Retribuzione ferie: quando includere indennità fisse nel calcolo

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13042/2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), ha affrontato il tema cruciale della corretta determinazione della “retribuzione feriale”, con specifico riferimento alla possibilità di includere, nella base di calcolo, alcune indennità fisse previste dalla contrattazione collettiva. Per un approfondimento su questi temi, ti consigliamo il volume “Il lavoro subordinato”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Il caso

Un gruppo di dipendenti dell’Ente Autonomo Volturno s.r.l. aveva adito il Tribunale di Napoli lamentando che, nel calcolo della retribuzione per le ferie, la datrice di lavoro avesse escluso tre voci retributive fisse: l’indennità perequativa, l’indennità compensativa (disciplinate da accordo regionale e aziendale) e l’indennità di turno (prevista da accordo nazionale).

I lavoratori chiedevano, quindi, la declaratoria di nullità di qualsiasi clausola contrattuale volta ad escludere le predette voci dalla base di computo della retribuzione dovuta per i giorni di ferie e la condanna della società al pagamento delle conseguenti differenze retributive.

Il Tribunale e, in appello, la Corte di Napoli respingevano la domanda, ritenendo che tali indennità non avessero un collegamento diretto con le mansioni o con lo status professionale, ma fossero correlate esclusivamente alla presenza in servizio o a peculiari modalità organizzative (come il lavoro festivo o notturno). Sull’indennità di turno, peraltro, si formava giudicato interno.

La questione sottoposta alla Cassazione

In sede di legittimità, i ricorrenti hanno denunciato la violazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, contestando l’erronea esclusione delle indennità perequativa e compensativa dalla base di calcolo della retribuzione feriale. A loro avviso, tali emolumenti, aventi misura fissa per categoria professionale, non potevano essere considerati strettamente dipendenti dall’effettiva presenza giornaliera, ma erano logicamente connessi alle mansioni svolte.

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La Cassazione ha richiamato l’interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia UE e dalla propria giurisprudenza, secondo cui la “retribuzione” durante le ferie deve includere ogni emolumento che sia:

  1. Di natura retributiva e non risarcitoria o di rimborso spese;

  2. Collegato all’esecuzione delle mansioni o allo status personale/professionale del lavoratore;

  3. La cui esclusione comporterebbe un effetto dissuasivo dall’esercizio del diritto alle ferie, da valutarsi con riferimento alla retribuzione mensile.

La Corte ha sottolineato che, se un’indennità è fissata in misura uguale per ogni categoria, indipendentemente dalla presenza effettiva in servizio, non può dirsi condizionata a quest’ultima. In tal caso, essa rientra nei compensi correlati allo svolgimento delle mansioni o allo status professionale.

L’errore di sussunzione

Secondo i giudici di legittimità, la Corte d’Appello di Napoli aveva correttamente identificato la norma applicabile (art. 7 Direttiva 2003/88/CE), ma aveva errato nel collocarvi il caso concreto, ritenendo assente il collegamento con lo status o le mansioni. Tale vizio di sussunzione si verifica quando la norma viene applicata male rispetto ai fatti accertati, e consente alla Cassazione di intervenire anche senza rimettere in discussione la ricostruzione fattuale.

Il rinvio

La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, affinché rinnovi l’accertamento in ordine alla sussistenza del collegamento tra le indennità perequativa/compensativa e le mansioni o lo status professionale, alla luce dei criteri indicati.

Conclusioni

L’inclusione di una voce retributiva nella “retribuzione feriale”, quindi, non dipende dalla sua mera denominazione contrattuale, ma dal suo effettivo collegamento con le mansioni o lo status professionale. La misura fissa e non variabile in base alla presenza in servizio, è un indizio decisivo in tal senso. Resta ora alla Corte territoriale il compito di verificare, in concreto, se le indennità in contestazione debbano essere computate, garantendo così che il diritto alle ferie non subisca compressioni indirette attraverso decurtazioni retributive.

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