Rassegna giurisprudenziale del 24 luglio 2024

Questa rassegna giurisprudenziale si propone di esaminare le principali novità delle sentenze e ordinanze della settimana.

Manipolazione Euribor nei mutui: questione rimessa alle Sezioni Unite

Alle Sezioni Unite Civili verrà affidata la risoluzione della questione relativa alla nullità delle clausole di determinazione degli interessi nei mutui indicizzati all’euribor. La Prima Sezione Civile ha, infatti, sollevato alcuni dubbi sugli orientamenti precedenti, stabilendo la necessità di una nuova analisi con l’ordinanza n. 19900 del 2024.

Clicca qui per approfondire

Bigenitorialità: la Cassazione sottolinea l’importanza del benessere del minore

La Corte Suprema di Cassazione ha confermato, con l’ordinanza n. 19069 dell’11 luglio 2024, l’interpretazione della Corte d’Appello volta a sottolinere la necessità di equilibrare il principio di bigenitorialità con le esigenze specifiche del bambino. Un equilibrio delicato che, pur garantendo il legame con entrambi i genitori, deve sempre tener conto del benessere e delle necessità evolutive del minore.

Clicca qui per approfondire

Rumori molesti: la Cassazione obbliga il Comune a risarcire i residenti

Secondo la Corte di Cassazione, in caso di rumori molesti, il Comune deve risarcire i residenti. Le amministrazioni pubbliche devono evitare immissioni rumorose e sono responsabili dei danni causati, potendo essere condannate sia al risarcimento sia a ridurre il rumore al di sotto della soglia di tollerabilità.

Clicca qui per approfondire

Conflitto tra creditori privilegiati e ipotecari: la questione alle Sezioni Unite

La Sezione Terza civile ha richiesto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione di un ricorso al Primo Presidente per valutare l’assegnazione alle Sezioni Unite di una questione importante relativa alla prelazione dei creditori. Questa riguarda il conflitto tra il creditore con privilegio e il creditore garantito da ipoteca sugli immobili in caso di vendita.

Clicca qui per approfondire

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e tutela reintegratoria: la sentenza della Corte Costituzionale

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 128 del 2024, ha dichiarato incostituzionale l’art. 3, comma 2, del d.lgs. 23/2015, per non applicare la tutela reintegratoria attenuata al licenziamento per giustificato motivo oggettivo quando sia dimostrata l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro.

Clicca qui per approfondire

Corso di formazione: Il terzo correttivo al Codice della crisi d’impresa: applicazioni pratiche, questioni interpretative e strategie

Il percorso si compone di quattro incontri in cui verranno analizzate in modo approfondito le novità più significative previste dal terzo correttivo al Codice della Crisi d’impresa e insolvenza esaminandone le applicazioni, gli impatti su imprese e consumatori e offrendo possibili soluzioni e strategie rese necessarie dalla nuova normativa.

 

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Per favore, inserisci qui il tuo nome

cinque × due =

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.