La sentenza del Tribunale di Ancona, la n. 621/2024, pubblicata l’11 novembre 2024, ha riconosciuto il diritto di una dipendente al superiore inquadramento contrattuale e al risarcimento per le differenze retributive non corrisposte, condannando la società per le omissioni e le violazioni accertate.
Il caso concreto
La lavoratrice ha esposto in giudizio di essere stata assunta inizialmente con contratto a tempo determinato, successivamente trasformato in tempo indeterminato a partire dal 26 aprile 2019. Tuttavia, nel periodo compreso tra ottobre 2018 e marzo 2020, la dipendente aveva svolto mansioni superiori rispetto a quelle previste dal proprio inquadramento contrattuale. Tali attività includevano il coordinamento del personale, la gestione degli ordini per i fornitori e la selezione di nuovo personale. A seguito della chiusura temporanea della struttura alberghiera durante la pandemia da Covid-19, la dipendente non è stata richiamata in servizio nonostante la riapertura dell’hotel. Questo, secondo quanto emerso nel processo, avvenne senza alcuna giustificazione plausibile, mentre altri dipendenti venivano assunti per ricoprire mansioni analoghe.
Riconoscimento delle mansioni superiori
Il giudice del lavoro ha accolto le richieste della ricorrente, sottolineando come le mansioni da lei svolte fossero chiaramente inquadrabili al secondo livello del CCNL Turismo Confcommercio. La prova testimoniale ha confermato il ruolo centrale della lavoratrice nella gestione organizzativa dell’hotel, in assenza di un direttore stabile. In particolare, è emerso che la ricorrente svolgeva attività impiegatizie e di coordinamento del personale, con autonomia di iniziativa e rilevante esperienza professionale. Questi elementi, conformemente a quanto previsto dall’articolo 101-quater del CCNL, hanno giustificato l’inquadramento al livello superiore richiesto.
Violazioni retributive
Il mancato pagamento è stato inoltre correlato a una condotta negligente del datore di lavoro, che ha omesso di esibire il libro unico del lavoro, nonostante l’ordine istruttorio emesso dal Tribunale ai sensi degli articoli 210 e 1182 c.p.c. Tale inottemperanza è stata valutata come ulteriore prova delle violazioni subite dalla lavoratrice.
Il Tribunale ha inoltre riscontrato che il mancato richiamo in servizio della ricorrente, a fronte della riapertura dell’hotel nel luglio 2020, risultava del tutto ingiustificato. La testimonianza di un’altra dipendente ha confermato che alla reception erano stati assunti nuovi lavoratori con le stesse mansioni della ricorrente, nonostante quest’ultima avesse reiterato la propria disponibilità tramite comunicazioni formali.
Conclusioni
La sentenza si distingue per la rigorosa applicazione delle disposizioni contrattuali e procedurali in materia di diritto del lavoro, riaffermando il principio di tutela delle posizioni lavorative e delle condizioni retributive dei dipendenti.