
La sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 18 settembre 2025 (n. 2766/2025 R.G.A.C. 3032/2018) offre un’analisi puntuale e rigorosa in materia di usura bancaria, focalizzandosi sul criterio di computabilità del costo delle polizze assicurative, anche se formalmente facoltative, ai fini del calcolo del Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) e del conseguente superamento del tasso soglia. Per un approfondimento su questi temi, segnaliamo il volume “Illeciti bancari, clausole abusive e frodi informatiche”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.
Illeciti bancari, clausole abusive e frodi informatiche
Quali sono gli strumenti a disposizione per difendere i diritti del cliente? La contestazione degli illeciti bancari è alimentata continuamente da nuovi motivi, non solo direttamente legati alle caratteristiche del rapporto contrattuale. Tra questi si possono annoverare l’accesso abusivo alle garanzie pubbliche e la concessione di un prestito insostenibile o le clausole vessatorie nei contratti di credito. Il volume ha come obiettivo l’esame delle forme di difesa del cliente in presenza di pratiche scorrette poste a vario titolo da parte delle banche. Una particolare attenzione è stata posta alla tutela dalle frodi informatiche, in rapida evoluzione, ed alle possibili tecniche difensive per l’annullamento e il rimborso degli interessi dei contratti indicizzati Euribor. Per i principali contratti di credito, esperti professionisti hanno predisposto il “punto nave” del contenzioso recente per offrire una utile guida alle più rilevanti linee interpretative della giurisprudenza di legittimità.
Giuseppe Cassano
Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano. Avvocato cassazionista, curatore e autore di numerosi volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi. Conferenziere nazionale ed internazionale sui temi del Diritto di Famiglia, della Responsabilità civile, del Diritto dei Consumi e Diritto dell’Internet.
Stefano Chiodi
Analista tecnico e finanziario specializzato nel contenzioso bancario e finanziario, CTP e CTU per il Tribunale di Venezia e consulente per Camera Arbitrale. Specialista di corporate finance, è relatore in convegni accreditati per la formazione continua di avvocati e commercialisti. Curatore e autore di numerose pubblicazioni di diritto e contenzioso bancario e finanziario.
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Giuseppe Cassano e Stefano Chiodi, 2025, Maggioli Editore
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Illeciti bancari, clausole abusive e frodi informatiche
Quali sono gli strumenti a disposizione per difendere i diritti del cliente? La contestazione degli illeciti bancari è alimentata continuamente da nuovi motivi, non solo direttamente legati alle caratteristiche del rapporto contrattuale. Tra questi si possono annoverare l’accesso abusivo alle garanzie pubbliche e la concessione di un prestito insostenibile o le clausole vessatorie nei contratti di credito. Il volume ha come obiettivo l’esame delle forme di difesa del cliente in presenza di pratiche scorrette poste a vario titolo da parte delle banche. Una particolare attenzione è stata posta alla tutela dalle frodi informatiche, in rapida evoluzione, ed alle possibili tecniche difensive per l’annullamento e il rimborso degli interessi dei contratti indicizzati Euribor. Per i principali contratti di credito, esperti professionisti hanno predisposto il “punto nave” del contenzioso recente per offrire una utile guida alle più rilevanti linee interpretative della giurisprudenza di legittimità.
Giuseppe Cassano
Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano. Avvocato cassazionista, curatore e autore di numerosi volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi. Conferenziere nazionale ed internazionale sui temi del Diritto di Famiglia, della Responsabilità civile, del Diritto dei Consumi e Diritto dell’Internet.
Stefano Chiodi
Analista tecnico e finanziario specializzato nel contenzioso bancario e finanziario, CTP e CTU per il Tribunale di Venezia e consulente per Camera Arbitrale. Specialista di corporate finance, è relatore in convegni accreditati per la formazione continua di avvocati e commercialisti. Curatore e autore di numerose pubblicazioni di diritto e contenzioso bancario e finanziario.
Il caso
La controversia trae origine da un contratto di finanziamento stipulato in data 7 gennaio 2008 tra la Parte e la società. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, per un importo finanziato di € 11.981,00, l’attrice sottoscriveva una polizza assicurativa rischio vita ed impiego per un costo di € 756,00. Sebbene il contratto riportasse un T.A.E.G. pattuito pari al 18,56%, l’attrice deduceva che il tasso effettivamente applicato, una volta ricompreso il costo della polizza assicurativa, ammontasse al 23,395%, eccedendo il tasso soglia usura per il I trimestre 2008, pari al 18,57%. L’istanza, fondata sull’art. 1815, comma 2, c.c., mirava all’accertamento della nullità della clausola interessi e alla ripetizione delle somme versate a tale titolo.
La difesa della banca convenuta, che eccepiva l’infondatezza della domanda, non forniva elementi idonei a smentire la contestualità della stipula.
Il contrasto giurisprudenziale e la soluzione adottata: il principio di onnicomprensività
La disamina del Giudice si è concentrata sul punto di diritto cruciale: la rilevanza della spesa assicurativa nel calcolo del T.A.E.G.
Il Tribunale ha preso atto dell’orientamento, richiamato anche dalla consulenza tecnica d’ufficio (CTU), secondo cui le spese assicurative sarebbero escluse dal calcolo qualora la polizza sia meramente facoltativa. Tuttavia, la pronuncia ha superato tale approccio formale e restrittivo, aderendo all’orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione.
La ratio della L. n. 108/96 e dell’art. 644 c.p. è individuata nel principio di onnicomprensività degli oneri collegati all’erogazione del credito, finalizzato a contrastare ogni “artificio contabile”. In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ritiene che “devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito… essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla
concessione del credito”.
Il Giudice ha quindi applicato la presunzione di nesso negoziale, evidenziata dalla giurisprudenza: il collegamento tra finanziamento e polizza si presume nel caso di contestualità della stipula. Tale simultaneità, in assenza di prova contraria fornita
dalla banca, fa sì che la polizza assurga a condicio sine qua non per l’erogazione, venendo di fatto a costituire una forma di “remunerazione” occulta per l’intermediario.
La decisione
La CTU contabile ha confermato che la sottoscrizione della polizza assicurativa e della richiesta di prestito personale è avvenuta contestualmente in data 07.01.2008. Acclarato il
collegamento negoziale e la conseguente necessità di computare il costo assicurativo nel T.A.E.G., il consulente ha ricalcolato il tasso effettivo, attestandolo al 22,71%.
Tale valore ha determinato l’inequivocabile superamento del tasso soglia usura del 18,57%.
Alla luce di tali risultanze, il Tribunale ha accolto la domanda attorea e, in applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c., ha dichiarato la nullità parziale del contratto “nella parte in cui prevede la pattuizione di interessi usurari”. La banca convenuta è stata pertanto condannata alla ripetizione in favore dell’attrice della somma di € 5.306,89, comprensiva di interessi, spese e commissioni addebitati. Le spese di lite sono state interamente compensate tra le parti, stante la sussistenza di giusti motivi.
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Conclusioni: la corretta applicazione del principio di onnicomprensività
La decisione in commento si distingue per la sua chiara adesione al principio di tutela sostanziale del contraente, in linea con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di usura sopravvenuta e originaria.
L’importanza della pronuncia risiede nell’aver rafforzato il discrimen tra la formale
qualificazione della polizza come facoltativa e la sua effettiva funzione economica nel sinallagma negoziale del finanziamento.
Il Tribunale, svalutando l’approccio letterale, ha ribadito che il requisito del collegamento tra spesa assicurativa ed erogazione del credito è soddisfatto dalla prova, in concreto e non
contestata, della contestualità della sottoscrizione, in quanto essa è il miglior indice della natura funzionale e non meramente accessoria della spesa per l’ottenimento del prestito.
La sentenza rappresenta un solido precedente in materia di contratti bancari, riaffermando la natura imperativa della normativa anti-usura e il diritto alla ripetizione degli oneri indebitamente corrisposti.