La riforma dello sport: il responsabile Safeguarding

Negli ultimi anni, una maggiore attenzione alle vittime di abusi, violenze e molestie ha incoraggiato organizzazioni ed esperti a sviluppare e migliorare strategie per combattere queste situazioni al fine di comprendere meglio l’entità del danno e i diritti delle vittime. La legislazione internazionale e nazionale, le nuove leggi e le strategie di applicazione hanno gettato le basi per grandi cambiamenti[1].

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche dovranno predisporre ed adottare entro il 31 luglio 2024 dei Modelli Organizzativi e di Controllo (MOG) dell’attività sportiva nonché Codici di Condotta e, inoltre, dovranno nominare entro il 31 dicembre 2024 un Responsabile Safeguarding[2] contro abusi, violenze e discriminazioni che possa garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi[3].

Dal 31 dicembre 2024[4], quindi, tutte le ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) e tutte le SSD (Società Sportive Dilettantistiche) italiane, le organizzazioni no-profit che in Italia sono le uniche realtà a poter gestire lo sport agonistico, ambito precluso al profit puro, dovranno aver adeguato i propri processi al safeguarding per la lotta e il contrasto ai seguenti abusi, violenze e discriminazioni: abuso psicologico, fisico o di matrice religiosa, molestia sessuale, negligenza, incuria, bullismo, cyberbullismo, comportamenti discriminatori[5].

Da un punto di vista pratico, dovrebbe esserci un Modello di Gestione e Governance (MOGC), un Codice di Condotta (CDC), un insieme di regole pratiche e specifiche da fornire ad atleti, genitori, dirigenti e allenatori. Per prevenire episodi di violenza, abusi e discriminazione, c’è il ReCAViD (ovvero un responsabile su abusi, violenze e discriminazioni) che riceverà informazioni anonime e risponderà a tutti rapidamente a proposito delle segnalazioni[6].

Il presente documento funge da guida per le società sportive nella predisposizione dei modelli di organizzazione e controllo e dei manuali operativi per le attività sportive[3].

In questa nuova realtà, quindi, abbiamo parlato anche di MOG Sportivi e della nuova figura del lavoratore sportivo; degli eventuali reati commessi da questi soggetti e della responsabilità amministrativa in capo al sodalizio, qualora lo stesso non avesse adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa fattispecie di quello commesso dal proprio sottoposto[7].

Il volume “La riforma del lavoro sportivo” offre una guida per il settore, richiedendo aggiornamenti su inquadramenti e adempimenti per professionisti ed enti sportivi dilettantistici. 

L’aumento di episodi di violenza nel mondo dello sport: la necessità di intervenire per prevenire altre problematiche

Lo sport, un settore che abbraccia milioni di persone di diverse età, genere, etnia e background culturale, è diventato un focus cruciale: quello sportivo, dovrebbe essere un ambiente di inclusione e rispetto, capace di promuovere abilità sociali positive[8].

Tuttavia, può anche essere un luogo di abusi, prova ne sia che i dati del CONI, guardando all’aumento dei procedimenti iscritti dalle Procure Federali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, mostrano un aumento preoccupante dei procedimenti per abusi sessuali e pedofilia nel 2023[9].

Un’indagine in sei paesi europei, inclusa l’Italia, ha rivelato che il 75% dei giovani atleti ha subito abusi, principalmente psicologici[10].

La sfida attuale è quindi duplice: incoraggiare le vittime a denunciare e migliorare la capacità di riconoscere i segnali di abuso, specialmente nei giovani[11].

Indagini e report come quello Nielsen-ChangeTheGame[12] hanno fatto emergere un quadro preoccupante circa lo stato di salute delle organizzazioni sportive, con particolare riferimento ad alcuni episodi di violenza e discriminazione[13].

Di conseguenza, nella riforma dello sport, è stata sottolineata l’esigenza di introdurre una norma che contenga un innovativo obbligo di predisposizione e adozione di «modelli organizzativi e di controllo» con il fine di prevenire molestie, violenze di genere e ogni altra discriminazione (per ragioni di sesso, etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale)[14].

Tale disposizione si applica principalmente alle associazioni aderenti: si intendono le federazioni sportive nazionali, gli sport confederati e gli enti di promozione sportiva. Molte agenzie hanno già adottato misure per fornire orientamenti e elaborare regolamenti in linea con i “Principi fondamentali per prevenire e combattere la violenza, la violenza e la discriminazione”[15].

Questo obbligo ha una ben precisa scadenza, dovendo gli enti sportivi adeguarsi entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee-guida.

La legge, per rendere effettiva l’adozione del modello, prevede che le associazioni o società sportive siano assoggettate a sanzioni secondo le procedure disciplinari previste in ambito sportivo (alcune federazioni condizionano addirittura l’affiliazione all’efficace attuazione del modello)[16]. Si equipara così la mancata prevenzione delle disfunzioni organizzative alla violazione di un obbligo sportivo.

Tale equivalenza è uno dei principali portati innovativi della riforma, atteso che agli enti sportivi si impongono a tutto tondo gli obblighi caratteristici delle altre organizzazioni di lavoro (v. dlgs 36 del 2021)[17].

Ciò presuppone la conoscenza dell’organizzazione, un’attività di risk analysis e di gap analysis e la predisposizione di strumenti di contrasto e di eliminazione o contenimento proporzionati ai rischi propri di ciascuna organizzazione sportiva.

L’obiettivo è creare ambienti sicuri e inclusivi dove le persone possano crescere e sviluppare competenze personali e sociali, rispettando sé stessi e gli altri.

Volume consigliato

La riforma del lavoro sportivo

La riforma del lavoro sportivo

La Riforma dello sport, in vigore dal 1° luglio 2023, ha già visto l’emanazione di due “correttivi”: il d.lgs. n. 163/2022 e il d.lgs. n. 120/2023.

Quest’ultimo, a lungo preannunciato e tanto atteso da tutti gli operatori del settore, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 4 settembre 2023.

La nuova disciplina rappresenta una vera e propria rivoluzione all’interno dei rapporti di lavoro e di collaborazione: alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche è richiesto di essere pronte e preparate in brevissimo tempo per affrontare l’impatto che l’adeguamento alla novità normativa comporterà.

Come inquadrare, dunque, i collaboratori? Quando applicare le norme sul lavoro sportivo, quando quelle di lavoro comune? Quale disciplina occorre applicare per il collaboratore amministrativo-gestionale? Chi è il volontario? E come calcolare e gestire i nuovi adempimenti?

A queste e alle tante altre richieste di chiarezza che la Riforma porta con sé risponde questo volume, pensato e scritto da esperti di lavoro sportivo che con un linguaggio efficace e concreto offrono ai dirigenti e ai loro consulenti un prezioso “filo d’Arianna” per accompagnarli in questa nuova sfida.
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Massimiliano Matteucci, Giulia Ulivi, Biancamaria Stivanello, Barbara Garbelli, Maurizio Falcioni, Franca Fabietti, Maria Cristina Dalbosco, 2023, Maggioli Editore
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I codici di condotta devono riflettere i contenuti del modello

 

I codici di condotta devono stabilire obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, all’educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana, alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l’uguaglianza, l’equità e il rispetto dei diritti dei tesserati nonché la valorizzazione delle diversità, e dovranno prevedere l’impegno al rispetto delle regole e la tutela dei diritti[18].

Avere un “modello” significa non ricevere sanzioni da parte della federazione o del diverso ente affiliante ed alcune federazioni hanno previsto persino la sanzione della cancellazione dell’affiliazione.

Inoltre, adottare un “modello” riduce in concreto il rischio di incorrere in responsabilità conseguenti alla mancata predisposizione di idonee misure preventive (art. 2087 c.c.) a tutela dei lavoratori, sportivi o amministrativo-gestionali, e di dover risarcire danni a soggetti che patiscono conseguenze derivanti da condotte discriminatorie o violente[19].

Consideriamo anche il parallelismo che emerge tra la cosiddetta responsabilità oggettiva delle società sportive per il comportamento dei propri tesserati e la cosiddetta responsabilità amministrativa delle parti derivante da reato, che più che nel settore sportivo porta il tutto ai procedimenti penali.

Tuttavia, a fronte di quanto premesso, si rileva che uno degli aspetti legati a questa fattispecie, ad oggi, meno esplorato è quello della designazione obbligatoria da parte delle società e associazioni sportive di un responsabile in materia di safeguarding[20].

Eppure, l’impatto dell’introduzione di tale figura non sarà affatto secondario per le società ed associazioni sportive, dal punto di vista sia organizzativo, sia delle responsabilità che ne possono conseguire anche nell’ordinamento generale[21].

Quali sono gli obiettivi del Safeguarding?

Sicuramente garantire un ambiente sicuro e accogliente in cui tutti siano valorizzati e, congiuntamente, disporre pratiche di prevenzione, contrasto e sanzione di qualsiasi condotta discriminatoria, forma di abuso e/o sfruttamento sulla persona, in ogni ambito, per ragioni di razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, idee politiche, status sociale, disabilità e risultati delle prestazioni sportive[22].

Quindi, considerate le competenze di cui ha bisogno per avere non solo controlli tecnici, ma anche conoscenza dei rischi di reato che Malli vuole prevenire per trattare le vittime con rispetto e dignità, può certamente ritenersi dotato di: caratteristiche:

  • ascolto ed accoglienza delle vittime ed informazione sulle misure adottate dalla società per prevenire i fenomeni di abuso e discriminazioni e violenze fisiche e psicologiche;
  • monitorare le politiche di contrasto a tali fenomeni adottati dalla Società e monitorare i rischi reato e suggerire correttivi e implementazioni di protocolli e azioni mirate;
  • fornire informazioni alle vittime, sul tipo di supporto psicologico e legale a cui possono accedere, indicando alle vittime sportelli di accoglienza, centri antiviolenza, servizi sul territorio a cui rivolgersi;
  • verificare che la società abbia adottato dei canali di comunicazione sicuri e riservati, affinché la vittima possa comunicare con il Safeguarding e denunciare l’eventuale abuso subito;
  • verificare che la società abbia adottato un sistema sanzionatorio anche in ambito endoassociativo, derivante dalla violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni e che questo sia efficacemente attuato;
  • verificare che la società abbia previsto nel MOGC dei flussi informativi per la verifica delle attività potenzialmente a rischio e che le comunicazioni ivi previste siano effettivamente inviate nei termini indicati al Safeguarding dai relativi Responsabili;
  • monitorare che la Società abbia adottato misure idonee a garantire la massima diffusione e pubblicizzazione delle politiche di Safeguarding e, in particolar modo, delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi o, comunque, inosservanti dei suddetti protocolli organizzativi e gestionali;
  • verificare che la società abbia definito le responsabilità in ambito endoassociativo in materia di prevenzione e contrasto di abusi, violenze e discriminazioni; verificare che le procedure adottate dalla Società siano atte ad evitare la vittimizzazione secondaria[23];

 Come viene nominato il Safeguarding?

Per quanto concerne i criteri di nomina e le funzioni che dovrà avere tale figura, sarà necessario fare riferimento, oltre alle disposizioni, contenute nei “Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione” dettati dall’osservatorio permanente del CONI per le Politiche di safeguarding (d’ora in poi i Principi), anche a quanto stabilito in merito dalle linee guida emanate dal proprio organismo affiliante (Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva)[24].

I suoi compiti e responsabilità, nonché i requisiti e le modalità di nomina, sono regolati da Modelli Organizzativi (MOG), che devono essere elaborati anche da ciascuna associazione sportiva e che devono garantire la competenza, l’autonomia e l’indipendenza dell’organizzazione. Leader anche in termini di organizzazione sociale.

A questo proposito, ci sono problemi con queste due responsabilità a causa dei tempi più lunghi previsti per preparare il MOG, che dovrebbe essere pronto per la nomina del Direttore, come verrà evidenziato in seguito[25].

Secondo le indicazioni offerte dai Principi, alle quali si sono allineate le linee guida predisposte dalle FSN, DSA ed EPS, i criteri principali da seguire nella nomina del responsabile safeguarding sono quelli dell’autonomia e dell’indipendenza, anche rispetto all’organizzazione sociale, e della terzietà[26].

L’istituzione di un osservatorio permanente per le politiche di safeguarding

In esecuzione dell’intero impianto normativo della Riforma dello sport, incluso questo aspetto, la giunta del Coni ha istituito un Osservatorio permanente per le politiche di safeguarding (delibera n. 255 del 25 luglio 2023) al quale ha delegato l’emanazione (e la verifica dell’osservanza) dei principi per le Linee guida che la Fsn, le Dsa, gli Eps e le Benemerite devono avere adottato entro il 31 agosto 2023[27].

Nell’emanare i principi in questione, l’Osservatorio ha previsto, tra le altre cose, da un lato, la nomina del responsabile federale[28] delle politiche di safeguarding da parte delle Fsn, Dsa, Eps e Benemerite, e dall’altro – appunto – quella del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni da parte delle società sportive.

Si tratta di due figure essenziali alle quali sono delegate funzioni incisive per garantire l’operatività e l’efficacia dei modelli organizzativi e di controllo, nonché dei codici di condotta nel perseguimento degli obiettivi nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione[29].

Il safeguarding officer è un organo da istituirsi in seno ai singoli enti di affiliazione[30].

Alla luce del combinato disposto della delibera del CONI n. 255/2023 e del modello di regolamento, il safeguarding officer deve essere nominato dal consiglio federale dell’ente di affiliazione, potendosi optare tra una composizione monosoggettiva o plurisoggettiva di almeno 3 membri, individuati tra soggetti dotati di appositi requisiti di professionalità e competenza.

Vi sono, tuttavia, anche funzioni di carattere operativo-preventivo, dovendo il safeguarding officer adottare “le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione”[31].

Nel novero delle altre funzioni assegnate a tale organo rientrano inoltre: la vigilanza sulla nomina, da parte degli affiliati, del “Responsabile contro abusi violenze e discriminazioni”, cui assegnare il compito di prevenire le già menzionate condotte; l’invio all’osservatorio di relazioni semestrali sulle politiche di safeguarding adottate dall’ente di affiliazione; riscontrare eventuali richieste di informazioni o documenti che dovesse ricevere dall’osservatorio.

Il responsabile federale ha principalmente compiti di vigilanza e consultivi, in particolare: esercita funzioni di vigilanza sull’adozione e sull’aggiornamento da parte delle società dei modelli e dei codici di condotta; adotta ogni iniziativa per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione; segnala eventuali condotte rilevanti agli organi competenti (anzitutto, alla procura federale, ma si ritiene anche alla procura della repubblica nel caso di fattispecie che integrano reati perseguibili d’ufficio); può effettuare ispezioni e audizioni presso le società/associazioni sportive ai fini del rispetto delle norme di safeguarding; relaziona semestralmente l’organismo federale competente sulle politiche di safeguarding.

D’altra parte, le società/associazioni sportive devono nominare un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni che qui indicheremo brevemente come “Responsabile safeguarding”. Le sue funzioni e responsabilità, nonché i requisiti e le procedure per la nomina, sono previsti dai modelli organizzativi che devono garantirne la competenza, nonché l’autonomia e l’indipendenza anche rispetto all’organizzazione sociale[32].

Cosa deve fare ogni sodalizio dopo la designazione del Responsabile?

  • Informare i propri soci/tesserati della nomina del Responsabile Safguarding ex Delibera CONI, attraverso pubblicazione sulla propria home page e affissione presso la sede sociale[33].
  • comunicare in sede di prima riaffiliazione successiva al 31/12[34], la nomina del responsabile per la protezione dei minori ex D.Lgs. 36/2021 all’Organismo affiliante di appartenenza, in assenza della quale potrebbe essere rifiutato il rinnovo dell’affiliazione o riaffiliazione[35];

Si evidenzia, poi, che alcune FSN ed EPS hanno predisposto le proprie linee guida in data antecedente il 31/08/2023. Ne consegue che i sodalizi affiliati a tali FSN dovranno predisporre i propri MOG entro 12 mesi dalla data di pubblicazione delle rispettive linee guida di riferimento[36].

La funzione dei MOG e dei codici di condotta è tuttavia anche quella di alleviare o escludere l’automatica riconduzione delle responsabilità in capo alla società sportiva per i fatti commessi da dipendenti o terzi mandatari, purché il modello delineato in astratto sia idoneo in concreto a prevenire comportamenti quali quelli verificatesi o contestati[37].

La finalità dei MOG e dei codici di condotta comporta la necessaria pubblicazione di tali documenti, funzionale ad assicurarne la massima conoscibilità (art. 8 dei Principi).

È pertanto espressamente statuito, a carico dei sodalizi, l’obbligo di:

  • immediata affissione presso la sede dell’Affiliata e pubblicazione sulla rispettiva homepage del modello di cui all’art. 4 nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile;
  • immediata pubblicazione della notizia dell’adozione del modello di cui all’art. 4 e dei relativi aggiornamenti presso la sede dell’Affiliata e sulla rispettiva homepage;
  • immediata comunicazione dell’adozione del modello di cui all’art. 4 e dei relativi aggiornamenti al Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 5 e al Responsabile federale delle politiche di safeguarding;
  • informare, al momento del tesseramento, il tesserato e/o eventualmente coloro che esercitano su di esso la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del modello di cui all’art. 4 nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 5;
  • immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 5, al Responsabile federale delle politiche di safeguarding nonché all’Ufficio della Procura federale ove competente;
  • adottare adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione periodica presso i tesserati delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi.

 

Quanto alle sanzioni, non sono previste, neanche in questo caso, sanzioni amministrative o penali dirette in caso di mancata adempimento di tali obblighi.

Similmente a quanto previsto per la mancata nomina del Responsabile, è infatti previsto esclusivamente che associazioni o società sportive siano assoggettate alle procedure disciplinari e alle sanzioni previste in ambito sportivo (alcune federazioni condizionano addirittura l’affiliazione all’efficace attuazione del modello)[38].

Tuttavia, secondo le nuove norme, è chiaro che le organizzazioni sportive, compresi i loro presidenti e altri direttori di tali organizzazioni, sono specificamente responsabili per atti di abuso, violenza e/o molestie. in collaborazione (questo aspetto verrà approfondito nella seconda sezione, “MOG, Codice Etico e Responsabili della Sicurezza: Aspetti Amministrativi”) non esiste alcun MOG o requisiti MOG inefficaci per prevenire comportamenti non conformi alle regole generali della normativa, tali responsabilità possono essere evitate, o almeno, se l’organizzazione sportiva ha stabilito un modello di gestione e la procedura di gestione necessaria per prevenire tali tipi di comportamenti scorretti. Ha lavorato molto duramente per garantire la tempestiva implementazione dei requisiti MOG. Pertanto, se adeguatamente preparato e messo in pratica, può esserci un rigoroso disclaimer per gli amministratori di gruppo.

NOTE

[1] A proposito di questo, ora c’è un nuovo obbligo per le Asd e le Ssd a seguito del D.LGS. 39/2001, art. 16, D.LGS. 36/2001 art. 33 e Delibera Giunta Nazionale CONI n. 255 25/07/2023.

[2] Facendo seguito a quanto previsto dal D.LGS. 39/2021, art. 16, dal D.Lgs. 36/2021, art. 33 alla delibera n. 255 del 25 luglio 2023 della Giunta Nazionale del CONI

[3] La nomina del Responsabile può essere operata dall’Organo Amministrativo del sodalizio sportivo (C.D. o C.d.A. o A.U.), ma nelle associazioni sportive può essere opportuno portare tale delibera, per informazione dei soci e ratifica, alla prima assemblea utile, che, considerato il periodo, può anche coincidere con l’assemblea che delibera l’adeguamento dello statuto, laddove tale adeguamento non sia stato ancora deliberato.

[4] Il CONI, con delibera presidenziale n. 159/89, assunta in data 28 giugno 2024, comunica che il termine per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nelle Associazioni e Società sportive affiliate al Centro Sportivo Italiano è stato prorogato al 31 dicembre 2024. Questa decisione, presa in attesa della emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di sport, di cui all’articolo 33, comma 6, del d.lgs. n. 36/2021, estende il termine originario fissato al 1° luglio 2024 dalla deliberazione del Consiglio Nazionale n. 255 del 25 luglio 2023.

[5] Il Decreto-legge 71/2024, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, apporta importanti modifiche alla riforma dello sport. Queste novità riguardano principalmente i rimborsi forfettari per i volontari sportivi e le prestazioni lavorative dei dipendenti pubblici coinvolti in attività sportive. Queste modifiche dovrebbero garantire trasparenza e tracciabilità e fornire un quadro normativo che faciliti l’impegno dei volontari e dei lavoratori pubblici nel settore sportivo.

[6] https://liguria.coni.it/notizie/webinar-coni-sulle-novita-nella-riforma-dello-sport-il-recente-d-l-71-2024-e-la safeguarding.

[7] Ibidem

[8] https://www.questionegiustizia.it/articolo/lavoro-sportivo

[9] L’art. 16, c.1, del D.Lgs. 39/2021 ha previsto l’obbligo per le Federazioni Sportive Nazionali di redigere precise Linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Il secondo comma del medesimo art. 16 ha inoltre previsto il conseguente obbligo per le Associazioni e le Società sportive affiliate di predisporre (o aggiornare se il sodalizio ne era già dotato), entro 12 mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al comma 1, i modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché i codici di condotta ad esse conformi, allineandosi alle Linee guida emanate dalla Federazione, Ente di promozione o Disciplina sportiva associata a cui sono affiliate.

[10] www.fiscoetasse.com/approfondimenti/16104-il-safeguarding-e-il-modello-di-gestione-e-controllo-per-prevenire-abusi-e-violenze.html

[11] La frequenza degli abusi aumenta con il livello di competizione, e molti giovani non chiedono aiuto, evidenziando una grave lacuna nella risposta a queste problematiche.

[12] È importante sottolineare che questa responsabilità ricade su tutti: istituzioni, famiglie e società.

[13] https://www.changethegame.it/en/research/

[14] L’obiettivo di prevenzione riguarda situazioni nefaste, il rischio della cui insorgenza si ritiene che sia maggiore proprio nelle organizzazioni sportive per via della frequenza dei contatti sociali e interpersonali, della diffusa presenza di minori e dell’esistenza di modelli comportamentali improntati alla fedeltà e alla gerarchia che possono, in modo disfunzionale, sfociare in forme di sopraffazione nei confronti di soggetti percepiti come più deboli o in situazioni di minorata difesa.

[15] https://www.italiaoggi.it/news/il-safeguarding-negli-enti-sportivi-202405161637063026

[16] https://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DLGS_ORGANISMI_SPORTIVI.pdf

[17] https://www.sportlaw.it/editoriale/modelli-231-scatta-lobbligo-di-adozione-per-associazioni-e-societ-sportive; https://www.diritto.it/societa-sportive-modello-organizzazione-231.

[18] La predisposizione del modello richiede specifiche competenze. Non si tratta di un “pezzo di carta”, ma di una attività di analisi del modello organizzativo che sfocia non solo in un documento in costante evoluzione, ma anche nella necessaria predisposizione di attività formative e di meccanismi di sorveglianza costante.

[19] https://www.consulentidellosport.info/post/safeguarding-officer: Ne segue che il documento stesso non può essere prodotto in “carta copiativa”. Al contrario, perché sia correttamente ed efficacemente attuato, deve contemplare ogni opportuna personalizzazione alla luce delle caratteristiche specifiche di ciascuna organizzazione.

[20] L’adozione e la corretta attuazione del modello costituiscono, del resto, un’opportunità concreta per le associazioni e società sportive. Queste realtà, profondamente avvitate nei contesti sociali, potranno avviarsi verso la costruzione di un’identità organizzativa che, in considerazione del particolare ambito in cui operano e del “movente affettivo” spesso posto alla base, in alcuni casi stenta ad emergere, nonostante sia oggi imposta dalla legge.

[21] Il Responsabile dovrà quindi essere una persona preparata, possibilmente dotata di competenze specifiche ed esperienze, a livello educativo e psicologico, e dovrà essere adeguatamente formata e costantemente aggiornata. Non solo: per il ruolo che svolge dovrà garantire una presenza continuativa nell’ambito delle attività che svolge il sodalizio e nei luoghi di esercizio delle stesse. Per il ruolo svolto è inoltre evidente che a tale soggetto debba essere richiesta la presentazione del certificato penale del casellario giudiziale (c.d. “certificato antipedofilia”).

[22] Il ruolo del Responsabile è stato creato per prevenire e contrastare ogni forma di abuso e di violenza verso i tesserati e di proteggere la loro integrità psichica e fisica. Oltre a ciò, svolge funzioni di vigilanza circa l’adozione e l’aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta, nonché di referente per eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di safeguarding, potendo, agli stessi fini, svolgere anche funzioni ispettive e audizioni.

[23] I Modelli di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 231/2001 delle Linee Guida CONI, devono stabilire funzioni, responsabilità, nonché requisiti e Procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e ne garantiscono la competenza, nonché l’autonomia e l’indipendenza, anche rispetto all’organizzazione sociale

[24] Redazione Fisco e Tasse, Il safeguarding e il modello di gestione e controllo per prevenire abusi e violenze nel mondo dello sport: modelli di organizzazione e controllo per il contrasto a molestie, violenza di genere e discriminazioni.

[25] È quindi necessario che i sodalizi sportivi, nella nomina del Responsabile, cerchino un equilibrio fra l’esigenza di autonomia e indipendenza evidenziata dal CONI e gli indubbi vantaggi in tema di efficienza ed efficacia che può avere la nomina di un soggetto che già abbia, magari da anni, un rapporto di stima e fiducia da parte degli atleti.

[26] Tali indicazioni di principio quindi potrebbero suggerire, anche per evitare potenziali conflitti di interesse, di procedere alla nomina di un soggetto esterno al sodalizio, o che, comunque, non assuma nello stesso un ruolo direttivo, sebbene non esistano disposizioni che vietino espressamente di nominarlo tra i soggetti che già operano all’interno della realtà sportiva (come, ad esempio, un tecnico o un dirigente): l’esigenza di autonomia e indipendenza è infatti chiara.

[27] Ibidem

[28] https://www.coni.it/it/news/21896-comunicato-della-giunta-nazionale-riunita-a-milano.html

[29] G. Mulè, G. Gagliardi, Riforma dello sport: i modelli organizzativi per la prevenzione e il contrasto di abusi, discriminazioni e violenze, 2023.

[30] https://www.ecnews.it/wp-content/uploads/pdf/2023-11-15_riforma-dello-sport-i-modelli-organizzativi-per-la-prevenzione-e-il-contrasto-di-abusi-discriminazioni-e-violenze.pdf

[31] Al safeguarding officer sono assegnati, innanzitutto, compiti di vigilanza e controllo nei confronti degli affiliati, dovendo, in linea generale, vigilare sull’adozione e l’aggiornamento, da parte degli affiliati, dei modelli di prevenzione sportiva, segnalando eventuali inadempienze e violazioni agli organi competenti

[32] Cfr., articolo 4, modello di regolamento

[33] D’altra parte, è espressamente previsto che non possa essere designato come responsabile chi ha subito una condanna penale anche non definitiva per reati non colposi, cosicché prima della nomina andrà acquisito un certificato del casellario giudiziale.

[34] Il riferimento alla home page presuppone la presenza di un sito internet del sodalizio. In assenza del sito Internet, la medesima comunicazione dovrebbe essere effettuata in modalità tali da garantire la maggiore visibilità possibile (ad es. pagina Facebook o Instagram, mail a tutti gli associati, …). Indicare, nella comunicazione di cui sopra, le modalità tecniche utili a contattare – garantendo il rispetto della privacy – il Responsabile per eventuali segnalazioni o comunicazioni. È consigliabile, a tal fine, creare un indirizzo di posta elettronica ad hoc. Si tratta di un adempimento da attuare (salvo qualche caso particolare di cui si dirà più avanti) entro il 31 agosto 2024.

[35] Cfr. nota n. 4.

[36] Decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40. (23g00129) (gu serie generale n.206 del 04-09-2023).

[37] La specifica struttura e i dettagli del modello e del codice di condotta dipenderanno dalle esigenze e dalle caratteristiche specifiche dell’organizzazione sportiva di ogni singolo sodalizio. Il MOG deve quindi essere il più possibile personalizzato, anche se deve essere redatto sulla base delle linee guida predisposte da ogni FSN-DSA-EPS, e ben può essere utilizzato come base di partenza il MOG-tipo proposto da alcune di esse.

[38] I destinatari dei due documenti sono gli atleti, i tecnici, i dirigenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, livello e qualifica, i quali dovranno segnalare ogni presunta violazione del Codice di condotta al responsabile safeguarding, che dovrà verificare la correttezza o meno dei comportamenti secondo quanto stabilito dal Modello Organizzativo e di controllo. Le misure e le sanzioni realizzate potranno andare dall’ammonimento verbale fino alla sospensione e alla cessazione della collaborazione (ovvero dell’accesso all’attività sportiva per gli atleti), che potrebbero sommarsi a momenti di formazione e sensibilizzazione aggiuntivi.

[6] Non sono previste, al momento, sanzioni amministrative o penali in caso di mancata nomina del Responsabile (che potrebbero tuttavia essere introdotte dal Decreto previsto dall’art. 33 del D.Lgs 36/2021, ancora non emanato), ma i sodalizi sportivi che non si adegueranno alle previsioni sopra riportate nei termini indicati, saranno soggetti – ai sensi dell’art. 5 del modello di regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (regolamento safeguarding) allegato alla Delibera CONI – alle sanzioni disciplinari previste dai Regolamenti delle FSN/DSA/EPS di riferimento.

 

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