Pignoramento presso terzi: nessuna automaticità nel vincolo di indisponibilità

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 28984/2025 (puoi leggerla cliccando qui), affronta una questione complessa in tema di esecuzione forzata, con particolare riferimento ai rapporti tra pignoramento mobiliare e pignoramento presso terzi quando confluiscono su un medesimo rapporto obbligatorio. Il caso offre l’occasione per chiarire quali obblighi ricadono sul debitore esecutato che, nel contempo, è anche terzo pignorato in una seconda procedura, e quali strumenti il sistema processuale prevede per coordinare situazioni esecutive parallele.

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Formulario commentato dell'esecuzione forzata

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Gabriele Voltaggio
Avvocato del Foro di Roma, si occupa di diritto bancario, crediti ed esecuzione forzata. Professionista delegato e custode giudiziario presso il Tribunale di Roma, è autore di contributi e formulari in materia esecutiva. Fondatore e curatore di Giuricivile.it.

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Analisi del caso

La vicenda trae origine da un pignoramento mobiliare eseguito dall’INPS nei confronti di una professionista debitrice. Parallelamente, alcuni creditori della stessa professionista avevano a loro volta pignorato il credito che l’INPS vantava nei suoi confronti, instaurando una procedura di espropriazione presso terzi.

L’esecutata sosteneva che la seconda serie di pignoramenti avesse reso “indisponibile” il credito dell’INPS, impedendo così la prosecuzione della prima procedura. Secondo tale tesi, il semplice fatto che terzi avessero pignorato il credito dell’ente avrebbe comportato una sorta di automatica sospensione o improseguibilità dell’azione esecutiva avviata dall’INPS.

Tribunale e Corte d’appello rigettavano tale ricostruzione. La debitrice proponeva ricorso per cassazione argomentando che l’indisponibilità derivasse direttamente dalla notifica dei successivi pignoramenti, e non dalla loro eventuale assegnazione.

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La decisione: coordinamento tra procedure e obblighi del terzo pignorato

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo anzitutto che le due procedure esecutive avevano oggetti diversi:

  • il pignoramento mobiliare dell’INPS colpiva i beni della debitrice,

  • i pignoramenti promossi dai creditori colpivano il credito vantato dall’INPS verso la stessa debitrice.

Di conseguenza, non vi era né identità né interferenza automatica tra i due processi esecutivi. Secondo la Cassazione, la semplice notifica di un pignoramento presso terzi non priva il creditore originario della titolarità del credito, né produce automaticamente effetti sulla procedura esecutiva mobiliare già avviata.

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L’ordinanza di assegnazione e gli obblighi del debitor debitoris

La Suprema Corte ha chiarito che il mutamento della titolarità del credito oggetto di pignoramento avviene solo con l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., che determina il subentro del creditore pignorante ai sensi dell’art. 111 c.p.c. Fino a tale momento, il creditore originario resta pienamente legittimato a promuovere e proseguire l’esecuzione, mentre il debitor debitoris deve rendere una dichiarazione completa ai sensi dell’art. 547 c.p.c., rappresentando tutte le circostanze rilevanti per evitare il rischio di un duplice pagamento.

La Cassazione ha sottolineato, inoltre, che non esiste un coordinamento automatico tra procedure: è onere del debitore informare il giudice dell’esecuzione e le parti dell’esistenza di pignoramenti concorrenti, mentre ai creditori del creditore originario spetta attivare, se necessario, l’istanza di sostituzione ex art. 511 c.p.c. Da ciò discende che il debitor debitoris non può contestare l’azione del proprio creditore sostenendo un vincolo di indisponibilità derivante dai pignoramenti eseguiti da terzi, in assenza di una previa ordinanza di assegnazione.

Conclusioni e impatti

L’ordinanza, in sostanza, ribadisce che:

  • i pignoramenti non producono automaticamente effetti interferenti tra loro;

  • l’assegnazione del credito è il momento determinante per il mutamento soggettivo del rapporto obbligatorio;

  • il terzo pignorato deve rilasciare dichiarazioni complete e corrette, pena il rischio di duplicazione del pagamento;

  • gli strumenti di coordinamento non operano d’ufficio, ma su iniziativa delle parti interessate.

La decisione fornisce quindi un quadro chiaro delle responsabilità del debitore/terzo pignorato e della corretta gestione delle procedure esecutive parallele.

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