Caduta del paziente: quando la struttura sanitaria non risponde

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 388/2026 (puoi leggerla cliccando qui), ha affrontato il tema della responsabilità della struttura sanitaria per la caduta di un paziente ricoverato, chiamato a stabilire se la casa di cura e il primario avessero omesso le cautele e gli obblighi di vigilanza necessari a prevenire l’evento lesivo. La decisione offre l’occasione per ribadire i presupposti della responsabilità sanitaria di natura contrattuale e, in particolare, i criteri probatori relativi al nesso causale tra condotta dei sanitari e danno lamentato dal paziente.

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Francesco Angelini, Francesco Barucco, Bruno Tassone, 2026, Maggioli Editore
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I fatti

Un anziano signore veniva ricoverato presso una casa di cura a causa di una grave sindrome depressiva, al fine di effettuare degli approfondimenti diagnostici. La mattina successiva al ricovero, quindi, al paziente veniva somministrata la terapia farmacologica a base di psicofarmaci, che assumeva da tempo, nonché sottoposto a un elettrocardiogramma. Mentre si trovava nel corridoio del reparto, vicino laboratorio dove aveva eseguito l’elettrocardiogramma, il paziente sveniva e cadeva a terra urtando il viso sul pavimento.

A seguito della caduta, paziente ha riportato una contusione al naso con escoriazione e piccolo taglio al labbro nonché la presenza di mobilità ed estrazione di due elementi dentari.

Dagli accertamenti neurologici compiuti nei giorni successivi, emergeva che la caduta del paziente era dipesa da una probabile crisi di tipo comiziale e che la febbre e i farmaci psicotropi possano favorire l’insorgenza di dette tipi di crisi.

In considerazione di ciò, il paziente riteneva sussistente una responsabilità della casa di cura e del suo primario nella causazione dei danni dal medesimo subiti, in quanto avevano omesso la vigilanza del paziente e non avevano adempiuto agli obblighi di protezione su di loro gravanti. Pertanto, il paziente si rivolgeva al tribunale di Lecce, chiedendo la condanna della struttura sanitaria e del suo primario al risarcimento dei danni subiti, che venivano quantificati in oltre euro 10.000 a titolo di danno biologico e circa 3000 € a titolo di danno patrimoniale per l’applicazione di due capsule in ceramica sostitutive dei denti danneggiati.

La struttura sanitaria e il suo primario si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto ritenevano che la caduta del paziente era stata imprevedibile e non prevenibile nonché non correlata alla terapia farmacologica somministrata né alla pregressa patologia del paziente.

Le valutazioni del Tribunale

La controversia esaminata dal tribunale leccese riguarda la sussistenza della responsabilità di una struttura sanitaria e del suo medico direttore di reparto per non aver predisposto le cautele necessarie volte ad evitare pregiudizi di carattere psicofisico ad un paziente durante il suo ricovero presso la struttura. Secondo il tribunale di Lecce, quindi, la suddetta fattispecie rientra nell’ambito della responsabilità sanitaria.

Detto tipo di responsabilità ha natura contrattuale e pertanto si applica un regime probatorio privilegiato a favore del paziente danneggiato (oltre che il termine di prescrizione ordinario decennale). La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria rimane tale sia per quanto concerne le strutture pubbliche, sia per quelle private (siano esse parte o comunque convenzionate con il servizio sanitario nazionale oppure non convenzionate) e sorge al momento in cui il paziente viene accertata all’interno della struttura sanitaria.

In considerazione della natura contrattuale del rapporto tra il paziente e la struttura sanitaria, scaturiscono delle obbligazioni a carico di entrambe le parti:

  • a carico del paziente (oppure del suo assicuratore o del servizio sanitario nazionale) sussiste l’obbligo di pagare il corrispettivo della prestazione sanitaria;
  • a carico della struttura sussiste non solo l’obbligo di eseguire la prestazione medica richiesta, ma anche obblighi di carattere alberghiero nei confronti del paziente nonché di mettere a sua disposizione personale medico ausiliario, personale paramedico e le attrezzature necessarie.

In particolare, per quanto concerne gli oneri probatori in capo alle parti del rapporto, il paziente danneggiato deve provare (oltre alla sussistenza del contratto) il danno subito e il nesso di causalità tra la condotta del sanitario o della struttura e detto danno. In altre parole, il paziente deve provare che la condotta attiva o omissiva dei sanitari è stata secondo il criterio del più probabile che non la causa del danno lamentato.

Invece, in capo alla struttura sanitaria sorge il successivo onere di dimostrare di aver esattamente adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che la propria prestazione era impossibile per causa non imputabile alla struttura sanitaria in quanto si è verificato un evento imprevedibile e inevitabile con l’ordinaria diligenza che ha reso impossibile adempiere correttamente.

Quanto, invece, alla responsabilità del medico, la legge Gelli-Bianco la configura in termini extracontrattuali. Di conseguenza, il paziente danneggiato deve provare integralmente gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria, ossia la condotta colposa del sanitario, il danno subito e il nesso di causalità tra la condotta e il pregiudizio lamentato.

La decisione del Tribunale

Nel caso di specie, il paziente danneggiato ha dedotto che la struttura sanitaria e il medico convenuti fossero rimasti inadempienti agli obblighi sui medesimi gravanti di sorveglianza sanitaria del paziente, non adottando le opportune misure di cautela che imponevano la condizione di salute del paziente. Infatti, il paziente riteneva che, essendo egli ricoverato presso la casa di cura a causa di una grave sindrome depressiva e essendo sottoposto ad una terapia farmacologica con antidepressivi, i convenuti avrebbero dovuto sottoporlo a dei controlli tali da evitare il rischio di una sua caduta.

A seguito dello svolgimento di una consulenza tecnica d’ufficio, è emerso che dalla valutazione delle condizioni psicofisiche del paziente al momento dell’ingresso nella casa di cura, quest’ultimo non presentava deficit di deambulazione, né disturbi della stazione eretta e dei passaggi posturali ed era in generale in condizioni buone e con masse muscolari e apparato scheletrico nella norma.

Inoltre, la terapia farmacologica al medesimo somministrata – seppur aveva tra i suoi effetti collaterali anche possibili capogiri, disturbi del movimento e convulsioni – era improbabile che avesse determinato lo svenimento del paziente e la sua conseguente caduta, in quanto si trattava di una terapia cronicamente assunta dal paziente.

Infine, è emerso che il personale sanitario, nel momento in cui il paziente aveva effettuato il suo ingresso all’interno della casa di cura, aveva compilato una scheda di valutazione volta a prevedere il rischio di caduta del paziente (c.d. scala di Conley), da cui era emerso un rischio di caduta molto basso.

In considerazione delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, il giudice ha ritenuto che le generali condizioni psicofisiche del paziente e la terapia farmacologica assunta non imponessero alla struttura sanitaria di adottare delle particolari cautele di sorveglianza del paziente, in quanto non era prevedibile un rischio di caduta al di fuori di quello fortuito.

Conseguentemente, il giudice ha ritenuto non provata la sussistenza del nesso di causalità, in base al criterio del più probabile che non, tra la condotta posta in essere dalla struttura sanitaria e dal suo direttore (per non aver adottato particolari cautele volte alla sorveglianza del paziente) e la caduta in cui è incorso il paziente. 

Pertanto, il tribunale di Lecce ha rigettato la domanda formulata dal paziente, in quanto non fondata.

Avv. Pier Paolo Muià
Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà intellettuale nonché diritto tributario. In particolare, svolge attività di: assistenza e difesa sia di professionisti destinatari di richieste di risarcimento danni per inadempimento professionale sia di soggetti danneggiati da sinistri, soprattutto per malpractice medica; consulenza relativamente alla gestione e alla tutela dei dati personali in ogni area e settore di attività nonché assistenza e difesa, stragiudiziale e giudiziale, per quanto riguarda i contratti e i rapporti tramite internet ed in generale tutte le problematiche relative ai servizi on line ed ai correlati diritti; redazione di accordi di licenza e cessione di marchi, dei diritti di sfruttamento economico delle opere dell’ingegno, di know-how e di brevetti; difesa giudiziale per la tutela dei diritti d’autore e di brevetti, marchi e disegni, nonché avverso attività di concorrenza sleale; difesa e rappresentanza nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie.

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