Responsabilità civile dell’avvocato: natura dell’obbligazione

Di seguito, la natura dell’obbligazione dell’avvocato come obbligazione di mezzi, le sue implicazioni nella responsabilità civile e le recenti evoluzioni giuridiche nella professione forense.

Responsabilità civile dell’avvocato

La responsabilità civile dell’avvocato evoca il mai sopito problema della distinzione tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato. La naturale collocazione dell’attività del professionista forense nella prima categoria[1] ha conosciuto negli ultimi anni un progressivo smantellamento, volto a consentire un ampliamento delle possibilità risarcitorie dell’assistito: la giurisprudenza ha, infatti, configurato veri e propri obblighi di risultato con riferimento alle attività stragiudiziali[2], ha ampliato l’obbligo di informazione del legale nei confronti del cliente[3] ed ha costruito,  su questa scia, anche l’obbligo di seguire la “via più sicura” per il cliente.[4]

La bipartizione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato

Per addentrarsi nel mondo dei dibattiti che si sono susseguiti tra dottrina e giurisprudenza, occorre, dapprima, analizzare il discrimine tra le due tipologie di obbligazioni: nelle obbligazioni di mezzi il debitore è tenuto a porre in essere un predeterminato comportamento, improntato a criteri di diligenza, perizia e prudenza, a prescindere dal conseguimento della finalità attesa dal creditore, meramente aleatoria; in questa categoria viene usualmente ricondotta l’attività dei professionisti intellettuali: si suole affermare, per esempio, che il medico non è tenuto a procurare la guarigione, ma soltanto a svolgere la propria opera secondo le regole dell’arte, al fine di ristabilire la salute del paziente.
Nelle obbligazioni di risultato, invece, il debitore si impegna a realizzare un certo obiettivo, indipendentemente da una specifica attività strumentale. A titolo di esempio, il caso dell’appaltatore al quale sia stata commissionata la costruzione di un edificio.
La distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato comporta – secondo i suoi fautori – conseguenze di estremo rilievo sul piano della disciplina: nelle prime, come si è detto, la prestazione si sostanzia in una certa attività, a prescindere dal conseguimento della finalità attesa dal creditore. Da tale impostazione discende che il debitore che abbia avuto una condotta diligente, prudente e perita, e, nonostante ciò, non abbia raggiunto l’obiettivo sperato, non può essere considerato “inadempiente”. A suo carico non è, quindi, configurabile alcuna responsabilità.
Nelle obbligazioni di risultato, invece, il mancato conseguimento di quest’ultimo integra ex se “inadempimento”: per liberarsi, il debitore non può limitarsi a dimostrare di aver eseguito correttamente l’attività richiestagli, ma deve dare la prova dell’oggettiva ed assoluta impossibilità sopravvenuta della prestazione, in quanto derivante da un evento a lui estraneo ed inevitabile ex art. 1256 c.c.[5]
Il criterio discretivo tra le due obbligazioni risiede nel genus dell’attività dovuta dal professionista, nella misura del controllo che egli potrebbe esercitare sulla sua esecuzione, nell’influenza di fattori esterni alla stessa prestazione dovuta.
Si tende, perciò, a qualificare come di mezzi quell’obbligazione che per ritenersi soddisfatta non è sufficiente la mera esecuzione della prestazione, ma che dipende da fattori esterni incontrollabili e dall’esito incerto. In tal caso, in capo al professionista incombe soltanto l’obbligo di eseguire secondo le regole di diligenza richieste, la prestazione, che costituisce soltanto un frammento della via che conduce al risultato avuto di mira dal cliente. [6]
Invece, è definita di risultato quell’obbligazione dalla natura prettamente intellettuale, che richiede l’applicazione di regole scientifiche certe o di discipline teoriche pure, e che quindi, dipende e si risolve nelle sole capacità del professionista.

La giurisprudenza

In tal senso, appare emblematica una risalente pronuncia della III Sezione Civile della Corte di Cassazione[7], che ha recepito l’orientamento in parola: “…a differenza dell’obbligazione di mezzi, la quale richiede al debitore soltanto la diligente osservanza del comportamento pattuito, indipendentemente dalla sua fruttuosità rispetto allo scopo perseguito dal creditore, nell’obbligazione di risultato, nella quale il soddisfacimento effettivo dell’interesse di una parte è assunto come contenuto essenziale ed irriducibile della prestazione, l’adempimento coincide con la piena realizzazione dello scopo perseguito dal creditore, indipendentemente dall’attività e dalla diligenza spiegate dall’altra parte per conseguirlo. Pertanto, l’obbligazione di risultato può considerarsi adempiuta solo quando si sia realizzato l’evento previsto come conseguenza dell’attività esplicata dal debitore, nell’identità di previsione negoziale e nella completezza quantitativa e qualitativa degli effetti previsti e, per converso, non può ritenersi adempiuta se l’attività dell’obbligato, quantunque diligente, non sia valsa a far raggiungere il risultato previsto”.
Secondo l’impostazione tradizionale[8], dunque, la dicotomia obbligazioni di mezzi e di risultato si atteggerebbe quale summa divisio sul piano della disciplina sostanziale, perché ad essa corrisponderebbero due diversi criteri di imputazione della responsabilità contrattuale:  con riferimento alle sole obbligazioni di risultato si applicherebbe il criterio oggettivo dell’imputazione della responsabilità sancito dall’art. 1218 del codice civile, in combinato disposto con l’art. 1256 del medesimo codice, di conseguenza si rileverebbe che la prova di aver eseguito la prestazione secondo diligenza non varrebbe a liberare il debitore, sul quale invece ricade l’onus probandi del factum principis, del caso fortuito, imprevedibile ed inevitabile che ha reso impossibile la prestazione.
Al contrario, se ci si trova nell’alea delle obbligazioni di mezzi, innanzitutto si dovrà ricorrere al criterio di imputazione soggettiva della responsabilità di cui all’art 1176 c.c., con la conseguenza che sarà il creditore a dover dimostrare l’inesatto inadempimento, e, quindi, nel caso di specie, l’inosservanza delle regole di diligenza cui il debitore si sarebbe dovuto attenere. La diligenza, quindi, non è soltanto criterio di imputabilità sopravvenuta della prestazione, ma diventa anche misura del contenuto dell’obbligo.[9]

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Note

[1] C. Cass., sez. II, 1 ottobre 2018 tratta da www.laleggepertutti.it: “La responsabilità professionale dell’avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, da commisurare, ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2, alla natura dell’attività esercitata.”

[2] Come, ad esempio, la stipulazione dei contratti o la formulazione di pareri: sul punto C. Cass., 14 novembre 2002, n. 16023.  Nota di Fabrizio-Salvatore A. (2003) L’avvocato e la responsabilità da parere. Danno e Resp. p.256.

[3] C. Cass., 12 ottobre 2009, n. 21589, con nota di Musolino G. (2010) La responsabilità dell’avvocato per inosservanza dell’obbligo di informazione. Riv. Civ. e Prev. p. 1327.

[4] Poletti D. (2018) Responsabilità dell’avvocato. Le Corti Fiorentine. Fasc.2

[5] Osti G. (1973) Deviazioni dottrinali in tema di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni. Scritti giuridici, Milano.L’art 1256 c.c. stabilisce al primo comma che l’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.

[6] Azzalini M. (2009) Responsabilità professionale dell’avvocato e risarcimento del danno: riflessioni su un curioso caso d’omessa informazione al cliente. Resp. civ. prev., 2009, pp. 2051 ss., 2057, che riprende il pensiero di Luigi Mengoni.

[7] C. Cass., sez. III civile. Sent. 10 dicembre 1979 n. 6416. Giust. Civ. Mass., 1979. Fasc 12

[8] Betti E. (1953) Teoria generale delle obbligazioni I, Milano.

[9] Benatti F. (2012). La quantificazione del danno nelle fattispecie di responsabilità dell’avvocato. Resp. civ. pp. 188 ss.

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Alessio Antonelli

Avvocato cassazionista, è Senior Associate dello Studio Legale Lipani Catricalà & Partners, con sedi a Roma e Milano. Si occupa di Diritto civile, commerciale, societario, tributario, amministrativo e del lavoro. Membro del Centro Studi istituito all’interno dello Studio, è altresì Relatore nell’ambito del ciclo di eventi formativi organizzati annualmente dallo Studio Legale Lipani Catricalà & Partners, accreditati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
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