Con la sentenza n. 11154 del 29 maggio 2015, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito, in tema di risarcimento del danno in caso di sinistro stradale, se la compagnia di assicurazioni è tenuta a rimborsare anche le spese legali al danneggiato.
Sul punto si rileva che l’art. 9 del reg. n. 254/2006, sull’assistenza tecnica e informativa ai danneggiati, al 2° comma statuisce testualmente che “nel caso in cui la somma offerta dall’impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona“.
A tal riguardo, la Cassazione ha in primo luogo rilevato che i compensi corrisposti dal danneggiato al proprio avvocato per l’attività stragiudiziale devono poter formare oggetto di domanda di risarcimento nei confronti dell’altra parte a titolo di danno emergente, quando siano state necessarie e giustificate. Ad avviso della Corte di legittimità, quel che rileva ai fini della risarcibilità di danni – consistiti in spese erogate a professionisti di cui il danneggiato si sia avvalso per ottenere il risarcimento del danno – è infatti unicamente la sussistenza di un valido e diretto nesso causale tra il sinistro e la spesa: da ciò ne deriva che le spese consistite in compensi professionali saranno dunque risarcibili o meno non già in base alla veste del percettore (sì al medico legale, no all’avvocato, come prescritto dall’art. 9 cit.), ma in base alla loro effettiva necessità.
Secondo la Suprema Corte, dovrà perciò ritenersi sempre risarcibile la spesa per compensare un legale, quando il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando la vittima non ha ricevuto la dovuta assistenza dal proprio assicuratore. Al contrario, “sarà sempre sempre irrisarcibile la spesa per compensi all’avvocato, quando la gestione del sinistro non presentava alcuna difficoltà, i danni da esso derivati erano modestissimi e l’assicuratore aveva prontamente offerto la dovuta assistenza al danneggiato”. In altre parole, il problema delle spese legali va quindi correttamente posto in termini di “causalità” ex art. 1223 c.c. e non di risarcibilità.
Alla luce di quanto affermato, la Corte di legittimità ha pertanto sancito la nullità per contrasto con l’art. 24 Cost. e la conseguente disapplicazione dell’art. 9, comma 2, d.p.r. 254/2006, qualora sia inteso nel senso di vietare tout court la risarcibilità del danno consistito nell’erogazione di spese legali.
Ad ulteriore chiarimento, la Cassazione ha inoltre ribadito che l’assicuratore non è tenuto a compulsare il danneggiato in merito ad eventuali spese legali stragiudiziale necessarie nel caso concreto, ma deve essere questi a dovergliene fare espressa richiesta.
(Corte di Cassazione, III sezione civile, sentenza n. 11154 del 29 maggio 2015)