La Seconda sezione civile della Cassazione ha chiarito che un soggetto terzo che non ha partecipato al procedimento di sequestro e confisca deve rivolgersi al giudice penale per dimostrare la sua buona fede e ottenere la revoca della confisca. Solo successivamente può adire il giudice civile per la rivendicazione del suo diritto di proprietà.
Corte di Cassazione- Sez. II Civ.- ord. n. 17813 del 27-06-2024
La questione
Una cittadina aveva adito in giudizio un Comune per ottenere il riconoscimento dell’acquisto di un immobile per usucapione. L’attrice affermava di aver posseduto l’immobile, fin dal 1987 insieme alla sua famiglia. L’immobile, precedentemente intestato a un’altra persona, era stato confiscato con ordinanze confermate fino alla Corte di Cassazione e, successivamente, destinato a finalità sociali dal Comune.
Il Comune ha contestato la giurisdizione del giudice civile, sostenendo che la questione fosse di competenza del giudice amministrativo, e ha inoltre respinto la domanda nel merito, sostenendo che il bene fosse inalienabile in quanto confiscato.
Il Tribunale di primo grado ha accolto la domanda dell’attrice, dichiarando l’intervenuta usucapione. Tuttavia, il Comune ha presentato appello, supportato anche dall’agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. La Corte d’Appello ha ribaltato la decisione del Tribunale, dichiarando inammissibile la domanda dell’attrice. La Corte ha rilevato che il riconoscimento dell’usucapione avrebbe interferito con un provvedimento di confisca ormai definitivo. Inoltre, ha sottolineato che i beni confiscati sono destinati a finalità di pubblico interesse e non possono essere alienati, con l’unica eccezione della vendita per risarcire le vittime di reati mafiosi.
L’attrice ha quindi presentato ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello, fondando la sua impugnazione su cinque motivi principali.
Competenza del giudice e ai diritti di terzi in caso di confisca di beni
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente ha contestato la violazione dell’art. 9 c.p.c. e dell’art. 25 Cost. Ha sostenuto l’erroneità della decisione impugnata perché in contrasto con l’art. 9 c.p.c., disciplinante la competenza del Tribunale civile, e con l’art. 25 della Costituzione, il quale stabilisce che “nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”.
Secondo un indirizzo ormai condiviso da tempo dalla Suprema Corte, la competenza a decidere sulla titolarità del diritto di proprietà di un soggetto terzo, estraneo al procedimento penale che ha portato alla confisca del bene, spetta al giudice civile.
La ricorrente ha sostenuto che la Corte d’appello avesse ignorato questi principi, negando la prevalenza dei diritti dei terzi maturati prima della confisca, come affermato dalla Cassazione Civile con la sentenza n. 845/2007.
Tuttavia, i giudici della corte di cassazione hanno ritenuto l’infondatezza di tale motivo.
In particolare, l’ordinanza ha menzionato le Sezioni Unite civili che hanno chiarito come il conflitto tra il creditore ipotecario e la confisca del bene non possa essere risolto solo sulla base della priorità dell’iscrizione, ma richiede la verifica della buona fede del creditore ipotecario. Inoltre, la giurisprudenza penale ha stabilito che spetta al giudice dell’esecuzione penale, con eventuale intervento del giudice civile, risolvere le controversie relative alla proprietà del bene confiscato.
I giudici nell’ordinanza hanno affermato il seguente principio di diritto: “un soggetto terzo che non abbia partecipato al procedimento di sequestro e confisca ex l. n. 575 del 1965 e che assuma di essere titolare del diritto di proprietà sul bene oggetto di confisca per averlo usucapito, in data antecedente alla confisca o al sequestro per ottenere il riconoscimento del proprio acquisto deve preliminarmente rivolgersi al giudice penale nelle forme ivi consentite al fine di far emergere e dimostrare la sua buona fede dinanzi al giudice della prevenzione o dell’esecuzione e solo successivamente alla eventuale revoca del provvedimento di confisca può adire il giudice civile per ottenere il definitivo accertamento del suo diritto”.
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Ultimo aggiornamento al Decreto PNRR-bis, D.L. 19/2024 convertito in L. 56/2024
Lucilla Nigro
Autore di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.