La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14885 del 2024, ha sostenuto l’erroneità della sentenza impugnata, contrastante con il principio stabilito dalle Sezioni Unite Civili n. 4059 del 22.02.2010, secondo cui la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. ha efficacia ex nunc. Mentre, la Corte d’Appello territoriale ha ritenuto che avesse efficacia ex tunc, retroagendo alla data della trascrizione della domanda e riconoscendo i presupposti per l’usucapione decennale ex art. 1159 c.c.
Corte di Cassazione- Sez.II Civ.-ord. n. 14885 del 28-05-2024
La questione
Un attore ha citato in giudizio una società dopo aver acquistato un immobile attraverso un atto notarile nell’aprile del 1991 e dopo averne iniziato il possesso pacifico. Tuttavia, nel 2002, una società affermava di aver acquisito lo stesso immobile da terzi tramite una sentenza della Corte di Appello di Bari.
L’attore ha quindi richiesto il riconoscimento dell’usucapione dell’immobile, basandosi sul possesso in buona fede e sul titolo idoneo per oltre dieci anni.
La società ha contestato la richiesta, avanzando una domanda riconvenzionale per ottenere il rilascio dell’immobile e il risarcimento dei danni.
Il Tribunale ha respinto la domanda dell’attore e accolto quella della società, ma in appello la Corte di Bari ha riconosciuto l’usucapione a favore degli eredi dell’attore, affermando che il presupposto dell’acquisto “a non domino” era soddisfatto.
Motivo di ricorso
Il primo motivo di ricorso ha riguardato la presunta violazione degli artt. 1159, 2932 e 2652 n. 2 c.c. La parte ricorrente ha sostenuto che l’erroneità della sentenza oggetto d’impugnazione, poiché contrastante con il principio consolidato dalle Sezioni Unite Civili con sentenza n. 4059 del 22.02.2010. In base al principio di diritto formulato dai giudici ermellini, la sentenza costitutiva emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c. ha efficacia ex nunc, e la trascrizione della domanda giudiziaria ex art. 2652 n.2 c.c. serve solo a risolvere i conflitti tra l’attore e gli aventi causa del convenuto che abbiano trascritto o iscritto in seguito alla trascrizione della domanda, senza l’anticipazione degli effetti della sentenza nei rapporti tra le parti.
Al contrario della predetta statuzione, la Corte d’Appello di Bari ha ritenuto che la sentenza ex art. 2932 c.c. avesse efficacia ex tunc, retroagendo alla data della trascrizione della domanda, e ha quindi riconosciuto i presupposti per l’usucapione decennale ex art. 1159 c.c., incluso l’acquisto a non domino.
Le argomentazioni della Corte
I giudici della II Sezione Civile hanno ritenuto fondato il motivo di ricorso della parte ricorrente. In particolare, la chiave di lettura utilizzata dai giudici nelle proprie argomentazioni ha ad oggetto la sentenza delle Sezioni Unite che hanno chiarito che l’effetto traslativo della sentenza ex art. 2932 c.c.si produce solo con il passaggio in giudicato, momento in cui l’immobile entra nel patrimonio del promissario acquirente. Prima di questo momento, il venditore rimane proprietario e possessore. Pertanto, nel caso di specie, non sussisteva il presupposto dell’acquisto a non domino per l’applicazione dell’usucapione abbreviata.
Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto trattarsi di un tipico caso di una doppia alienazione con responsabilità del venditore e, in caso di mala fede, anche dell’acquirente.
Il ricorrente aveva chiamato in giudizio il notaio, che aveva attribuito l’omessa comunicazione della trascrizione pregiudizievole a un errore della conservatoria. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda contro il notaio, e il ricorrente aveva impugnato anche questa decisione. Tuttavia, l’errore nella trascrizione può comportare una responsabilità per danni, ma non prevale sul primo titolo trascritto, che mantiene il suo effetto prenotativo.
Di conseguenza, per i giudici, la sentenza della Corte d’Appello ha applicato in modo errato l’art. 1159 c.c., non potendosi configurare l’usucapione decennale per colui il quale abbia acquistato un immobile dal legittimo proprietario.
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