NASpI e dimissioni per trasferimento: serve l’inadempimento

La Cassazione, con l’ordinanza n. 10559/2026 (puoi leggerla cliccando qui), ha chiarito quando le dimissioni rassegnate a seguito di trasferimento del lavoratore possano essere qualificate come sorrette da giusta causa ai fini del riconoscimento della NASpI, precisando che la sola distanza tra le sedi non è elemento sufficiente. Il volume “Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon, affronta le tematiche del diritto del lavoro, sostanziale e procedurale, sorte con le prime applicazioni pratiche delle novità introdotte dal d.lgs. n. 149/2022.

Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia

Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia

Nel presente volume vengono affrontate, con un’esposizione chiara e semplice, le tematiche del diritto del lavoro, sostanziale e procedurale, sorte con le prime applicazioni pratiche delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022).

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Manuela Rinaldi
Avvocato cassazionista, consigliere e tesoriere del COA Avezzano. Direttore della Scuola Forense della Marsica, è professore a contratto di “Tutela della salute e sicurezza sul lavoro” e “Diritto del lavoro pubblico e privato” presso diversi atenei. Relatore a Convegni e docente di corsi di formazione per aziende e professionisti, è autore di numerose opere monografiche e collettanee.

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Il caso

La vicenda riguardava un lavoratore che si dimetteva a seguito del trasferimento disposto dal datore di lavoro verso una sede significativamente distante dalla propria residenza. Il giudice di primo grado rigettava la domanda di indennità di disoccupazione, ritenendo insussistente la giusta causa.

La Corte d’appello riformava la decisione, valorizzando la rilevante distanza tra la sede originaria e quella di destinazione e ritenendo che tale circostanza integrasse una situazione oggettiva idonea a giustificare il recesso, anche in assenza di un inadempimento datoriale.

Avverso tale pronuncia proponeva ricorso l’INPS, contestando il riconoscimento della giusta causa in mancanza di un accertamento circa la legittimità del trasferimento e la sussistenza di un grave inadempimento del datore di lavoro.

Il perimetro della giusta causa nelle dimissioni

La Cassazione ha ribadito che, ai fini del riconoscimento della NASpI, la giusta causa di dimissioni richiede una verifica rigorosa delle circostanze concrete. In particolare, non è sufficiente che il lavoratore si trovi in una situazione di difficoltà oggettiva, ma è necessario che tale situazione sia riconducibile a una condotta datoriale qualificabile come inadempimento o comunque idonea a rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto.

La decisione ha richiamato il principio secondo cui la disoccupazione deve essere involontaria. Ne consegue che il lavoratore che si dimette, pur potendo proseguire il rapporto, non ha diritto alla prestazione, salvo che ricorra una giusta causa in senso tecnico.

Trasferimento del lavoratore e verifica dell’inadempimento

La Suprema Corte ha censurato l’impostazione della Corte territoriale, evidenziando che questa aveva attribuito rilievo decisivo alla distanza tra le sedi di lavoro, senza verificare la legittimità del trasferimento.

In particolare, è stato precisato che occorre accertare se il trasferimento sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, come richiesto dall’art. 2103 c.c. Solo l’eventuale illegittimità del trasferimento, o comunque una condotta datoriale idonea a incidere sul vincolo fiduciario, può integrare la giusta causa di dimissioni.

La mera distanza geografica, anche se rilevante, non è quindi sufficiente, di per sé, a giustificare il recesso del lavoratore con diritto alla NASpI.

Esito della decisione e principio affermato

La Cassazione ha quindi accolto il ricorso dell’INPS, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello per un nuovo esame.

Il principio di diritto può essere così sintetizzato:

In tema di NASpI, le dimissioni sono sorrette da giusta causa solo quando derivino da un inadempimento del datore di lavoro o da una condotta idonea a rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto; la sola distanza conseguente al trasferimento della sede lavorativa non è sufficiente, in assenza di una verifica sulla legittimità del trasferimento e sulla sussistenza di una condotta datoriale rilevante.

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