolgono attività di vigilanza sull’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità[17].

4. Il concetto di doppia materialità

L’impresa non deve dare soltanto informazioni circa gli impatti delle sue attività sugli Stakeholders ma anche sugli impatti relativi a questioni di sostenibilità sui risultati economici e finanziari di un’impresa[18].

Le imprese obbligate devono fornire le necessarie informazioni[19] (trasparenti, esaustive e conformi agli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione UE) i) sia facendo riferimento “all’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità” (c.d. inside-out), ii) che al “modo in cui tali questioni influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua rilevanza” (c.d. outside-in)[20].

Tale duplice e correlato criterio valutativo, propedeutico all’adempimento dell’obbligo informativo, permettono di rilevare, ponderare e rappresentare come le loro attività possano comportare impatti negativi, effettivi o potenziali su Ambiente, Società e Stakeholders; e parimenti, rilevando e valutando come i fattori ESG influenzino la loro performance finanziaria.

Alcune conclusioni

La direttiva CSRD sicuramente rappresenta una grande occasione di crescita per il nostro paese, dato che apporta diverse novità in tema di rendicontazione individuale e consolidata di sostenibilità.

Grande attenzione viene posta anche sulle procedure attuate per individuare le informazioni incluse nella relazione sulla gestione per rendere le grandi e le piccole-medie imprese ancora più all’avanguardia dal punto di vista della sostenibilità.

È utile però ricordare che insieme ai dati e ai numeri delle dichiarazioni di sostenibilità sarà essenziale creare metodi per puntare ad un modello produttivo più trasparente e green.

Questo perché le imprese sono chiamate a rispondere ad un “dovere di diligenza” affinché queste non riportino solo “impatti” ma adottino anche misure concrete per gestirli.

Note

[1] Dipartimento del Tesoro, Consultazione pubblica concernente lo schema di decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD sugli obblighi di rendicontazione societaria di sostenibilità.

[2] La Direttiva 2022/2464 richiede che la rendicontazione di sostenibilità sia predisposta in conformità a standard riconosciuti elaborati dall’EFRAG che contengono informazioni su tutte le questioni della sostenibilità (governance, sociali, ambientali ed etica di business) orientate al futuro.

[3] La CSRD è entrata in vigore il 5 gennaio 2023, sostituendo la precedente “Non Financial Reporting Directive – NFRD” (Direttiva 2014/95/UE), attuata in Italia dal D. Lgs. 254/2016, concernente l’obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario per le imprese di grandi dimensioni.

[4] Rientrano nella definizione di microimprese le società che non hanno emesso titoli negoziati nei mercati regolamentati e che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 220.000 (prima era € 175.000); ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 440.000 (prima era € 350.000); dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

[5] https://www.esg360.it/normative-e-compliance/lo-standard-esrs-approvato-da-efrag-quali-prospettive/

[6] Modificando l’art. 2435-bis, l’art. 2435-ter del Codice Civile e l’art. 27 del D.Lgs. 127/91.

[7] Informazioni chiave in materia ESG: Environmental, Social, Governance CSRD: obbligo per le aziende di rendicontare le politiche di inclusione.

[8] https://www.dirittobancario.it/art/csrd-il-decreto-di-recepimento-in-gazzetta-ufficiale/

[9] La Dichiarazione Non Finanziaria DNF è una rendicontazione che va oltre i dati economici e riporta azioni, strategie e risultati che dimostrano l’impegno messo in campo dall’organizzazione per migliorare la sostenibilità ambientale, l’inclusione e l’equità sociale. Tutto quello che c’è da sapere, dagli obblighi alle modalità di compilazione e come è evoluta.

[10] Cosa cambia per le imprese con il nuovo regolamento ue sui principi di rendicontazione di sostenibilità? https://www.vegaengineering.com/news/cosa-cambia-per-le-imprese-con-il-nuovo-regolamento-ue-sui-principi-di-rendicontazione-di-sostenibilita/

[11] “I revisori abilitati al rilascio all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono acquisire almeno 25 crediti formativi ogni anno solare, di cui almeno 10 caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno 10 caratterizzanti la sostenibilità”. Inoltre, l’attività di formazione effettuata dai revisori legali e dai revisori della sostenibilità, prevista dagli Albi professionali di appartenenza, e da coloro che collaborano all’attività di revisione legale o di attestazione della sostenibilità o sono responsabili della revisione o dell’attestazione della sostenibilità all’interno di società di revisione che erogano formazione, viene riconosciuta equivalente se dichiarata conforme dal Ministero dell’economia e  delle  finanze  al programma annuale di aggiornamento professionale».

[12] I principi internazionali di attestazione e altri principi correlati sono definiti dall’International Federation of Accountants (IFAC) tramite l‘International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB), rilevanti ai fini dell’attestazione in materia di sostenibilità. I principi di etica e indipendenza internazionali sono definiti dall’International Federation of Accountants (IFAC) tramite l’International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA).​

[13] Sono previste deroghe e limitazioni alla rendicontazione di sostenibilità richiesta per le PMI quotate, gli enti piccoli e non complessi definiti all’art. 4, paragrafo 1, punto 145), del Regolamento (UE) n. 575/2013, le imprese di assicurazione e riassicurazione captive di cui all’art. 13, punto 2), della Direttiva 2009/138/CE.

[14] Ipsoa, G. Molinaro, Rendicontazione di sostenibilità: recepita la direttiva CSRD. A chi si applica.

[15] vd. par. n. 3.

[16] Il MEF entro 150 giorni dalla domanda provvede alla iscrizione nel registro degli abili-tati e a darne pubblicità. Una volta abilitati vanno rispettati gli obblighi di formazione continua (materie caratterizzanti e caratterizzanti l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità).

[17] https://diligentia.it/csrd-litalia-fa-ancora-un-passo-avanti-per-la-sostenibilita/

[18] https://diligentia.it/csrd-litalia-fa-ancora-un-passo-avanti-per-la-sostenibilita/

[19] In particolare, si applica alle società costituite nella forma di: società per azioni, società in accomandita per azioni società a responsabilità limitata, società in nome collettivo, società in accomandita semplice qualora le stesse abbiano quali soci le società costituite nelle forme dell’allegato I alla direttiva 2013/34/UE

[20] Si applica anche alle imprese di assicurazione, agli enti creditizi, esclusa Banca d’Italia.

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