Rimborso spese straordinarie dei figli: quando serve la documentazione nel precetto

La Terza Sezione Civile della Cassazione, con la sentenza n. 22522/2025, ha chiarito quali requisiti debba soddisfare l’atto di precetto per il recupero delle spese straordinarie sostenute per i figli in regime di separazione personale. Il Formulario commentato della famiglia e delle persone, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, si configura come uno strumento completo e operativo per impostare un’efficace strategia difensiva.

Formulario commentato della famiglia e delle persone

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Lucilla Nigro
Autore di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice ordinario di pace.

 

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Il caso di specie

La controversia trae origine da un decreto di omologa della separazione consensuale che prevedeva il rimborso al 50% delle spese straordinarie per i figli, distinguendo tra due categorie: quelle che richiedevano preventivo accordo tra i genitori (come le spese per il “divertimento”) e quelle che non lo richiedevano (spese mediche e scolastiche ordinarie).

Il genitore collocatario aveva notificato precetto per il recupero di oltre 3.000 euro, comprensivi di spese per festa di diciotto anni, spese mediche e varie altre voci. Il debitore si era opposto sostenendo la nullità dell’atto per genericità e indeterminatezza, oltre che per mancanza del preventivo accordo richiesto per alcune tipologie di spese.

Il Giudice di pace di Nola aveva accolto l’opposizione, ma il Tribunale di Napoli Nord in sede di appello aveva riformato la decisione, ritenendo sufficiente che le spese fossero “determinabili” senza necessità di allegare la relativa documentazione al precetto.

Gli orientamenti giurisprudenziali in conflitto

La Cassazione ha evidenziato l’esistenza di un “disallineamento” nella giurisprudenza di legittimità su questo specifico aspetto. Da un lato, un orientamento consolidato (Cass. Civ. Sez. III n. 11316/2011 e successive) richiede che il genitore creditore possa “allegare e documentare” l’effettiva sopravvenienza degli esborsi; dall’altro, arresti più recenti (Cass. Civ. Sez. I n. 7169/2024) si mostrano più permissivi, accontentandosi di una mera “elencazione in precetto”.

La decisione della Cassazione

La Cassazione, nell’accogliere il ricorso, ha optato per l’orientamento più rigoroso, stabilendo che la convenzione di separazione omologata costituisce idoneo titolo esecutivo solo quando:

  1. Per le spese che richiedono preventivo accordo: sia stato effettivamente conseguito l’accordo con l’altro genitore secondo le modalità previste.
  2. Per le spese mediche e scolastiche ordinarie: sia documentata l’effettiva sopravvenienza degli esborsi e la relativa entità, o almeno sia messa a disposizione la documentazione necessaria.

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Le argomentazioni della Corte

La Corte ha motivato la propria decisione sulle seguenti argomentazioni:

  • Rispetto delle clausole pattuite: quando il provvedimento di separazione contiene specifiche prescrizioni (come nella specie il preventivo accordo via email), esse devono essere rigorosamente osservate per garantire il pieno rispetto della volontà delle parti.
  • Prevenzione del contenzioso: un approccio più rigoroso nella fase esecutiva riduce il rischio di opposizioni all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., contribuendo all’effettività del principio della durata ragionevole del processo ex art. 111 Cost. e 6 CEDU, anche nei procedimenti esecutivi.
  • Coerenza sistematica: poiché le spese straordinarie sono “indeterminate soltanto nel quando e nel quantum”, proprio questa indeterminazione iniziale impone una rigorosa documentazione successiva.
  • Tutela del debitore: considerata la formazione sostanzialmente stragiudiziale del titolo esecutivo, è necessaria una tutela minimale del debitore consistente nella possibilità di essere pienamente informato sulla natura ed entità delle spese richieste.

Modalità pratiche di documentazione

La Corte ha precisato che la documentazione non deve necessariamente essere trascritta nel precetto, ma può essere:

  • allegata all’atto;
  • indicata come messa a disposizione della controparte per immediato reperimento.

Riflessioni critiche e conseguenze pratiche

La decisione appare equilibrata nel contemperare le diverse esigenze in gioco. Da un lato tutela il genitore debitore da richieste generiche o non documentate, dall’altro non irrigidisce eccessivamente la procedura esecutiva.

Particolarmente interessante è la distinzione operata tra le diverse tipologie di spese previste nel decreto di omologa: quelle soggette a preventivo accordo (per le quali è richiesto il rigoroso rispetto della procedura pattuita) e quelle ordinarie (per le quali è sufficiente la documentazione).

Rimborso spese straordinarie dei figli e documentazione nel precetto: in sintesi

Ecco infine una pratica e breve checklist per orientarsi nell’applicazione dei principi affermati dalla Terza Sezione Civile della Cassazione con la sentenza n. 22522/2025.

Cosa deve contenere il precetto per il recupero delle spese straordinarie dei figli?

Il precetto deve contenere non solo l’elencazione delle spese, ma anche la relativa documentazione (o l’indicazione che essa è messa a disposizione). Per le spese che richiedono preventivo accordo, deve risultare che tale accordo sia stato conseguito.

È sempre necessario allegare fisicamente i documenti al precetto?

No, secondo la Cassazione è sufficiente anche indicare che la documentazione è messa a disposizione della controparte per immediato reperimento.

Cosa succede se il decreto di separazione prevede una procedura specifica per l’approvazione delle spese?

Tale procedura deve essere rigorosamente seguita. Nel caso in esame, la mancanza della preventiva comunicazione email ha comportato l’illegittimità del precetto per quelle spese.

Questa sentenza si applica solo alle separazioni consensuali?

No, i principi espressi valgono per tutti i provvedimenti che stabiliscono il rimborso di spese straordinarie, indipendentemente dalla natura consensuale o giudiziale della separazione.

È possibile sanare un precetto carente di documentazione?

No, secondo la giurisprudenza consolidata “non si può attribuire alle opposizioni la funzione di chiarire, esplicitare o integrare il titolo esecutivo”. La documentazione deve essere fornita fin dall’atto di precetto.

Cosa si intende per spese che non richiedono preventivo accordo?

Tipicamente le spese mediche e scolastiche ordinarie, considerate dalla giurisprudenza come “eventi di probabilità tale da potersi definire sostanzialmente certi” nel verificarsi.

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