Il risarcimento per infortunio sul lavoro non è dovuto, da parte del datore di lavoro, se il lavoratore abbia tenuto un comportamento anomalo.
L’infortunio può infatti verificarsi per una pluralità di motivi tra i quali la mancata messa in sicurezza delle aree oggetto dell’attività lavorativa o il mancato rifornimento ai lavoratori di tutte quelle attrezzature idonee a compiere una data attività lavorativa, con la conseguente esposizione del lavoratore ad incidenti per i quali è prevista la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Ma se il datore di lavoro pone in essere tutta una serie di comportamenti di sicurezza atti ad evitare il verificarsi dell’evento non potrà in alcun modo essere sanzionato, né punito qualora non venga messo al corrente di eventuali problematiche nascenti sull’area di lavoro che prevedono il compimento di attività diverse da quelle usuali.
Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza del 5 gennaio 2018, n. 146.
Il caso in esame
Nel caso di specie, un lavoratore, per completare i lavori su un impianto elettrico, si rendeva conto che ad ostacolare il suo lavoro c’era un ramo di un albero che si poggiava su un cavo elettrico; decideva pertanto autonomamente di tagliarlo ma nel compiere tale azione, la perdita di sostegno della scala appoggiata all’albero ne provocava la caduta al suolo.
A seguito del sinistro, chiedeva pertanto in sede giudiziale l’accertamento della responsabilità del datore di lavoro, con condanna della società al risarcimento dei danni subiti per effetto dell’evento dannoso.
Il Tribunale tuttavia rigettava la richiesta del lavoratore giacché era emerso che gli operai avevano l’obbligo di interpellare il personale addetto nel caso in cui si fosse prospettato, nel corso della attività lavorativa, un ostacolo imprevisto; e ciò in modo che la società avesse potuto inviare sul posto la strumentazione idonea allo svolgimento in sicurezza della non prevista operazione. Preso atto del suddetto rigetto, il lavoratore ricorreva pertanto in Cassazione.
La normativa
L’infortunio sul lavoro è quell’evento traumatico che si verifica nel luogo di lavoro, e che comporta lesioni, inabilità parziale o permanente e alcune volte addirittura la morte.
Lo scopo delle norme in materia di prevenzione antinfortunistica è dunque la tutela del lavoratore dagli incidenti che potrebbero verificarsi nello svolgimento dell’attività lavorativa a lui demandata.
L’obbligo di sicurezza, posto a carico del datore di lavoro in favore del lavoratore, è previsto in generale, con contenuto atipico e residuale, dall’art. 2087 c.c. dal quale si evince che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Con riferimento a tale profilo, la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. è di carattere contrattuale e va integrata con quanto previsto dall’art. 1374 c.c., a norma del quale “il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità”.
Deve inoltre ricordarsi che l’art. 2087 c.c. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento.
La decisione della Corte
La Corte ha in primo luogo chiarito che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro viene posta negli stessi termini dell’art. 1218 c.c. circa l’inadempimento delle obbligazioni.
Ne consegue che il lavoratore che subisce un infortunio sul lavoro, deve provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, il danno ed il nesso causale tra quest’ultimo e la prestazione.
Al datore di lavoro è invece richiesta la prova che il danno non sia a lui imputabile, per aver adempiuto a tutti gli obblighi di sicurezza necessari ad evitare il verificarsi dell’evento.
Stante quanto affermato e ai sensi dell’art. 2087 c.c., non è dunque ipotizzabile a carico dell’imprenditore un obbligo di sicurezza e prevenzione anche in relazione a condotte del dipendente che siano state poste in essere per fattispecie non previste e non rientranti nella prestazione a lui demandata, in quanto straordinarie.
E ciò soprattutto quando esse siano state effettuate senza dare preventiva comunicazione al datore di lavoro.
Secondo la Suprema Corte, la ratio della normativa va infatti rilevata proprio nella necessità di tutela del datore di lavoro dalla mala gestio di un sistema normativo che va a tutelare il più debole, ossia il lavoratore, il quale però, per beneficiare della tutela a lui riservata, deve assumere un comportamento prudente, nel rispetto di tutte le cautele atte ad impedire il verificarsi dell’evento dannoso.
Il principio di diritto
Alla luce di quanto affermato, la Corte di legittimità ha espresso il seguente principio di diritto:
“Alla stregua dell’art. 2087 c.c. non è ipotizzabile a carico dell’imprenditore un obbligo di sicurezza e prevenzione anche in relazione a condotte del dipendente che, pur non rientranti nella nozione di inopinabilità e di abnormità, siano state poste in essere successivamente al compimento della prestazione lavorativa richiesta, perché non rientranti nella suddetta prestazione e perché effettuate senza darne allo stesso preventiva comunicazione secondo le direttive impartite. Corollario di tale principio è che la parte datoriale non incorre nella responsabilità di cui alla norma codicistica per non avere fornito le attrezzature necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore nello svolgimento della non prevista prestazione né di non avere esercitato il controllo sulla conseguente esecuzione nel rispetto dei paradigmi di sicurezza legislativamente richiesti”.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha quindi rigettato la richiesta del lavoratore ricorrente, non avendo egli ottemperato a tutte le regole di prudenza necessarie ad evitare il verificarsi dell’evento.