
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13042/2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), ha affrontato il tema cruciale della corretta determinazione della “retribuzione feriale”, con specifico riferimento alla possibilità di includere, nella base di calcolo, alcune indennità fisse previste dalla contrattazione collettiva. Per un approfondimento su questi temi, ti consigliamo il volume “Il lavoro subordinato”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.
Il lavoro subordinato
Il volume analizza compiutamente l’intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come contenuta nel codice civile (con la sola eccezione delle regole relative al licenziamento e alle dimissioni).
L’opera è stata realizzata pensando al direttore del personale, al consulente del lavoro, all’avvocato e al giudice che si trovano all’inizio della loro vita professionale o che si avvicinano alla materia per ragioni professionali provenendo da altri ambiti, ma ha l’ambizione di essere utile anche all’esperto, offrendo una sistematica esposizione dello stato dell’arte in merito alle tante questioni che si incontrano nelle aule del Tribunale del lavoro e nella vita professionale di ogni giorno.
L’opera si colloca nell’ambito di una collana nella quale, oltre all’opera dedicata alla cessazione del rapporto di lavoro (a cura di C. Colosimo), sono già apparsi i volumi che seguono: Il processo del lavoro (a cura di D. Paliaga); Lavoro e crisi d’impresa (di M. Belviso); Il Lavoro pubblico (a cura di A. Boscati); Diritto sindacale (a cura di G. Perone e M.C. Cataudella).
Vincenzo Ferrante
Università Cattolica di Milano, direttore del Master in Consulenza del lavoro e direzione del personale (MUCL);
Mirko Altimari
Università Cattolica di Milano;
Silvia Bertocco
Università di Padova;
Laura Calafà
Università di Verona;
Matteo Corti
Università Cattolica di Milano;
Ombretta Dessì
Università di Cagliari;
Maria Giovanna Greco
Università di Parma;
Francesca Malzani
Università di Brescia;
Marco Novella
Università di Genova;
Fabio Pantano
Università di Parma;
Roberto Pettinelli
Università del Piemonte orientale;
Flavio Vincenzo Ponte
Università della Calabria;
Fabio Ravelli
Università di Brescia;
Nicolò Rossi
Avvocato in Novara;
Alessandra Sartori
Università degli studi di Milano;
Claudio Serra
Avvocato in Torino.
Leggi descrizione
A cura di Vincenzo Ferrante, 2023, Maggioli Editore
63.00 €
59.85 €

Il lavoro subordinato
Il volume analizza compiutamente l’intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come contenuta nel codice civile (con la sola eccezione delle regole relative al licenziamento e alle dimissioni).
L’opera è stata realizzata pensando al direttore del personale, al consulente del lavoro, all’avvocato e al giudice che si trovano all’inizio della loro vita professionale o che si avvicinano alla materia per ragioni professionali provenendo da altri ambiti, ma ha l’ambizione di essere utile anche all’esperto, offrendo una sistematica esposizione dello stato dell’arte in merito alle tante questioni che si incontrano nelle aule del Tribunale del lavoro e nella vita professionale di ogni giorno.
L’opera si colloca nell’ambito di una collana nella quale, oltre all’opera dedicata alla cessazione del rapporto di lavoro (a cura di C. Colosimo), sono già apparsi i volumi che seguono: Il processo del lavoro (a cura di D. Paliaga); Lavoro e crisi d’impresa (di M. Belviso); Il Lavoro pubblico (a cura di A. Boscati); Diritto sindacale (a cura di G. Perone e M.C. Cataudella).
Vincenzo Ferrante
Università Cattolica di Milano, direttore del Master in Consulenza del lavoro e direzione del personale (MUCL);
Mirko Altimari
Università Cattolica di Milano;
Silvia Bertocco
Università di Padova;
Laura Calafà
Università di Verona;
Matteo Corti
Università Cattolica di Milano;
Ombretta Dessì
Università di Cagliari;
Maria Giovanna Greco
Università di Parma;
Francesca Malzani
Università di Brescia;
Marco Novella
Università di Genova;
Fabio Pantano
Università di Parma;
Roberto Pettinelli
Università del Piemonte orientale;
Flavio Vincenzo Ponte
Università della Calabria;
Fabio Ravelli
Università di Brescia;
Nicolò Rossi
Avvocato in Novara;
Alessandra Sartori
Università degli studi di Milano;
Claudio Serra
Avvocato in Torino.
Il caso
Un gruppo di dipendenti dell’Ente Autonomo Volturno s.r.l. aveva adito il Tribunale di Napoli lamentando che, nel calcolo della retribuzione per le ferie, la datrice di lavoro avesse escluso tre voci retributive fisse: l’indennità perequativa, l’indennità compensativa (disciplinate da accordo regionale e aziendale) e l’indennità di turno (prevista da accordo nazionale).
I lavoratori chiedevano, quindi, la declaratoria di nullità di qualsiasi clausola contrattuale volta ad escludere le predette voci dalla base di computo della retribuzione dovuta per i giorni di ferie e la condanna della società al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
Il Tribunale e, in appello, la Corte di Napoli respingevano la domanda, ritenendo che tali indennità non avessero un collegamento diretto con le mansioni o con lo status professionale, ma fossero correlate esclusivamente alla presenza in servizio o a peculiari modalità organizzative (come il lavoro festivo o notturno). Sull’indennità di turno, peraltro, si formava giudicato interno.
La questione sottoposta alla Cassazione
In sede di legittimità, i ricorrenti hanno denunciato la violazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, contestando l’erronea esclusione delle indennità perequativa e compensativa dalla base di calcolo della retribuzione feriale. A loro avviso, tali emolumenti, aventi misura fissa per categoria professionale, non potevano essere considerati strettamente dipendenti dall’effettiva presenza giornaliera, ma erano logicamente connessi alle mansioni svolte.
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Il ragionamento della Corte: la nozione di “retribuzione feriale” eurounitaria
La Cassazione ha richiamato l’interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia UE e dalla propria giurisprudenza, secondo cui la “retribuzione” durante le ferie deve includere ogni emolumento che sia:
-
Di natura retributiva e non risarcitoria o di rimborso spese;
-
Collegato all’esecuzione delle mansioni o allo status personale/professionale del lavoratore;
-
La cui esclusione comporterebbe un effetto dissuasivo dall’esercizio del diritto alle ferie, da valutarsi con riferimento alla retribuzione mensile.
La Corte ha sottolineato che, se un’indennità è fissata in misura uguale per ogni categoria, indipendentemente dalla presenza effettiva in servizio, non può dirsi condizionata a quest’ultima. In tal caso, essa rientra nei compensi correlati allo svolgimento delle mansioni o allo status professionale.
L’errore di sussunzione
Secondo i giudici di legittimità, la Corte d’Appello di Napoli aveva correttamente identificato la norma applicabile (art. 7 Direttiva 2003/88/CE), ma aveva errato nel collocarvi il caso concreto, ritenendo assente il collegamento con lo status o le mansioni. Tale vizio di sussunzione si verifica quando la norma viene applicata male rispetto ai fatti accertati, e consente alla Cassazione di intervenire anche senza rimettere in discussione la ricostruzione fattuale.
Il rinvio
La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, affinché rinnovi l’accertamento in ordine alla sussistenza del collegamento tra le indennità perequativa/compensativa e le mansioni o lo status professionale, alla luce dei criteri indicati.
Conclusioni
L’inclusione di una voce retributiva nella “retribuzione feriale”, quindi, non dipende dalla sua mera denominazione contrattuale, ma dal suo effettivo collegamento con le mansioni o lo status professionale. La misura fissa e non variabile in base alla presenza in servizio, è un indizio decisivo in tal senso. Resta ora alla Corte territoriale il compito di verificare, in concreto, se le indennità in contestazione debbano essere computate, garantendo così che il diritto alle ferie non subisca compressioni indirette attraverso decurtazioni retributive.
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