Multa con autovelox: annullabile se nel verbale non sono indicati gli estremi del decreto prefettizio

Con la sentenza n. 26441 del 20 dicembre 2016, la sesta sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito, in materia di sanzioni amministrative, che deve essere annullata la multa per autovelox su strada extra-urbana nel caso in cui nel verbale non siano indicati gli estremi del decreto prefettizio.

Il caso in esame: multa per eccesso di velocità rilevato con autovelox

Nel caso di specie, un automobilista proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione della Polizia Municipale per eccesso di velocità rilevato a mezzo di dispositivo elettronico lungo strada provinciale. L’opposizione veniva accolta dal Giudice di Pace ma successivamente respinta dal Tribunale: il giudice di secondo grado riteneva infatti che non integrasse violazione del diritto di difesa la mancata indicazione, nel verbale di contestazione, del decreto prefettizio di individuazione della strada su cui era stata rilevata l’infrazione tra quelle extraurbane nelle quali era consentito l’utilizzo di dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni.

Secondo il Tribunale, non era peraltro sindacabile la scelta della pubblica amministrazione, di includere determinate strade o tratti di strada, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettere C e D, del d.lgs. n. 285 del 1992, tra quelli nei quali è consentita la rilevazione a distanza, essendo il controllo giurisdizionale limitato alla verifica della rispondenza delle finalità perseguite dall’amministrazione con quanto indicato dal legislatore. L’automobilista proponeva dunque ricorso in Cassazione.

Multa con autovelox: è necessaria l’indicazione degli estremi del decreto prefettizio nel verbale

Il provvedimento del prefetto, di individuazione delle strade o dei tratti di strada nei quali è autorizzato l’uso di strumenti di rilevazione automatica della velocità, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 285 del 1992: ne consegue che, come rilevato dalla Corte di legittimità, trattandosi di provvedimento connotato da discrezionalità vincolata e contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, è certamente sindacabile dal giudice ordinario.

Ciò chiarito, la Suprema Corte ha evidenziato che la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione.

Ebbene, nel caso in esame, l’infrazione è stata rilevata su una strada extraurbana secondaria e il verbale di contestazione non conteneva l’indicazione degli estremi del decreto prefettizio con il quale era autorizzata, sulla strada in questione, la rilevazione della velocità a mezzo autovelox e la contestazione differita. Di conseguenza, la Corte accoglieva il ricorso e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decideva la causa nel merito, con il rigetto dell’appello.

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