Tra le tracce della terza prova scritta, relativa all’atto giudiziario, per l’esame avvocato 2016, in materia civile, veniva richiesto di redigere un atto di citazione in revocatoria del trasferimento di proprietà di un immobile mediante accordi di separazione, senza alcun corrispettivo.
Traccia della terza prova scritta dell’esame avvocato 2016 per la redazione di atto giudiziario civile:
Con accordo di separazione coniugale omologato nel marzo 2016, Caio, sul presupposto che il reddito familiare prima della separazione ammontasse ad euro 5.000 mensili E che quello suo personale ad euro 3.200 mensili si è impegnato a corrispondere a Sempronia un assegno mensile di euro 1.600 per il mantenimento del figlio della coppia, Caietto, nonché a trasferire a quest’ultimo senza ricevere alcun corrispettivo la piena ed intera proprietà dell’unico immobile di cui è proprietario.
L’accordo tra i coniugi prevede, inoltre, che Caietto continui a vivere insieme alla madre presso altro appartamento di proprietà d quest’ultima che fino alla data della separazione aveva costituito l’abitazione coniugale.
Tizio, che vanta nei confronti di Caio un ingente credito in forza di rapporti commerciali intercorsi con il predetto nell’anno 2015, venuto a conoscenza di tale trasferimento di proprietà avvenuto nel settembre 2016, e ritenendo che lo stesso possa pregiudicarlo si reca dal proprio legale di fiducia per conoscere se sono concretamente esperibili delle azioni a tutela del proprio credito.
Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio rediga l’atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa degli interessi di Tizio.
Partendo dal presupposto che, nelle prove scritte dell’esame da avvocato non esiste, in nessun caso, una soluzione univoca, ecco un utile approfondimento sui temi e la giurisprudenza che la questione sottesa all’atto impone di analizzare.
Inquadramento normativo: L’azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Come noto, ai sensi dell’art. 2901 c.c., il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio, con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni. Al fine di ottenere la revoca di tali atti, devono inoltre sussistere congiuntamente due requisiti fondamentali:
- il debitore doveva conoscere il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragione del creditore, o trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
- trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo doveva essere consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Azione revocatoria di trasferimento immobiliare nell’accordo di separazione
In relazione al diritto del creditore di agire in revocatoria contro l’atto di trasferimento di un immobile effettuato dal debitore in sede di separazione, afferma la Suprema Corte che l’art. 2740 c.c. dispone che il debitore risponda con tutti i suoi beni dell’adempimento delle proprie obbligazioni, a prescindere dalla loro fonte, e quindi anche se le stesse derivino dalla legge, come l’obbligo di mantenimento del coniuge e dei figli minori. Contemporaneamente, l’art. 2901 c.c. tutela il creditore, rispetto agli atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore avuto di mira dal debitore nel compimento dell’atto dispositivo; sono pertanto soggetti all’azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale, come quello con cui il debitore, per adempiere il proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, abbia trasferito a quest’ultimo, a seguito della separazione, la proprietà di un bene (Cass. 26 luglio 2005, n. 15603).
A tal riguardo, precisa inoltre la Corte di legittimità che tali atti di trasferimento di beni immobili o di diritti reali sugli stessi, contenuti nell’accordo di separazione, rientrerebbero tra gli atti suscettibili di revocatoria senza che costituisca alcun ostacolo “l’avvenuta omologa, che lascia immutata la natura negoziale della pattuizione“: il decreto di omologazione adempie infatti esclusivamente alla funzione di valutare la legittimità e l’opportunità dei termini della separazione nei riguardi della prole, non avendo invece alcuna rilevanza in merito ai debiti contratti dai coniugi (Corte di Cassazione, Sezione 3 civile n. 1144 del 2015).
A tal fine non osta neppure la circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale sia pattuito in funzione solutoria dell’obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, poiché oggetto di valutazione non è la sussistenza dell’obbligo in sé, avente fonte legale, ma le concrete modalità del suo assolvimento (Cass. Civ. n. 24757/2008, Cass. n. 5473/2006, Cass. Civ. 15603/2005 e Cass. Civ. n. 5741/2004).
Natura delle attribuzioni patrimoniali in accordo di separazione avvenute senza corrispettivo
Come già accennato dalla Cassazione in materia di revocatoria del trasferimento immobiliare tra coniugi, l’assenza di corrispettivo, se è sufficiente a caratterizzare i negozi a titolo gratuito, non basta ad individuare i caratteri della donazione, per la cui sussistenza sono necessari, oltre all’incremento del patrimonio altrui, la concorrenza di un elemento soggettivo (lo spirito di liberalità) consistente nella consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi in alcun modo costretti, e di un elemento di carattere obbiettivo, dato dal depauperamento di chi ha disposto del diritto o ha assunto l’obbligazione.
Non essendo né vendita né donazione, gli atti di attribuzione patrimoniale contenuti negli accordi di separazione hanno una propria “tipicità” che sarà oggetto di valutazione da parte del giudice della revocatoria al quale è attribuito il compito di indagare sulla “onerosità” o sulla “gratuità” del trasferimento, ed in particolare se la disposizione sia fatta a scopo “solutorio-compensativo” dei rapporti tra coniugi (Cassazione n. 5473/2006).
Ebbene, nel caso in esame, il trasferimento dell’immobile, intervenuto nell’ambito della regolamentazione degli obblighi di mantenimento, potrebbe essere considerato a titolo gratuito: la donna appare infatti economicamente autosufficiente (ha infatti un reddito personale nonchè, come si evince dalla traccia, un appartamento di proprietà “che fino alla data della separazione aveva costituito l’abitazione coniugale”) e il doveroso mantenimento del figlio da parte di Tizio era già stato assicurato dalla previsione di un assegno mensile a suo carico di 1.600 euro.
A giudicare dalle circostanze illustrate nella traccia, il trasferimento non sembrerebbe dunque avvenuto a scopo solutorio-compensativo, bensì a titolo meramente gratuito e con liberalità, con la conseguenza che, in sede di azione revocatoria, non sarà necessario provare la scientia fraudis dell’acquirente, e cioè la consapevolezza del terzo del pregiudizio nonché, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, della sua partecipazione alla dolosa preordinazione (Cass. Civ. Sez. I, 4642/2000; Cass. Civ., Sez. II, 6486/11).
Conclusioni
Nel caso in esame, il debitore era pienamente consapevole dell’esistenza del credito quando aveva sottoscritto gli accordi di separazione consensuale avanti al Presidente del Tribunale. Inoltre, nel momento in cui sottoscriveva l’atto di trasferimento del bene in favore del figlio, avendo già concordato un assegno di importo notevole e considerando assolti in tal modo gli obblighi di mantenimento, non vi era alcuna necessità né alcun obbligo per il padre di impegnarsi a trasferire al figlio la disponibilità del suo unico immobile in proprietà esclusiva. Trattandosi di atto a titolo gratuito, non è pertanto necessaria alcuna dimostrazione del consilium fraudis tra debitore e terzo, che nel caso specifico è il figlio del disponente.
Dunque, deve ritenersi che il trasferimento di un bene immobile al figlio, realizzato con un accordo di separazione consensuale di coniugi, anche se regolarmente omologato, può essere soggetto ad azione revocatoria da parte dei creditori del genitore laddove sussistano le condizioni previste dall’art. 2901 c.c..