
Il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 3602 del 13 settembre 2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), offre un’approfondita disamina della validità delle clausole apposte ai contratti di mutuo in Euro indicizzati al Franco Svizzero (CHF). La quaestio iuris affrontata dal decidente concerne la compatibilità di tali pattuizioni con la normativa posta a presidio del consumatore, con particolare riguardo ai principi di trasparenza, chiarezza e comprensibilità sanciti dalla Direttiva 93/13/CEE.
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Manipolazione del tasso Euribor e diritto al rimborso degli interessi
Quali sono gli elementi costitutivi della manipolazione del tasso Euribor? Come e perché sono stati manipolati i tassi Euribor? I contratti di mutuo basati su tassi Euribor manipolati sono totalmente o parzialmente nulli?
A questi e ad altri interrogativi risponde Monica Mandico in questo pratico fascicolo che vuole offrire una guida accessibile per chiunque desideri comprendere e affrontare questa problematica, evitando i rischi di procedimenti legali mal gestiti e aumentando le possibilità di recupero dei danni subiti attraverso l’analisi delle normative, delle sentenze e delle strategie legali più efficaci.
Monica Mandico
Avvocato Cassazionista presso lo Studio Mandico & Partners, gestore ex art. 356 CCII, liquidatore, amministratore giudiziario. Esperta in diritto bancario e crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento, svolge incarichi di docenza in numerosi corsi di formazione e master di II livello presso l’Università Partenope di Napoli e l’Università di Ferrara ed è legale accreditato presso Enti no profit e Onlus. Già componente della Commissione regionale per la nomina di Esperto Indipendente presso la C.C.I.A.A. di Napoli. Coordinatrice della Commissione di studio presso il COA di Napoli su “Sovraindebitamento ed esdebitazione”. Autrice di numerose pubblicazioni su diritto bancario e finanziario, sovraindebitamento e GDPR.
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Manipolazione del tasso Euribor e diritto al rimborso degli interessi
Quali sono gli elementi costitutivi della manipolazione del tasso Euribor? Come e perché sono stati manipolati i tassi Euribor? I contratti di mutuo basati su tassi Euribor manipolati sono totalmente o parzialmente nulli?
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Monica Mandico
Avvocato Cassazionista presso lo Studio Mandico & Partners, gestore ex art. 356 CCII, liquidatore, amministratore giudiziario. Esperta in diritto bancario e crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento, svolge incarichi di docenza in numerosi corsi di formazione e master di II livello presso l’Università Partenope di Napoli e l’Università di Ferrara ed è legale accreditato presso Enti no profit e Onlus. Già componente della Commissione regionale per la nomina di Esperto Indipendente presso la C.C.I.A.A. di Napoli. Coordinatrice della Commissione di studio presso il COA di Napoli su “Sovraindebitamento ed esdebitazione”. Autrice di numerose pubblicazioni su diritto bancario e finanziario, sovraindebitamento e GDPR.
Analisi del caso
La controversia origina dalla stipulazione, in data 18 aprile 2007, di un contratto di mutuo fondiario ipotecario tra una consumatrice e la Barclays Bank PLC. Il contratto, dell’importo di € 165.000,00, prevedeva un’indicizzazione al Franco Svizzero con applicazione del tasso Libor CHF.
La richiesta di estinzione anticipata e la quantificazione del debito
Al momento della richiesta di estinzione anticipata, formulata in data 3 ottobre 2020, la banca mutuante quantificava il debito residuo includendo una posta di € 49.002,70 a titolo di “rivalutazione” del capitale, derivante dalla fluttuazione del tasso di cambio.
Le doglianze della parte ricorrente
La parte ricorrente adiva il Tribunale deducendo la nullità degli artt. 4, 4-bis, 7 e 7-bis del contratto di mutuo per plurimi profili di illegittimità. In particolare, veniva lamentata la violazione delle norme a tutela del consumatore (art. 34, co. 2 e 35, co. 1, Codice del Consumo; art. 4, par. 2 e art. 5, Direttiva 93/13/CEE) per difetto di chiarezza e comprensibilità, nonché per la vessatorietà intrinseca delle clausole, idonee a generare un eccessivo squilibrio a carico della parte mutuataria. Si contestava, inoltre, la violazione degli obblighi di diligenza professionale, buona fede e correttezza in fase precontrattuale.
Le eccezioni preliminari
Prima di procedere all’esame del merito, il Tribunale ha rigettato l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla banca convenuta. Il decidente ha correttamente operato la distinzione tra l’istituto della cessione del credito (art. 1260 c.c.), che comporta il mero trasferimento del diritto a ricevere la prestazione, e la cessione del contratto (art. 1406 c.c.), con cui si trasferisce l’intera posizione contrattuale.
La cessione del credito e la cartolarizzazione
Avendo la fattispecie ad oggetto una mera cessione del credito, la banca cedente (originator) rimane l’unica controparte contrattuale del debitore ceduto per tutte le azioni non relative al mero adempimento, incluse quelle volte a far valere la nullità di clausole del contratto originario. Il giudice ha inoltre richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, nelle operazioni di cartolarizzazione ex L. 130/1999, l’omesso richiamo al comma 5 dell’art. 58 TUB consente al debitore di agire nei confronti della banca cedente senza limiti di tempo.
L’applicazione del principio della ragione più liquida
Superate le questioni preliminari, il Tribunale ha dichiarato di voler procedere alla decisione in base al principio della “ragione più liquida”. Tale canone di economia processuale, conforme al principio di celerità del “giusto processo” (art. 111 Cost.), consente al giudice di risolvere la lite sulla base della questione di più agevole e rapida soluzione, anche se logicamente subordinata ad altre, assorbendo le ulteriori doglianze. Ciò ha permesso di focalizzare l’analisi direttamente sulla nullità delle clausole per violazione della normativa consumeristica.
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La decisione: centralità della trasparenza nelle clausole contrattuali
L’argomentazione centrale della sentenza si fonda sul nesso inscindibile tra trasparenza e validità delle clausole che definiscono l’oggetto principale del contratto. Il giudice qualifica le clausole contestate (artt. 4 e 7) come attinenti all’oggetto principale del contratto, in quanto deputate a determinare la prestazione pecuniaria del mutuatario.
Il quadro normativo e il requisito della chiarezza
Secondo l’art. 4, par. 2, della Direttiva 93/13, la valutazione del carattere abusivo delle clausole non può vertere sull’oggetto principale o sulla perequazione del corrispettivo, a condizione, tuttavia, che tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile. È proprio su questa condizione che si concentra l’analisi del Tribunale.
L’orientamento della giurisprudenza europea
Richiamando la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, la sentenza ribadisce che il requisito di trasparenza impone al professionista di fornire al consumatore informazioni sufficienti ed esatte per consentirgli di comprendere il funzionamento concreto del meccanismo finanziario e di valutare il rischio delle conseguenze economiche negative, potenzialmente gravi, sui suoi obblighi finanziari.
I meccanismi contrattuali e il deficit di trasparenza
Il Tribunale ha riscontrato che i complessi meccanismi della doppia indicizzazione, del deposito fruttifero e della rivalutazione monetaria non erano esposti con la dovuta chiarezza, risultando oscuri per un consumatore medio. Tale deficit di trasparenza, secondo il ragionamento del giudice e in linea con la pronuncia della Cassazione n. 23655/2021, consente di sottoporre le clausole al sindacato di vessatorietà.
Lo squilibrio economico e giuridico a carico del consumatore
Le clausole risultano idonee a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Lo squilibrio rilevato non è solo economico, ma anche giuridico: l’alea del cambio valutario è posta unilateralmente a carico del consumatore, la cui prestazione futura è soggetta a un’incertezza che non grava sulla controprestazione della banca, già interamente eseguita.
La nullità di protezione e le obbligazioni restitutorie
Una volta accertata la natura abusiva delle clausole, il Tribunale ha applicato il rimedio della nullità di protezione. Si tratta di una particolare forma di nullità, prevista dal Codice del Consumo, che ha carattere relativo, potendo essere fatta valere esclusivamente dal consumatore, e parziale, poiché colpisce le sole clausole vessatorie senza travolgere l’intero contratto, in ossequio al principio di conservazione del negozio giuridico (art. 1419 c.c.). Tale soluzione è giustificata dall’esigenza di evitare che il consumatore subisca conseguenze ulteriormente pregiudizievoli, come l’obbligo di restituzione immediata del capitale mutuato.
Dichiarate nulle le clausole di cui agli artt. 4, 4-bis, 7 e 7-bis, le somme corrisposte dal mutuatario in esecuzione delle stesse risultano prive di causa e sono, pertanto, assoggettate a ripetizione dell’indebito. Ne consegue la condanna della Barclays Bank PLC alla restituzione dell’importo di € 49.002,70, versato a titolo di rivalutazione, nonché della somma di € 18.468,75, corrisposta per il differenziale di interessi pagati in eccesso. Su tali importi il giudice ha disposto, in modo conforme a diritto, la corresponsione degli interessi al tasso legale dalla data del pagamento indebito fino alla proposizione della domanda giudiziale, e degli interessi moratori ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla domanda fino all’effettivo saldo.
Conclusioni
La sentenza in commento si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale
consolidato che pone la trasparenza informativa quale pilastro fondamentale della protezione del consumatore nei contratti bancari e finanziari.
La pronuncia ribadisce che l’onere di redigere clausole chiare e comprensibili, specialmente quando queste incorporano meccanismi finanziari complessi e aleatori, grava interamente sul professionista. Il ricorso al rimedio della nullità parziale selettiva si conferma come strumento efficace per riequilibrare il sinallagma contrattuale alterato da pattuizioni abusive, senza inficiare l’operazione economica nel suo complesso.
La decisione funge da monitum per gli istituti di credito, evidenziando come il costo della non trasparenza, in sede giudiziaria, si traduca nell’inefficacia delle clausole più vantaggiose per la banca e nel conseguente obbligo di restituire gli importi indebitamente percepiti.
La decisione in sintesi
Ecco infine una pratica e breve checklist per orientarsi nell’applicazione dei principi affermati dal Tribunale di Salerno con la sentenza n. 3602/2025.
Quali clausole possono essere dichiarate nulle nei mutui in valuta estera?
Le clausole che incidono sull’oggetto principale del contratto (es. doppia indicizzazione, rivalutazione monetaria) se formulate in modo non chiaro e non comprensibile, poiché contrarie alla normativa consumeristica (Dir. 93/13/CEE e Codice del Consumo).
Chi può far valere la nullità di protezione?
Solo il consumatore. La nullità è infatti relativa e parziale: colpisce le clausole abusive senza travolgere l’intero contratto, secondo l’art. 1419 c.c.
Quali effetti produce la declaratoria di nullità?
Le somme versate in base alle clausole nulle diventano indebite e devono essere restituite dalla banca, con riconoscimento di interessi legali e moratori.
Il mutuatario rischia la restituzione immediata del capitale?
No. Il principio di conservazione del contratto tutela il consumatore, evitando conseguenze più gravose. La nullità si limita a colpire le clausole abusive.